UNEP - Risposta 3 ottobre 2024 - Napoli - Mancata restituzione del deposito di somme residue per la notifica di atti civili da parte dell’Ufficio NEP di Napoli – Richiesta di informazioni
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP
Pos. IV-DOG/03-1/2024/CA
Allegati: 1
Prot. m_dg.DOG.04/1072024.0241739.U
ALLO STUDIO LEGALE
AVV. (omissis)
E, p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
mailto: ufficiostudi@consiglionazionaleforense.it
OGGETTO: Mancata restituzione del deposito di somme residue per la notifica di atti civili da parte dell’Ufficio NEP di Napoli – Richiesta di informazioni.
Con riferimento all’atto di doglianza in oggetto da parte della S.V. (All. 1), diretto altresì a codesta Presidenza, si fa presente che la materia è disciplinata dall’art. 197 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) che disciplina il pagamento delle spettanze degli Ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Nella fattispecie in esame, rileva il comma 3 del predetto articolo il quale dispone: “Per le spese gli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell’ultimo richiesto, è devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.”
Sul punto, si precisa che il versamento della somma a titolo di deposito in relazione alla richiesta di notifica atti avanzata dalla parte (utente) è collegato al registro cronologico mod. F che riporta la data del versamento a cui fanno seguito gli adempimenti delle relative attività d’istituto da parte degli Ufficiali giudiziari nonché il tracciamento della data dell’ultima attività posta in essere dagli stessi dalla quale parte il conteggio dei 30 giorni per la restituzione della somma residua alla parte e, in mancanza di richiesta di quest’ultima, la devoluzione all’erario, in ottemperanza alla disposizione normativa innanzi richiamata.
Dalla narrativa della doglianza, si evince che “l’Ufficiale giudiziario incaricato della restituzione comunicava che, decorso il decorso di un mese dalla data della notifica, non spettava più il diritto al rimborso della differenza tra quanto inizialmente depositato (…omissis…) e quanto effettivamente utilizzato per la notifica (….omissis…)…”, ragion per cui l’operato dell’Ufficiale giudiziario è da ritenersi conforme alla normativa vigente.
Roma, 3 ottobre 2024
Il Direttore generale
Mariaisabella Gandini