UNEP - Risposta 31 maggio 2010 - Carbonia - Modalità di gestione di un Ufficio NEP di Sezione distaccata di Tribunale
Prot. n. 6/829/03-1/2010/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
(Rif. Prot. n. 34 Segr./AG-5410 del 25.05.2010)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - 00164 ROMA
Con il quesito indicato in oggetto, viene rappresentato che il Tribunale di Cagliari recentemente ha richiesto, a tutti i dipendenti UNEP della Sezione distaccata di Carbonia, di trasmettere le domande di ferie, permessi e malattia, richiamando la nota di questa Direzione Generale prot. n. 6/1895/03-1/2009/CA del 15 dicembre 2009, indirizzata alla Dirigenza amministrativa del predetto Tribunale. A tal riguardo, in considerazione di quanto esposto nella citata nota, si osserva che allo stato attuale l’autonomia degli Uffici NEP, a prescindere che siano incardinati presso la Corte di Appello, il Tribunale o la Sezione distaccata di quest’ultimo, è rimasta immutata rispetto al passato, così come chiarito dalla circolare del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del 13 aprile 2007, nella quale è precisato che “per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d. lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli UNEP rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di “sorveglianza”, tuttora regolamentata dal citato D.P.R.”.
La specifica autonomia degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, sulla quale il D. Lgs. n. 240 del 2006 non ha inciso, è peraltro confermata dalla speciale procedura prevista per la nomina dell’ufficiale giudiziario dirigente e dal tipo di gestione di un Ufficio NEP, istituti rispettivamente disciplinati dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”) e successive modifiche.
Fatte queste premesse, ne consegue che le funzioni amministrative di una Sezione distaccata di Tribunale sono espletate, per il disbrigo degli affari correnti, generalmente dal Giudice Coordinatore addetto a tale Ufficio giudiziario, al quale, nella veste di Capo dell’Ufficio, vanno attribuiti gli adempimenti previsti dall’art. 149 del citato D.P.R. n. 1229/59, consistenti nel controllo dell’esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato mensile dei diritti computabili dell’Ufficio NEP in sede con quelli risultanti dai registri cronologici in datazione a quest’ultimo, nell’accertamento della regolare tenuta degli stessi, nell’apposizione sui registri della firma, del timbro dell’Ufficio giudiziario e del visto di conformità allo stato mensile.
In aggiunta a tali adempimenti, il suddetto articolo prevede che il Capo dell’Ufficio provveda mensilmente all’emissione dei decreti di pagamento, in favore agli ufficiali giudiziari in servizio presso il locale Ufficio NEP, relativi all’indennità integrativa stipendiale, alla retribuzione individuale di anzianità, all’indennità di amministrazione e agli assegni familiari, se dovuti.
Inoltre, al Capo dell’Ufficio spetta la decisione, con l’emanazione di un formale provvedimento, sull’eventuale ricorso di opposizione al verbale di riparto dei proventi dell’Ufficio NEP, presentato dagli ufficiali giudiziari ivi addetti.
Pertanto, quando, nella precitata nota del 15 dicembre 2009, si fa riferimento al potere di gestione degli operatori ed ufficiali giudiziari in servizio in un Ufficio NEP da parte del Capo dell’Ufficio giudiziario, nel caso di una Sezione distaccata di Tribunale, ci si riferisce al Giudice Coordinatore in sede, che è l’unica Autorità giudiziaria in grado di poter esercitare sul posto “la sorveglianza” prevista dall’art. 59 del D.P.R. n. 1229/59.
Per quanto concerne gli operatori giudiziari addetti all’Ufficio NEP, il Dirigente UNEP deve essere messo nelle condizioni di poter gestire tale personale in maniera funzionale all’organizzazione dell’Ufficio, nonché esercitare la dovuta sorveglianza sullo stato giuridico (presenze, assenze, congedi ed altro) e sul servizio espletato nell’ambito della struttura UNEP.
Infine, relativamente agli ufficiali giudiziari, è il caso di osservare che la menzionata circolare del 13 aprile 2007, tracciando le linee generali riguardo alla gestione del personale amministrativo in servizio negli Uffici giudiziari rientrante, per effetto del D. Lgs. 25 luglio 2006 n. 240, nelle competenze del Dirigente amministrativo, esclude che nella gestione del citato personale possano essere inclusi gli ufficiali giudiziari. La riprova di ciò è rinvenibile nel prosieguo della circolare, nella parte in cui viene esplicato che la normativa di settore – “Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari” – non viene in alcun modo intaccata dal D.Lgs. n. 240 del 2006.
Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP di Carbonia il contenuto della presente nota.
Si porgono distinti saluti.
Roma, 31 maggio 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia