UNEP - Risposta 29 settembre 2015 - Napoli - Competenza in ordine alla ricezione atti allo sportello e maneggio denaro
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/709/03-1/2015/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
(Rif.Prot.n.13784/2015 U.N.E.P del 24.09.2015)
E, p.c.
ALLA DIREZIONE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’
SEDE
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Assistenti giudiziari in servizio presso l’Ufficio NEP di Napoli –Competenza in ordine alla ricezione atti allo sportello e maneggio denaro, alla luce dell’Ordinamento professionale di cui al Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto in data 29 luglio 2010 – Risposta a quesito.
Con riferimento al quesito vertente sulla materia in oggetto, formulato dagli assistenti giudiziari in servizio presso l’Ufficio NEP di codesta Corte di Appello nonché menzionato nella nota in indirizzo, si rileva quanto segue.
La possibilità di impiego degli assistenti giudiziari addetti agli Uffici NEP nell’attività di ricezione atti allo sportello e conseguente maneggio di denaro è suffragata dalla declaratoria del relativo profilo previsto dall’attuale Ordinamento professionale che, per quanto concerne i contenuti specifici, statuisce che si tratta di “Lavoratori che svolgono, sulla base di istruzioni, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria, contabile, tecnica o amministrativa attribuiti agli specifici profili previsti nella medesima area e attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori…”.
Nel rispetto della precitata declaratoria contrattuale, l’attività che l’assistente giudiziario è chiamato a svolgere allo sportello di un Ufficio NEP si esplica nella ricezione degli atti, nella loro registrazione tramite l’applicativo informatico in uso, nell’apposizione della specifica contabile sulla quale è stampato l’importo dovuto (contabilizzato dal sistema informatico), nell’incasso delle somme di denaro dovute dall’utenza ed eventualmente nella consegna del resto in relazione al deposito o al saldo della stessa specifica.
Trattasi, in sostanza, di attività preparatorie degli atti richiesti all’Ufficio NEP, che nel caso in questione si concretizzano in una mera attività di collaborazione contabile che avviene sotto il coordinamento e la sorveglianza di un funzionario UNEP, “il quale deve essere presente allo sportello, o quanto meno in ufficio, al fine di consentire la risoluzione immediata di quesiti sollevati dall’utenza o di operare delle scelte e prendere decisioni che competono alle professionalità superiori” (cfr. circolare Dir. Gen. Pers. Form. prot. n. 1311/027-1/035 del 28 luglio 2003, consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “circolari, note, decreti e direttive”).
In considerazione di tali caratteristiche delle mansioni svolte dagli assistenti giudiziari impiegati nel front-office degli Uffici NEP, non si configurano responsabilità di tipo contabile in capo agli stessi, in quanto gli unici responsabili di eventuali errori od ammanchi di cassa sono i funzionari UNEP “preposti ai diversi rami di servizio” (notificazioni, esecuzioni e protesti) ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”). Ne consegue che ai predetti impiegati non spetta l’indennità di maneggio valori che va corrisposta solo allorquando all’attività materiale è connessa la responsabilità contabile, fatti salvi tutti gli altri presupposti previsti dall’art. 36 del CCI 29 luglio 2010 per la corresponsione dell’indennità stessa.
Roma, 29 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli