UNEP - Risposta 23 marzo 2009 - Palermo - Applicazione in via analogica dell’art. 197 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) con riferimento al deposito delle somme, effettuato dalla parte a favore dell’ufficiale giudiziario, per liquidare i compensi di cui al D.M. 27 novembre 2001 relativi all’espletamento delle attività di offerta reale
Prot. n. 6/431/03-1/2008/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
DI PALERMO (Rif. Prot. P08/16979 del 30.10.2008) FAX 091/335072
E, p.c ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ROMA
FAX 06/66598265
Con riferimento al quesito in oggetto, formulato dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di Palermo, pervenuto con la nota della S.V. sopra richiamata, si espone quanto segue.
Con il quesito viene chiesto se, procedendo ad attività stragiudiziale (offerta reale), per la quale è prevista la corresponsione dei compensi di cui al D.M. 27 novembre 2001, nell’ipotesi prevista dal comma 3 dell’art. 197 Testo Unico Spese di Giustizia ai sensi della quale la parte versa all’ufficiale giudiziario una congrua somma a titolo di deposito per l’espletamento del relativo atto, oltre le somme necessarie alla registrazione dell’atto, il predetto funzionario debba devolvere all’Erario le somme residue non richieste in restituzione dalle parti entro trenta giorni dal compimento dell’ultimo atto richiesto, ovvero, debba restituirle alle parti.
In proposito, si osserva che il citato art. 197 T.U. Spese di Giustizia disciplina il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative alle notifiche e agli atti esecutivi a richiesta di parte, prevedendo per le notifiche la corresponsione dei diritti, delle spese di spedizione o delle indennità di trasferta, mentre per gli atti esecutivi, quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, il deposito di una congrua somma per la copertura delle relative spese.
Nel caso di richiesta delle attività di cui all’art. 1209 del codice civile, pur essendo le stesse sottratte alla disciplina retributiva di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari”), come esplicitato nella circolare prot. n. 6/877/035/CA del 6 giugno 2006, emessa da questa Direzione Generale, è ugualmente necessario, per analogia procedurale, che la parte proceda al deposito di una congrua somma a favore dell’ufficiale giudiziario, con riferimento ai compensi dovuti di cui al menzionato D.M. 27 novembre 2001.
Tuttavia, la previsione di cui all’art. 197 del T.U. Spese di Giustizia, nella parte in cui prevede il versamento all’Erario delle eventuali somme residuate dal predetto deposito, qualora non richieste entro un mese dal compimento dell’ultimo atto richiesto, non può riguardare le somme residuate dai depositi relativi all’espletamento degli atti di cui all’art. 1209 del codice civile, in quanto si tratta di compensi non previsti dal predetto art. 197 che fa riferimento soltanto a diritti ed indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per gli atti di notifica ed esecuzione.
Pertanto, è doveroso che l’ufficiale giudiziario proceda alla restituzione, in favore della parte, delle somme residue immediatamente dopo la conclusione di tutte le attività relative al servizio richiesto.
Si prega di portare a conoscenza del Dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia in questione.
Si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to (Carolina Fontecchia)