UNEP - Risposta 14 novembre 2024 - Cagliari - Modalità di ripartizione della quota del 60% dei compensi - tra il personale UNEP (funzionari/ufficiali giudiziari) - previsti dall’art. 122 comma 6 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2024/CA
Allegati: 1
Prot.m_dg.DOG.18/11/2024.0244333.U
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO
SEGRETERIA DISTRETTUALE UNEP
CAGLIARI
E, p. c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Ufficio NEP di Cagliari – Quesito sulle modalità di ripartizione della quota del 60% dei compensi - tra il personale UNEP (funzionari/ufficiali giudiziari) - previsti dall’art. 122 comma 6 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari).
Con riferimento al quesito inerente alla materia indicata in oggetto, il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP chiede “quale criterio l’ufficiale giudiziario dirigente debba adottare nella ripartizione della quota del sessanta per cento spettante all’ufficiale giudiziario o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento quando l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati e, più specificatamente, nella ripartizione del cinquanta per cento spettante al funzionario esecutore nell’ipotesi in cui all’esecuzione del pignoramento (presso terzi) abbiano concorso due o più funzionari, espletando, ciascuno, una o più notificazioni dell’atto di pignoramento al debitore e/o ai terzi pignorati”.
Sulla materia, questa Direzione generale si è già espressa all’indomani dell’entrata in vigore delle inerenti disposizioni normative con l’allegata nota prot. VI-DOG/192/03-1/2016/CA del 14 aprile 2016 (Allegato.1) alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando per l’appunto che “per il caso in cui <l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati…> … il compenso del 60% <è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno>” e, consequenzialmente per deduzione, anche se la norma non contempla ulteriori ipotesi, nel caso in cui ad effettuare gli atti di notifica del pignoramento, per la quale non risulti praticabile l’esecuzione per via telematica, sono più funzionari UNEP con accessi in loco in distinte zone di competenza territoriale dell’Ufficio NEP in riferimento, la ripartizione della quota del 30% avviene in parti uguali tra tutti coloro che hanno partecipato all’espletamento dell’atto.
Si invita codesta Presidenza a voler rendere edotto del contenuto della presente nota il funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP in sede, affinché ne tenga conto nella gestione della materia di cui trattasi.
Roma, 14 novembre 2024
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini