UNEP - Risposta 10 marzo 2017 - Napoli - Recupero coattivo delle spese postali anticipate per le notificazioni di atti ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 c.p.c..


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA

Allegati:

Prot. m_dg.DOG.10/03/2017.0046943.U

ALLA CORTE DI APPELLO
UFFICIO GESTIONE PERSONALE UFFICIALI GIUDIZIARI
NAPOLI
(Rif. Prot. n. 20275/2016 del 20.12.2016)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Napoli – Quesito in ordine al recupero coattivo delle spese postali anticipate per le notificazioni di atti ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 c.p.c..

Con riferimento al quesito in oggetto e circa la possibilità del funzionario UNEP dirigente di voler procedere in proprio, “incaricando un avvocato del libero foro, …, adducendo che si tratterebbe del recupero di somme non pertinenti alla P.A. ex art. 197 DPR n. 115 del 2002”, si rileva quanto segue.

Il recupero coattivo delle spese postali per le notificazioni di atti ai sensi degli artt. 139, 140 e 660 c.p.c. non può essere curato direttamente dall’Ufficio NEP interessato nei confronti delle parti richiedenti le notificazioni – nella fattispecie, trattasi essenzialmente di avvocati – che risultino inadempienti nel pagamento delle predette spese a seguito delle relative attività istituzionali poste in essere dall’Ufficio NEP e nonostante le richieste di pagamento effettuate da quest’ultimo siano rimaste prive di riscontro, e ciò in quanto il predetto Ufficio non è dotato di rappresentanza giuridica autonoma.

Ne consegue che qualora si verifichi l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria delle parti in questione, il funzionario dirigente dell’Ufficio NEP dovrà attivare, tramite il Capo dell’Ufficio giudiziario, l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per azionare la procedura prevista ai fini del recupero del credito vantato, e in tutto l’iter si dovranno seguire le modalità previste ex lege quando la parte procedente è una pubblica amministrazione, escludendosi che l’Ufficio NEP debba provvedere in proprio al sostenimento delle spese di procedura.

Con riguardo alle notificazioni inerenti la procedura giudiziaria di recupero delle somme delle quali trattasi, nel frequente caso in cui le stesse debbano essere espletate nella circoscrizione giudiziaria dell’Ufficio NEP procedente al recupero coattivo, sarà l’Avvocatura distrettuale dello Stato ad individuare le modalità di notificazione degli atti riguardanti la procedura stessa.

Si invita la Presidenza di codesta Corte di Appello a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

Roma, 10 marzo 2017

Il Direttore generale
Barbara Fabbrini