UNEP - Risposta 28 giugno 2010 - Trieste - Ripartizione delle indennità di trasferta tra gli Ufficiali giudiziari C1 e B3, relativamente al 50% costituente la quota reddito

 

Prot. n. 6/986/03-1/2010/CA

Al presidente
della Corte di Appello di Trieste
 (rif. Prot. Usc. 2037 del 14.05.2010)

e, p.c all’ Ispettorato Generale
del Ministero della giustizia
Via Silvestri, 243
00164 Roma

Oggetto: Ufficio NEP di Trieste – Ripartizione delle indennità di trasferta tra gli Ufficiali giudiziari C1 e B3, relativamente al 50% costituente la quota reddito – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito sulla materia in oggetto, pervenuto da codesta Presidenza con la nota richiamata in indirizzo, si espone quanto segue.
L’indennità di trasferta maturata dagli Ufficiali giudiziari per gli atti compiuti all’esterno dell’Ufficio NEP, originariamente prevista dall’art. 133 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”), modificato, da ultimo, dall’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, allo stato, è  disciplinata dall’art. 2, comma 1, del C.C.N.L. 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”) che la menziona alla lett. f) - “50% dell’indennità di trasferta, ove spettante” - nonché dall’art. 5 del predetto C.C.N.L., in combinato con le disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia, che prevedono la maturazione della indennità in questione per l’espletamento delle rispettive attività di istituto.
Per quanto concerne la corresponsione al predetto personale della quota reddito delle indennità di trasferta, la regolamentazione attuale è rinvenibile nella circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999, emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V, che ha evidenziato la peculiare natura dell’emolumento che si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartito tra tutti gli Ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, tenendo conto delle presenze e dell’effettivo servizio prestato.
Quindi, partendo dalla considerazione che l’indennità di trasferta è una componente non della retribuzione fissa, ma di quella variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione dell’Ufficiale giudiziario inerente all’espletamento degli atti di ufficio, si osserva che nel caso di partecipazione di Ufficiali giudiziari C1 al servizio di notificazione “per carenza degli ufficiali giudiziari B3, per documentato <surplus> di lavoro, per accordi intervenuti all’interno degli uffici tra le due distinte aree, per scadenza di atti da notificare e tenuto conto del disposto dell’art. 9 del D.L. 374/2001, l’attribuzione del 50% dell’indennità di trasferta costituente reddito deve essere consentita anche a tale personale, come corresponsione dei proventi derivanti dalla diretta attività di notificazione”, così come disposto da apposita circolare prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002, emessa da questo Dipartimento. La circolare precisa, inoltre, che “agli ufficiali giudiziari dell’area C1 che espletino attività di notificazione degli atti sia dovuta con le stesse modalità e nella misura equivalente alla attività prestata, la relativa quota di indennità di trasferta costituente reddito.”
Ne consegue che nel caso prospettato va preliminarmente calcolata in percentuale l’attività di notificazione espletata dagli Ufficiali giudiziari C1 e che la suddetta percentuale non può “che essere ricavata assumendo come base di calcolo il numero complessivo degli atti notificati dall’Ufficio NEP in questione” (cfr. nota M.G. - D.O.G. – Dir. Gen. Pers. Form. – Ufficio VI – prot. n. 6/1160/03-1/CA del 25 luglio 2006). 
Infine, va tenuto presente che con la circolare n. 2/99 sopra menzionata viene evidenziata la portata innovativa dell’art. 7 Legge n. 28/1999, “consistente nell’attribuire le somme introitate a titolo di indennità di trasferta, in misura del 50%, all’Ufficio NEP, inteso come struttura operativa nel suo complesso, e non ai singoli ufficiali giudiziari facenti parte del predetto Ufficio NEP che hanno materialmente eseguito gli atti di notifica ed esecuzione”, così come chiarito con nota prot. n. 6/218/03-1/2008/CA del 12 febbraio 2009, emessa dall’Ufficio VI di questa Direzione Generale. In proposito, seguendo il criterio indicato nella predetta nota, ne consegue che la quota reddito delle indennità di trasferta, relative alle notificazioni, va corrisposta non solo in ragione dell’effettiva presenza in servizio, ma anche in considerazione della compartecipazione degli Ufficiali giudiziari C1 all’attività in questione, che si esplica in servizi esterni ed interni all’Ufficio NEP.
Si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Carolina Fontecchia