UNEP - Risposta 13 aprile 2000 - Roma - Trattamento fiscale delle indennità di trasferta. Rapporto tra art. 48 comma 6 T.U.I.R. e l'art. 7 L. n. 28 del 1999. Quesito presentato dall'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Roma
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
UFFICIO V
Prot. n. 5/330/03-1
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA
OGGETTO: Trattamento fiscale delle indennità di trasferta. Rapporto tra art. 48 comma 6 T.U.I.R. e l'art. 7 L. n. 28 del 1999. Quesito presentato dall'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Roma.
In ordine al quesito in oggetto questo Ufficio ha già da tempo sciolto ogni dubbio circa i criteri da adottare per la tassazione fiscale della indennità di trasferta con nota n. 5/241/03-1/RG del 20 marzo 2000, di cui per intelligenza di esame si allega copia.
Per quanto riguarda le indennità arretrate si concorda, con le riflessioni dell'Ufficio proponente il quesito, di ritenere tuttora applicabile la tassazione del 10%, "nella considerazione che non si tratta di retribuzioni arretrate, bensì di spese sostenute, il cui rimborso viene pagato in ritardo, con la conseguenza che la tassazione si ritiene debba seguire la legge del tempo in cui le indennità sono state prodotte".
Roma, 13/04/2000
p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
IL MAGISTRATO ADDETTO
Maria RUBERA
Ministero della Giustizia
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
UFFICIO V
Prot. n. 5/241/03-1/RG
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
(Rif. prot. n. 123 del 12.1.2000)
OGGETTO: Criterio da adottare per il calcolo dell'IRPEF in merito alla tassazione della trasferte dei collaboratori ed assistenti UNEP.
L'Ufficio UNEP della Corte d'Appello di Catanzaro ha chiesto chiarimenti in ordine al calcolo dell'IRPEF, in applicazione del decreto legislativo del 2.9.1997 n°.314, dell'art. 7 della legge 18.2.1999 n°28, della circolare ministeriale del 1.4.1999 n°2, se l'IRPEF relativa alle trasferte dev'essere calcolata sul 50% dell'importo delle trasferte mensili o al contrario se questo 50%
dev'essere cumulato allo stipendio di ciascun dipendente.
Le fonti menzionate concordemente ritengono tout court che il 50% delle trasferte sono da considerarsi mero rimborso spese, mentre solo il restante 50% concorre alla costituzione del reddito, per tale ragione, costituendo reddito prodotto dall'ufficio in via impersonale, il 50% delle trasferte in forma cumulativa ed impersonale viene suddiviso fra tutti gli appartenenti al profilo professionale corrispondente di collaboratore o di assistente UNEP, compresi coloro che sono addetti ai servizi interni.
Pertanto, se il 50% delle trasferte, che viene suddiviso fra tutti gli appartenenti allo stesso profilo professionale, concorre alla formazione del reddito, tali somme devono essere sommate alla massa stipendiale di ciascun dipendente, determinata dalla permanenza nel ruolo professionale, e di conseguenza l'IRPEF dovrà essere personalizzata in ragione delle diverse aliquote raggiunte, da ciascun dipendente.
Roma, 20/03/2000
p. IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
IL MAGISTRATO ADDETTO
Maria RUBERA