UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Como - Quesito sulle modalità di consegna degli atti di pignoramento ex artt. 518, 543 e 557


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
 

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
MILANO
(Rif. Prot. n. 1999 del 15.02.2018)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Como – Quesito sulle modalità di consegna degli atti di pignoramento ex artt. 518 (pignoramento mobiliare), 543 (pignoramento presso terzi) e 557 (pignoramento immobiliare) del codice di procedura civile.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Como ha posto formale quesito sulla corretta interpretazione degli artt. 518, 543 e 557 c.p.c. nella parte in cui prevedono che “l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore […]” l’atto di pignoramento.

La formulazione attuale di tali disposizioni normative prevede ora che, “eseguita l’ultima notificazione” o “compiute le operazioni” nell’ambito delle relative procedure esecutive, l’ufficiale giudiziario deve consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento.

Dal tenore letterale delle norme in esame, si evince soltanto una cristallizzazione del momento a partire dal quale l’atto di pignoramento deve essere consegnato al creditore procedente per gli adempimenti successivi, lasciando imprecisate le materiali modalità di consegna dell’atto di pignoramento “senza ritardo” da parte dell’Ufficio NEP, per cui si deve ritenere che quest’ultimo deve rendersi parte attiva con una mera informativa tramite PEC all’indirizzo del difensore in atti della parte procedente, affinché quest’ultimo provveda al ritiro dell’atto di pignoramento e dei relativi titolo esecutivo ed atto di precetto.

E’ da escludersi, in linea di principio, l’attività di consegna dell’atto di pignoramento personalmente da parte dell’ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto dal creditore con relativa maturazione di indennità di trasferta, qualora il predetto domicilio sia posto all’interno del circondario per il quale ha competenza territoriale l’Ufficio NEP procedente, in quanto trattasi di un adempimento non previsto dalle menzionate norme in riferimento, mentre la consegna dell’atto di pignoramento in questione, con la documentazione di supporto sopra citata, a mezzo del servizio postale alla parte richiedente è consequenziale in tutte le richieste di pignoramento prevenute tramite corrispondenza.

Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Como, il contenuto della presente nota, per la successiva informativa all’Ufficio NEP in sede.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi