UNEP - Risposta 14 aprile 2016 - Reggio Calabria - Quesiti sull’art. 122 del D.P.R. n. 1229 del 1959, come modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, in ordine alla ripartizione del compenso previsto per le attività di pignoramento, in favore dei funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/192/03-1/2016/CA
Allegati: 2

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
(Rif. Prot. n. 485/2016/f.s. del 25.01.2016)

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Reggio Calabria – Quesiti sull’art. 122 del D.P.R. n. 1229 del 1959, come modificato dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, in ordine alla ripartizione del compenso previsto per le attività di pignoramento, in favore dei funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari. 

Con riferimento alla materia in oggetto, è pervenuto per competenza dal Dipartimento Affari di Giustizia, apposito carteggio di codesta Corte di Appello contenente nota del funzionario dirigente del locale Ufficio NEP, che ha posto diversi quesiti, in merito ai quali si rileva quanto segue.
L’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) nell’attuale formulazione al 2° comma prevede: “Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell’art. 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengono effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell’esecuzione…”.

Alla luce del dettato normativo in questione, il compenso di cui trattasi – previsto per le due tipologie di pignoramento espressamente richiamate, con l’esclusione della fattispecie di cui all’art. 494, comma 1, c.p.c., vertente sul “pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario” – non può essere equiparato alle indennità di trasferta, emolumento accessorio previsto da altre norme – originariamente dal menzionato Ordinamento e allo stato dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dal CCNL. 24 aprile 2002 (Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari) – per l’espletamento dei servizi d’istituto da parte del personale UNEP in relazione ai parametri del viaggio di andata e di ritorno, nonché alla contestuale maturazione di una quota reddituale dell’Ufficio NEP derivante da tale indennità (cfr. art. 7 della Legge 12 febbraio 1999 n. 28; circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emanata dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V; circolare DOG Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. 6/698/035 del 6 maggio 2002, entrambe consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “circolari, note, decreti e direttive”).
Ne consegue che per mancanza di previsione normativa, il compenso non è assoggettabile alle ritenute del 10% all’erario e del 3% per accantonamento nel Fondo spese d’ufficio ex art. 146 del citato D.P.R. n. 1229/59, bensì alle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla normativa vigente (Testo Unico delle imposte sui redditi – TUIR) per la generalità degli emolumenti retributivi.

Tale compenso deve essere ripartito dal funzionario UNEP dirigente dell’Ufficio NEP, il quale deve attenersi esclusivamente alla disposizione contenuta nel 6° comma del menzionato art. 122, attribuendone il 60% al funzionario o ufficiale giudiziario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento, mentre il restante 40% distribuendolo, in parti uguali, tra tutti i funzionari ed ufficiali giudiziari appartenenti all’Ufficio NEP. L’unica eccezione a tale criterio di ripartizione è prevista per il caso in cui “l’ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati…”, per cui il compenso del 60% “è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.”
Sul punto, si rileva che il legislatore della novella di cui alla legge 6 agosto 2015 n. 132 – di conversione del decreto legge 27 giugno 2015 n. 83 – all’art. 122 in questione ha previsto una partecipazione generalizzata dei dipendenti UNEP alla distribuzione di quella parte del compenso accessorio, pari al 40% della somma complessiva, prescindendo dall’apporto personale dei singoli addetti al servizio esecuzioni, come era previsto nella precedente formulazione della precitata norma che riportava la dicitura “preposti al servizio esecuzioni”.

Tale partecipazione generalizzata al compenso de quo comporta, allo stato, l’inclusione anche degli ufficiali giudiziari di area II che nell’ambito dell’ordinaria organizzazione del lavoro dell’Ufficio NEP si occupano soltanto di notificazioni e di protesti, e non di esecuzioni – la cui attività è rimessa in toto ai funzionari UNEP dal CCNI del 29 luglio 2010 – tranne che “a giudizio del Capo dell’Ufficio lo richiedano le esigenze di servizio” (cfr. profilo “ufficiale giudiziario” cit. CCNI) e nel qual caso espletano anch’essi attività di esecuzione all’esterno o servizi amministrativi collegati alla predetta attività d’istituto all’interno dell’Ufficio NEP.
Stante quanto sopra detto, si esclude che possano intervenire convenzioni o accordi tra il personale dell’Ufficio NEP che deroghino ai criteri di ripartizione previsti dalla norma di cui trattasi in quanto, in tale fattispecie, si rileva che il legislatore non ha tenuto conto della specificità – natura incentivante dell’apporto collaborativo ad una determinata attività – della retribuzione accessoria del personale UNEP, come nel caso delle indennità di trasferta o di accesso.
Infine, fermo restando quanto già precisato per i casi di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo nelle note prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA del 13 marzo 2015 (All. 1) e prot. VI-DOG/275/03-1/2015/CA del 10 aprile 2015 (All. 2) – consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – per quanto concerne un eventuale recupero del compenso dovuto dal creditore procedente ai sensi del 4° comma del citato art. 122 – “In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell’esecuzione…” – e che risulti inadempiente, sarà necessario attivare, tramite il Capo dell’Ufficio giudiziario presso il quale è incardinato l’Ufficio NEP, l’Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente per azionare il titolo esecutivo previsto dalla norma – “decreto” – ai fini del recupero del credito vantato, con le modalità previste ex lege quando la parte procedente ad esecuzione forzata è una pubblica amministrazione.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nell’applicazione della normativa vigente nella materia in questione.

Roma, 14 aprile 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli