UNEP - Risposta 9 aprile 2025 - Rieti - Utilizzo del fondo spese d’ufficio ex art. 146, 2° comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 per consulenza software/registri
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2025/CA
Allegati: 2
Prot. m_dg.DOG.10/04/2025.0077584.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
ROMA
(Rif. Prot. n. 873 del 10.01.2025)
E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Rieti – Quesito circa la possibilità di utilizzo del fondo spese d’ufficio ex art. 146, 2° comma, D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento Ufficiali giudiziari) per consulenza software/registri.
Con riferimento al quesito indicato in oggetto, formulato dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP di Rieti, si espone quanto segue.
Come già rappresentato nella nota prot. m_dg.DOG.16/07/2020.0114286.U diretta alla Presidenza del Tribunale di Rieti (Allegato 1), il fondo spese di un Ufficio NEP, previsto dall’art. 146, comma 2, del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari), è costituito dal 3% dei proventi (diritti, indennità di trasferta e percentuale sui crediti recuperati dall’erario) introitati mensilmente e viene utilizzato per l’acquisto di materiali e beni strumentali necessari per il buon funzionamento dell’Ufficio nell’ottica di un’informatizzazione pressoché completa dei servizi, come già esplicitato in precedente nota ministeriale prot. VI-DOG/56/03-1/2014/CA del 31 gennaio 2014 (Allegato 2), emanata da questa Direzione generale.
Detto ciò, in relazione alla fattispecie riportata nel quesito di cui trattasi, la possibilità di attingere dal fondo spese d’ufficio le somme necessarie per il pagamento della consulenza per applicativi software e registri GSU in uso presso l’Ufficio NEP, allo stato, non trova esplicito riferimento nel precitato art. 146 DPR 1229/59.
In considerazione della fondatezza delle ragioni che in linea di principio vanno a giustificare la consulenza per la gestione degli applicativi software/registri GSU sopra menzionati, il Capo dell’Ufficio giudiziario, valutate le esigenze complessive dell’Ufficio NEP in termini di badget disponibile per la copertura delle stesse, nel caso contingente autorizza il pagamento delle fatture già emesse dal fornitore del servizio, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo.
Prendendo atto della ratio asserita dal fornitore dell’applicativo informatico GSU fino all’anno 2024, per l’Ufficio NEP di Rieti, in base alla quale per eventuali casi di ricerche sui registri di anni passati è necessario servirsi del software dal medesimo fornito, si ritiene indispensabile che il Capo dell’Ufficio giudiziario impartisca disposizioni per la regolamentazione della materia volte a ridurre gli oneri a carico del fondo spese del precitato Ufficio NEP, al fine di garantire la capienza dello stesso per la copertura delle spese necessarie al funzionamento dell’intera struttura operativa UNEP.
Si invita a portare a conoscenza del Presidente del Tribunale di Rieti il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza.
Roma, 9 aprile 2025
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini