UNEP - Risposta 11 marzo 2010 - Torino - Notifiche di atti di citazione di cause avanti il Giudice di Pace aventi valore inferiore ad € 1.033,00
Prot. n. 6/386/03-1/2010/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TORINO Rif. Prot. n. 95/U dell’11.01.2010)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Con riferimento al quesito posto dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte, inerente alla materia in oggetto indicata, e in riscontro alla nota richiamata in indirizzo, si fa presente che la relativa disciplina è contenuta nell’art. 46 della Legge 21 novembre 1991 n. 374 (“Istituzione del giudice di pace”), il quale al primo comma dispone: “Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire (1) sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.”
Per quanto concerne la competenza a notificare gli atti di citazione di cause davanti al Giudice di Pace fuori del Comune ove ha sede l’Ufficio NEP, soccorre l’art. 1, secondo comma, della Legge 20 novembre 1982 n. 890, il quale prevede che “L’ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l’ufficio …”.
Sulla materia del quesito, questo Ministero si è già espresso con apposita circolare 9 marzo 1996, n. 11/96, nella quale si afferma: “In riferimento agli atti che a norma dell’art. 46 della legge n. 374 del 1991 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, ritiene questa Direzione Generale che essi, per quanto concerne le implicazioni relative alla loro notificazione, rientrano nell’analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenziale di cui alla legge n. 533 del 1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell’ufficio.” (All. 1)
In merito, si precisa che il regime di esenzione da ogni spesa si estende, oltre che ai diritti, anche alle indennità di trasferta e alle spese postali relative alla notificazione dei suddetti atti.
L’orientamento suesposto viene richiamato nella nota prot. n. 6/1883/03-1/SG del 23 novembre 2004, diretta a codesta Presidenza, che ad ogni buon conto si allega in copia (All. 2), confermandosi con ciò l’attualità dell’interpretazione data in materia.
Si prega di portare a conoscenza del dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché tenga conto delle indicazioni ministeriali risultanti sull’argomento in questione.
Si porgono distinti saluti.
(1) Attualmente € 1.033,00
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia