UNEP - Risposta 17 aprile 2019 - Bologna - Gestione amministrativa dei dipendenti e ripartizione dei compiti - Servizio protesti cambiari


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP

Pos. IV-DOG/03-1/2019/CA                                
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.18/04/2019.0077312.U

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
(Rif. Prot. n. 10792 del 28.12.2018)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO:  Ufficio N.E.P. Gestione amministrativa dei dipendenti e ripartizione dei compiti – Servizio “protesti cambiari”  – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia in oggetto indicata, è pervenuta apposita nota di codesta Presidenza – richiamata in indirizzo – con la quale si rileva che il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Ferrara ha formulato quesito chiedendo “se il servizio <Protesti cambiari> si debba considerare rientrante tra i compiti istituzionali dei Funzionari/Ufficiali giudiziari Unep e se pertanto il dirigente possa <obbligare tutto il personale allo svolgimento dello stesso>.

Sulla questione innanzi esposta, l’Amministrazione centrale si è già espressa con nota del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria prot. VI-DOG/03-1/2012/CA/943 del 19 marzo 2012 (All. 1) – consultabile in intranet al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando che per quanto concerne “i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto, l’art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 … prevede che la funzione inerente alla levata dei protesti possa essere esercitata oltre che dal notaio e dall’ufficiale giudiziario (ora denominato funzionario UNEP ex C.C.I. 29/7/2010) anche dall’aiutante ufficiale giudiziario (ora denominato ufficiale giudiziario ex C.C.I. 29/7/2010)…”.

Pertanto, in base alle norme sulla cambiale e sull’assegno cambiario, la levata dei protesti spetta in via principale al personale degli Uffici NEP sopra citato e ai notai ed in via sussidiaria al segretario comunale, con la conseguenza che trattandosi di un servizio d’istituto, annoverabile tra quelli principali rientranti nella competenza degli Uffici NEP, deve essere espletato obbligatoriamente dal personale UNEP e non previa disponibilità del medesimo.

L’assegnazione del servizio di cui trattasi al personale addetto all’Ufficio NEP spetta al funzionario UNEP dirigente con apposita disposizione di servizio emanata ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari) il quale prevede che il predetto “coordina e disciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle attitudini di ciascuno, e risponde al capo dell’ufficio del regolare funzionamento dei servizi”, aggiungendosi nella norma – allo stesso tempo – che “non è esentato, di regola, dalle normali funzioni”.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ferrara il contenuto della presente nota, affinché quest’ultimo renda edotto il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP.

Roma, 17 aprile 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi