UNEP - Risposta 6 luglio 2018 - Potenza - Notifica precetto ex art 32 disp. att. c.p.p.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Pos. IV-DOG/03-1/2017/CA
Allegati: 2
Prot.m_dg.DOG.06/07/2018.0148963.U
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO
POTENZA
E, p.c. AL GABINETTO
DELL’ONOREVOLE MINISTRO
SEDE
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Interpello dell’avv. ***** ******* del Foro di Matera – Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario dell’atto di precetto con cui si intima il pagamento per le competenze professionali maturate a seguito di difesa d’ufficio ex art. 116 D.P.R. 115/2002, già oggetto di apposito decreto ingiuntivo – Gratuità della spesa di notifica del predetto atto ai sensi dell’art. 32 disp. att. c.p.p..
In relazione a quanto segnalato dall’avv. ***** ******* con la nota che si allega (All.1-omissis), si rileva che la circolare prot. 0090611.U/IV-DOG/035/2016/CA del 15 maggio 2017 (All. 2) ha riguardato soltanto la notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario della missiva – da intendersi alla stregua di atto stragiudiziale – con cui si diffida il cliente/debitore ad adempiere al pagamento delle competenze professionali maturate dal difensore d’ufficio, chiarendo al contempo che con riferimento alla richiesta all’Ufficio NEP di notifica di atti stragiudiziali per recupero di crediti professionali derivanti dall’attività di difesa d’ufficio, si ritiene “che tale attività di notifica non può dirsi esente dal pagamento delle relative spese di notifica, non potendosi affermare che nella dizione di:<procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali usata dal legislatore nel citato art. 32 disp. att. c.p.p. sia ricompresa la prodromica attività stragiudiziale (ad esempio invio di una diffida di pagamento)”.
Diversamente, l’attività giudiziale per il recupero di un credito professionale derivante da difesa d’ufficio ex art. 116 D.P.R 115/2002 – quale ad esempio la notificazione del decreto ingiuntivo, dell’atto di precetto e del pignoramento presso terzi – rimane esente per espressa previsione normativa di cui al precitato art. 32 disp. att.c.p.p. (“Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”).
Roma, 6 luglio 2018
Il Direttore Generale
Barbara Fabbrini