UNEP - Risposta 23 novembre 2004 - Corresponsione a carico dell’erario dei diritti di notifica, dell’indennità di trasferta e delle spese postali, per procedure esecutive conseguenti a procedure di cognizione innanzi al Giudice di Pace, per un valore del credito e spese inferiore ad euro 1.033
Prot. n. 6/1883/03-1
ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DELLA CORTE D’APPELLO TORINO
(Rif.prot.n.9327/U del 23.09.2004)
Alla richiesta di espressione di questo Ministero in merito al quesito riassunto in oggetto e proposto dall’Ufficiale Giudiziario Dirigente del Tribunale di Cuneo, si rende opportuna, in forma prioritaria, un’attività di ricognizione delle norme e delle disposizioni interessate alla risoluzione.
La legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del Giudice di Pace, all’art. 46 ha disposto che le controversie, il cui contendere si aggiri entro e non oltre lire 2.000.000 (duemilioni), vecchio conio, equivalenti ad euro 1.033, siano esenti da ogni imposta, bollo, registro, spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura.
Ne è conseguita la circolare esplicativa di questo Ministero n. 11/96 del 9 marzo 1996, con la quale gli atti in parola sono stati raffrontati agli atti in materia di lavoro e previdenza e al regime fiscale previsto per questo tipo di atti di cui alla legge n. 533 del 1973.
Orbene, la legge dell’11.08.1973 n. 533 esenta espressamente, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, anche gli atti e i documenti relativi all’esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze, conseguenti al procedimento di cognizione, per le controversie individuali di lavoro o in materia di previdenza e assistenza.
Una tale previsione per gli atti di esecuzione, conseguenti all’attività di cognizione innanzi al Giudice di Pace, non è prevista dal legislatore, anche se il petitum della contesa rientra nel limite monetario indicato di euro 1.033.
In materia occorre considerare che il procedimento esecutivo, per le sentenze o provvedimenti emessi dal Giudice di Pace, è avocato dal corrispondente Tribunale o sezione distaccata.
Da ciò si evince che il legislatore ha voluto mantenere separati i procedimenti affidando le competenze ad autorità diverse, che conservano un diverso rilievo nell’ambito dell’ordinamento giudiziario.
Si delinea, in tal modo, l’assenza di una forza attrattiva del trattamento di esenzione previsto per il procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione per gli atti del Giudice di Pace, il cui contenzioso rientri nel valore designato di euro 1.033.
Tutti gli atti di competenza del Giudice dell’esecuzione sono sottoposti ad un regime fiscale proprio, le cui esenzioni devono essere espressamente previste dal legislatore, come nel caso degli atti di esecuzione sia immobiliare che mobiliare scaturenti dalle sentenze o ordinanze emesse al fine di dirimere controversie di lavoro.
Le considerazioni espresse rendono impossibile una soluzione, che in virtù di una interpretazione analogica, ravvisi la possibilità di esenzione da ogni onere fiscale e di spesa i procedimenti di esecuzione derivanti da sentenze del Giudice di Pace.
I casi che il legislatore ha voluto particolarmente tutelare nel nostro ordinamento sono pedissequamente previsti dalle norme positive e non concedono all’operatore del diritto alcuna interpretazione le cui sorti allevino i privati e gravino sull’erario.
In merito interviene l’antico broccardo latino: “ubi lex dixit voluit, ubi tacuit voluit”.
Si incarica codesto ufficio di rendere partecipe il Dirigente UNEP di Cuneo dell’indirizzo ministeriale manifestato.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Renato Pacileo