UNEP - Risposta 18 marzo 2019 - L'Aquila - Esenzione spese di notifica procedimenti riguardanti assegni per il mantenimento della prole


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Pos. IV-DOG/03-1/2018/CA
Prot. m_dg.DOG.19/03/2019.0053465.U

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO
L’AQUILA
(Rif. Prot. n. 4386/16 del 24.04.2018)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Ufficio NEP di Ortona – Quesito su esenzione da ogni spesa di notifica e/o esecuzione in materia di famiglia relativamente ai procedimenti riguardanti assegni per il mantenimento della prole (figli legittimi e naturali) e quelli comunque inerenti la stessa.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Ortona ha formulato apposito quesito, chiedendo di  “di conoscere se i procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole e quelli comunque riguardanti la stessa, nelle due ipotesi di figli nati in costanza di matrimonio e figli naturali, debbano considerarsi esenti da spesa ai fini delle notificazioni ed esecuzioni, a richiesta di parte, ad essi relativi.”  
La questione verte sul mancato pagamento da parte dell’utenza delle spese per notifica e/o esecuzione relative a procedimenti riguardanti il mantenimento della prole (figli legittimi e naturali) in relazione al disposto di cui all’art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio”) il quale prevede: “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”
Sul punto, questa Direzione Generale si è già espressa con nota prot. 6/508/03-1 del 6 aprile 2005, diretta a codesta Corte di Appello, alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando che la materia delle anticipazioni dai privati all’erario nel processo civile è stata ampiamente disciplinata dagli artt. 30 e 32 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) che nulla prevedono in maniera espressa sugli oneri relativi alle notifiche in materia di assegni per il mantenimento della prole, deducendosi con ciò la vigenza del citato art. 19 della legge n. 74/1987 con riguardo agli effetti della norma – in termini di esenzione da spese – sulle predette notifiche.
A livello regolamentare, pertanto, in assenza di modifiche normative sulla materia di cui trattasi, rimangono valide le indicazioni fornite con la circolare n. 6 dell’8 ottobre 2002 del Dipartimento degli Affari di Giustizia e la nota ministeriale del 29 settembre 2003 dell’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile, diretta a tutti i Presidenti delle Corti di Appello, in ottemperanza delle quali “non devono ritenersi soggetti all’onere di pagamento da parte dei privati, anche tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista l’esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i procedimenti di separazione e divorzio”.
Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Ortona, il contenuto della presente nota, per la successiva informativa all’Ufficio NEP in sede.

Roma, 18 marzo 2019

Il Direttore generale
Alessandro Leopizzi