UNEP - Risposta 6 aprile 2005 - Ortona - Spese di notifica per i procedimenti di separazione e divorzio
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Uffico VI
Prot.6/508/03-1
ALLA CORTE DI APPELLO DELL'ABRUZZO
L'AQUILA
(Rif. Prot. n. 1073/41 Q del 22.3.2005)
OGGETTO: Quesito dell'ufficiale giudiziario dirigente dell'Unep di Ortona sulle spese di notifica per i procedimenti di separazione e divorzio.
Con nota del 7.3.2005 proveniente dall'Unep di Ortona viene posto a quest'ufficio il quesito se, per effetto della formulazione dell'art. 32 del Testo Unico 115/2002, possa ancora essere ritenuto valido l'orientamento ministeriale, contenuto nella nota n° 5/181/03.1/RG del 28.2.2000, in favore dell' esenzione per la parte privata di ogni onere di spesa per notifica nei procedimenti di separazione e divorzio.
Il dubbio manifestato dall'ufficiale giudiziario nascerebbe dalla considerazione che il predetto articolo, riguardante le notificazioni a richiesta delle parti, pone a carico dell'erario le spese di notifica nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n.319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973 n.533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, senza alcun riferimento o cenno ai procedimenti di cui alla legge 74/87.
In realtà, la lettera dell'art. 32 del suddetto T.U., nella parte in cui dispone l'esenzione delle spese di notifica quando l'attività è a richiesta di parte, è identica a quella riportata nel precedente art 30, in tema di notificazioni a richiesta dell'ufficio, nella parte in cui prevede l'esenzione dalla corresponsione di un'anticipazione forfetaria da parte dei privati in favore dell'erario per le notifiche nel processo civile.
Sul punto si fa rilevare che questo Dicastero già si è espresso con la circolare n.6 dell' 8.10.2002 del Dipartimento degli Affari di Giustizia e la nota ministeriale del 29.9.2003, indirizzata a tutti i Presidenti di Corte d'Appello, dell'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Civile presso il suddetto Dipartimento, disponendo che non devono ritenersi soggetti all'onere di pagamento da parte dei privati, anche tutti quei procedimenti disciplinati da norme speciali, non abrogate dal T.U., per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa, citando a titolo esemplificativo proprio i procedimenti di separazione e divorzio.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti già contenuti nelle esposte fonti ministeriali, lo scrivente ufficio ritiene che il Testo Unico sulle spese di giustizia non abbia modificato l'assetto normativo che regola la materia oggetto del quesito e, conseguentemente, ribadisce il precedente orientamento già noto all'ufficiale giudiziario di Ortona, espresso sulla base dei principi e delle motivazioni approfondite della giurisprudenza costituzionale che hanno ispirato in alcune pronunce (Sent.154/1999 e Sent. 176/1992) un'interpretazione estensiva delle previsioni contenute nell'art. 19 della legge 74/87.
Vorrà codesta Presidenza provvedere a comunicare all'interessato il contenuto della presente nota affinché il predetto continui a seguire le indicazioni che si è provveduto a confermare con la presente risposta a quesito.
Roma, 6 aprile 2005
Il Direttore
Renato Pacileo