UNEP - Risposta 9 febbraio 2010 - Verona e Legnago - Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009 - Art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 - Nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Riflessi contributivi sul personale UNEP (ufficiali giudiziari)
Prot. n. 6/203/03-1/2009/CA
ALLA PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
(Rif. Prot. 1602/3/MD/bm del 28.7.2009)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
FAX 06/66598265
ALL’INPDAP
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
UFFICIO II – RISCOSSIONE E VIGILANZA ROMA
FAX 06/51018806
Con il quesito inerente alla materia in oggetto indicata, pervenuto con la nota richiamata in indirizzo, viene chiesto se i contributi previdenziali che gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare, in caso di assenza dal servizio per malattia con decurtazione dell’indennità di amministrazione, debbano essere posti a carico del lavoratore o carico dell’Ente.
Anche se la Circolare INPDAP n. 13 del 28 maggio 2009, con riferimento agli iscritti alle ex Casse, tra le quali annovera la CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari), asserisce che i periodi di malattia dei lavoratori dipendenti continuano ad essere disciplinati dal combinato disposto degli artt. 24 e 50 dell’Ordinamento delle Casse per le pensioni degli Enti Locali, approvato con R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, allo stato attuale le predette disposizioni non possono applicarsi sic et simpliciter agli ufficiali giudiziari, tenuto conto che ai fini pensionistici il predetto personale è assoggettato anche a tutta la normativa successiva intervenuta in materia ed ampiamente esposta nella Circolare prot. n. 6/1002/035/2009/CA del 25 giugno 2009, emessa da questa Direzione Generale.
In considerazione di ciò, si conferma che “anche le somme di emolumenti non corrisposti al dipendente, ad esempio quelle relative all’indennità di amministrazione, in caso di assenza per malattia fino a 15 giorni o per sciopero (in questo caso, viene decurtata anche la quota di un giorno dello stipendio tabellare), debbono essere prese in considerazione per la determinazione dell’imponibile contributivo <convenzionale> e che, pertanto, i contributi obbligatori che il dipendente è tenuto a versare non subiscono decurtazioni.”
Si prega di voler dare disposizioni per portare a conoscenza dei Dirigenti degli Uffici NEP di Verona e Legnago il contenuto della presente nota, affinché ne tengano conto negli adempimenti di competenza previsti nella materia in questione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to(Carolina Fontecchia)