UNEP - Risposta 3 settembre 2015 - Roma - Quesito concernente la possibilità di rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato delle ordinanze emesse ex art. 702 ter c.p.c. e adempimenti dell’ufficiale giudiziario
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/626/03-1/2015/CA
Allegati: 1
ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
(Rif. Prot. n. CP/AB 24048 del 31.07.2012)
ROMA
E, p.c. ALLA DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I
SEDE
(Rif. Prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U)
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto : Quesito concernente la possibilità di rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato delle ordinanze emesse ex art. 702 ter c.p.c. e adempimenti dell’ufficiale giudiziario.
Con il quesito del Tribunale di Roma vertente sull’argomento in oggetto, trasmesso da codesta Presidenza alla Direzione Generale della Giustizia Civile e inoltrato da quest’ultima, unitamente ad apposito parere, per competenza a questa articolazione ministeriale, si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità – “a seguito di presentazione di istanza volta a richiedere la certificazione del passaggio in giudicato di una ordinanza emessa ex art. 702 ter cpc” – “di rilasciare il passaggio in giudicato formale delle ordinanze emesse a seguito di procedimento ex art 702 bis e ss cpc”.
Preso atto dell’interpretazione normativa di codesta Corte di Appello, si rileva che, nonostante la legge si limiti a prevedere espressamente la sola appellabilità della decisone – cfr. art. 702 quater c.p.c. (“L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”) – anche le altre possibili tipologie di ordinanza emesse ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., all’esito del procedimento sommario di cognizione di cui trattasi, siano assoggettabili agli ordinari mezzi di impugnazione.
Al contempo, la mancanza di riferimenti normativi a provvedimenti diversi dalle sentenze non consente, in linea di massima, di escludere “che anche per le pronunce di merito che hanno una forma diversa da quella della sentenza e/o per le quali la legge preveda un rito sommario semplificato (come l’ordinanza ex art 702 bis e ss cpc), possa formarsi il giudicato formale ai sensi dell’art. 324 cpc.”
Pertanto, nell’ottica di consentire il rilascio di una certificazione – reputato ammissibile dal competente Ufficio del DAG (cfr. allegata nota prot. m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U) – da parte dell’Ufficio giudiziario che attesti il passaggio in giudicato formale dell’ordinanza emessa ai sensi dell’articolo 702-ter c.p.c., si ritiene necessario, pur in assenza di esplicita previsione di legge, che l’ufficiale giudiziario che ha notificato l’atto di impugnazione a tale ordinanza provveda a dare immediato avviso al cancelliere del giudice che l’ha emessa, alla stregua di ciò che avviene per l’impugnazione della sentenza.
Roma, 3 settembre 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Prot.m_dg.DAG.28/01/2015.0014940.U
Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI- Notificazioni, esecuzioni e protesti
Sede
E p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Roma
Oggetto: possibilità di rilascio di certificato attestante il passaggio in giudicato delle ordinanze emesse ex art. 702 ter c.p.c. e adempimenti dell'ufficiale giudiziario.
Con nota n. prot. 24048/2012, la Corte di Appello di Roma ha proposto un quesito volto a verificare la possibilità per l'ufficio giudiziario di rilasciare un certificato attestante il passaggio in giudicato dell'ordinanza che definisce il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702 bis e seguenti del codice di procedura civile.
Nel condividere la puntuale ricostruzione normativa svolta dalla Corte di Appello di Roma e ritenendo quindi ammissibile il rilascio di una certificazione da parte dell'ufficio che attesti il passaggio in giudicato formale dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702-ter c.p.c. è necessario, a parere di questa Direzione Generale, fare in modo che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'impugnazione provveda a darne immediato avviso alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza, al pari di ciò che già avviene per l'impugnazione della sentenza.
Tuttavia questa Direzione Generale non può impartire disposizioni al personale degli uffici UNEP, per i quali si ravvisa invece la competenza di codesto Dipartimento.
Tenuto conto della rilevanza della segnalazione si trasmette, in allegato alla presente, la nota della Corte di Appello di Roma per la parte relativa agli eventuali adempimenti da richiedere agli ufficiali Giudiziari.
Si resta in attesa di conoscere le valutazioni di codesto Dipartimento e le eventuali istruzioni impartite agli uffici UNEP sull'argomento in esame.
Roma, 26 gennaio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Marco Mancinetti