UNEP - Risposta 11 novembre 2009 - Palermo - spese di notificazione di atti relativi al processo del lavoro a richiesta di parte e spese di notificazione di atti a richiesta dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

 

Prot. n. 6/1625/03-1/2009/MGM


AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI
PALERMO
(prot.n. P/09 13960 Segr.UNEP)


Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, trasmesso dalla S.V. con la nota indicata in epigrafe, questa Direzione Generale rappresenta quanto segue.

Per le spese di notificazione richiesta dall’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito trovano applicazione gli art.22 e 158 del D.P.R. 115/2002.

Dal contenuto dei citati articoli si deduce che all’ufficiale giudiziario è dovuto dall’erario, in via anticipata, il pagamento delle indennità di trasferta e delle spese di spedizione, mentre i diritti, se dovuti, sono prenotati a debito.

Con riferimento alle spese di notificazione di atti a richiesta di parte nel processo del lavoro, poiché per dette notificazioni opera l’esenzione di cui all’art. 10 della legge 533/1973, trova applicazione l’art. 32 del T.U. Spese di Giustizia in base al quale sono a carico dell’erario le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta.

Tutto ciò premesso, questa Direzione Generale richiama la nota prot. n. 6/590/03-1/SG, del 12 aprile 2007, già diretta all’Ufficio di Presidenza di codesta Corte di Appello che, nell’individuare il funzionario responsabile per la liquidazione delle spese di notificazione, considera esaurienti le disposizioni impartite dal legislatore con gli art. 167 e 283 T.U. tanto da non richiedere alcuna attività interpretativa ulteriore.

Ne consegue che, per le spese di notificazione degli atti di cui all’oggetto, nell’ambito del ciclo della spesa, è il T.A.R. Sicilia che interviene nella fase del pagamento degli importi comunicati dal locale UNEP a titolo di rimborso degli oneri sostenuti.
Inoltre, per le problematiche prospettate da detto organo ed attinenti alle notificazioni di cui all’oggetto, questa Direzione Generale rinvia alla richiamata nota del 12 aprile 2007, la quale precisa che l’indicazione del numero di R.G. è un problema che potrebbe sussistere “solo per uno sparuto numero di atti le cui spese sono sostenute dall’Erario ab origine e solo per tali fattispecie sembra opportuno consentire l’utilizzo del numero di iscrizione nei registri dell’ufficio NEP che provvede alla notifica……”.

Pertanto, la richiesta del segretario generale del T.A.R. Sicilia, di cui alla nota prot.2609 del 17/09/2009 all.A, consistente nella necessità, per le notificazioni di cui all’oggetto “che ciascun richiedente (avvocato dello Stato e/o avvocato del libero Foro) depositi in via preventiva presso la segreteria del TAR una copia dell’atto da notificare”, in modo tale che la stessa possa rilasciare  “all’interessato apposita attestazione riportante – a titolo di prenotazione – il numero di registro presso cui è annotata la spesa relativa all’atto da notificare”, non trova fondamento in nessuna disposizione normativa o direttiva ministeriale.

Di poi, nella richiamata nota, detto segretario dispone al dirigente UNEP c/o la Corte di Appello di Palermo di non dare seguito alle indicate forme di notificazioni in mancanza della attestazione di cui sopra.
La scrivente Direzione Generale fa presente che il citato Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e Protesti è tenuto ad osservare soltanto le norme di legge, le direttive ministeriali e quelle impartite dal proprio organo di vigilanza.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia