UNEP - Risposta 28 maggio 2010 - Udine - Modalità di determinazione dell’assegno alimentare spettante ad un ufficiale giudiziario sospeso dal servizio
Prot. n. 6/825/03-1/2010/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. Usc.n. 2034 del 18.05.2010)
E, p.c
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
VIA SILVESTRI, 243 - ROMA
Con riferimento al quesito in oggetto indicato, con il quale si chiede di conoscere se l’importo dell’assegno alimentare spettante ad un ufficiale giudiziario sospeso dal servizio (pari al 50% dell’emolumento stipendiale inclusa la retribuzione individuale di anzianità) debba porsi a carico degli altri ufficiali giudiziari nei limiti della quota di cui all’art. 147, 2° comma, e art. 64 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n° 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), tenuto conto che gli articoli da 60 a 95 del predetto D.P.R. sono disapplicati dalle norme del CCNL, si espone quanto segue.
L’ufficiale giudiziario sospeso dal servizio non ha la posizione giuridica che gli fa maturare la quota-parte dei diritti computabili ai fini dell’integrazione stipendiale a carico dell’Erario, relativamente all’importo dell’assegno alimentare. Ne consegue che per il predetto dipendente che non ha maturato diritti computabili, l’integrazione ai fini della determinazione dell’assegno alimentare è pari all’intero importo di quest’ultimo. Tuttavia, il dipendente sospeso va comunque inserito nel verbale di riparto con un’imputazione di diritti pari a zero, in modo tale che l’importo dell’indennità integrativa stipendiale a carico dell’Erario, riferita agli ufficiali giudiziari addetti all’Ufficio NEP, sia comprensivo anche dell’assegno alimentare spettante all’ufficiale giudiziario sospeso.
Tale iter procedurale è in linea con la normativa vigente, che prevede l’attribuzione all’ufficiale giudiziario sospeso dal servizio, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2002-2005 come modificato dall’art. 27 del CCNL 2006-2009 per il personale dipendente del comparto Ministeri e per tutta la durata della sospensione, un’indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea del CCNL 16 maggio 2001 (da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 30 n. 1 del citato CCNL 2006-2009) nonché gli assegni familiari e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.
A riguardo, si osserva che il predetto assegno alimentare non ha natura retributiva e non è pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali (cfr. C.d.S., sez. IV 24/01/1990, n. 37).
Il predetto orientamento è stato successivamente confermato dallo stesso Consiglio di Stato, Sez. IV (3 giugno 2002, n. 3081) secondo il quale: “Essendo l’assegno alimentare per sua natura assistenziale, in quanto volto ad assicurare il solo minimo sostentamento dell’impiegato e della sua famiglia ed a carattere temporaneo perché limitato al periodo che va dall’inizio alla cessazione dell’efficacia del provvedimento di sospensione lo stesso deve considerarsi sensibile alle vicende del trattamento stipendiale mentre resta indifferente alle vicende successive alla fine della sospensione sia che questa si verifichi per riammissione in servizio del dipendente sia che avvenga per destituzione dall’impiego; ne deriva che l’assegno non rimane fisso ed immutabile nel tempo, ma viene ad essere adeguato alla dinamica dei trattamenti stipendiali di categoria, senza ancorarsi in maniera fissa e rigida all’importo <<non superiore alla metà dello stipendio>> inizialmente predeterminato.” In considerazione di ciò, ne consegue che l’assegno alimentare non è assoggettabile alle ritenute di natura fiscale.(nota1)
Per completezza argomentativa, in materia di spettanze dovute ad un ufficiale giudiziario sospeso dal servizio, va inclusa, nella misura del 50% (a partire dall’undicesimo giorno di sospensione), la quota-percentuale di cui all’art. 122 n. 2 del citato D.P.R. n. 1229 del 1959, corrisposta bimestralmente dalla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità di questo Dipartimento.
Infatti, l’art. 25, punto 4, del Codice Disciplinare prevede che il pubblico dipendente sospeso dal servizio “è privato della retribuzione fino al decimo giorno, mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 25, comma 2, primo alinea, del CCNL del 16 maggio 2001 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti…”.
La quota residua dell’emolumento-percentuale va accantonata dal Dirigente dell’Ufficio NEP, in attesa dell’esito del procedimento disciplinare riguardante l’ufficiale giudiziario sospeso.
Si prega di portare a conoscenza del Dirigente dell’Ufficio NEP di Udine, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolamentazione della materia in questione.
Si porgono distinti saluti.
Roma, 28 maggio 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia
(nota1) L'indicazione circa l'esenzione dall'assoggettabilità dell'assegno alimentare alle ritenute IRPEF, è superata dalla nota prot. VI-DOG/702/03-1/2013/CA del 23 agosto 2013, nella quale si stabilisce l'assoggettabilità dell'emolumento alle ritenute fiscali.