UNEP - Risposta 30 novembre 2015 - Trieste - Modalità di accesso alla banche dati previste dall’art. 155-quater disp.att.c.p.c.

 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/836/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE
(Rif. Prot. 3342 del 29.06.2015)

E, p.c. AL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
SEDE
(Rif. Prot.m_dg.DOG.03/09/2015.0095160.E)

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO
SEDE
(Rif. Prot.m_dg.LEG.03/09/2015.000113.U)

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


OGGETTO: Ufficio NEP di Trieste – Modalità di accesso alla banche dati previste dall’art. 155-quater disp.att.c.p.c. nell’ambito del processo di esecuzione forzata, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 (art. 14, comma 1).

Con riferimento alla richiesta d’intervento dell’Amministrazione centrale – formulata dall’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello nonché pervenuta con la nota richiamata in indirizzo – per l’emanazione del decreto previsto dall’originario art. 155-quater disp.att.c.p.c. in ordine alle modalità di accesso alle banche dati pubbliche da parte degli ufficiali giudiziari, si rileva – sentito il parere dell’Ufficio Legislativo in sede – che la predetta previsione normativa è stata superata a seguito della novella degli articoli 155-quater e 155-quinquies disp.att.c.p.c., apportata dal decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 (art. 14, comma 1).

Nelle more, infatti, la modifica all’art. 155-quater disp.att.c.p.c. ha previsto, al posto del decreto del Ministero della Giustizia originariamente indicato dalla norma, che le “pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della Giustizia.” In proposito, si ritiene che l’intervento del legislatore sulla materia in questione è diretto ad assicurare, in sostanza, l’utilizzo delle modalità telematiche di ricerca dei beni da pignorare da parte degli ufficiali giudiziari, snellendo l’iter procedurale previsto dall’originaria normativa.

Allo stesso tempo, è stata prevista altresì apposita disposizione a salvaguardia dell’effettiva attuazione di tale sistema di ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento nel successivo art. 155-quinquies disp.att.c.p.c. – nell’ipotesi che “le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti” – consentendo al creditore, previa autorizzazione a norma dell’art. 492-bis, primo comma, c.p.c., di ottenere dai gestori delle banche dati individuate dalla normativa di riferimento le informazioni nelle stesse contenute inerenti a dati rilevanti del debitore anche prima della piena funzionalità delle banche dati (art. 155-quinquies, comma 2, disp.att.c.p.c.).

Al riguardo, l’efficacia di tale ultima previsione è limitata a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di esse nell’elenco delle banche dati – pubblicato a cura del Ministero della Giustizia sul portale dei servizi telematici – per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492-bis del codice di procedura civile.

Si invita a portare a conoscenza del funzionario dirigente dell’Ufficio NEP presso codesta Corte di Appello, il contenuto della presente nota in riscontro alla richiesta d’intervento dell’Amministrazione centrale sulla materia di cui trattasi.

Roma, 30 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli