UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - Avellino - Recupero coattivo dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari non corrisposti dalla parte obbligata (creditore) nella procedura esecutiva mobiliare
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
prot. m_dg.D0G.19/03/2019.0053381.U
ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI AVELLINO
(Rif. Prot. n. 2009/17 del 18.05.2017)
E, p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
NAPOLI
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Recupero coattivo dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari ex art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, non corrisposti dalla parte obbligata (creditore) nella procedura esecutiva mobiliare – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito inerente alla materia in oggetto, posto dal Presidente delegato all’Ufficio NEP di codesto Tribunale – pervenuto con la nota richiamata in indirizzo – si espone quanto segue.
Considerato che il decreto con cui il giudice dell’esecuzione liquida il compenso previsto dall’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 riveste natura di titolo esecutivo, l’Ufficio NEP potrà avvalersi dell’istituto della c.d. ingiunzione amministrativa prevista dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639, al fine di definire più celermente ed economicamente il recupero delle somme dovute dalla parte obbligata – all’esito della procedura esecutiva mobiliare – in favore degli ufficiali giudiziari.
Detto ciò, per azionare il decreto di liquidazione del compenso di cui trattasi, l’Ufficio NEP che ha rilevato entro un congruo termine il mancato pagamento del predetto compenso dovrà richiedere – con apposita istanza – l’emanazione della precitata ingiunzione amministrativa al Capo dell’Ufficio giudiziario o al magistrato da lui delegato alla sorveglianza UNEP, allegando la copia conforme all’originale del decreto di liquidazione del compenso, rilasciata dalla competente Cancelleria esecuzioni mobiliari.
Allo stato, non è previsto un modello di ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. 639 del 1910, per cui l’Organo emanante – sopra individuato e ciò in ossequio a quanto disposto dall’art. 59 del menzionato D.P.R. 1229 del 1959, che assegna al Capo dell’Ufficio giudiziario la sorveglianza sull’Ufficio NEP facente parte della rispettiva circoscrizione giudiziaria – dovrà procedere nella redazione della stessa con l’osservanza dei contenuti previsti dalla normativa vigente per la precitata tipologia di atto.
Roma, 18 marzo 2019
Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi