UNEP - Risposta 30 luglio 2015 - Foggia - Condizioni per richiedere il rimborso di maggiori spese sostenute per accessi via aerea nelle Isole Tremiti per esecuzioni o notificazioni

 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/537/03-1/2015/CA

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA

E, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI

ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FOGGIA

AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE

OGGETTO: Ufficio NEP di Foggia – Condizioni operative per richiedere il rimborso di maggiori spese (non coperte dalla quota rimborso spese dell’indennità di trasferta) sostenute per accessi via aerea nelle Isole Tremiti per esecuzioni o notificazioni di atti a pagamento o in materia esente – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, si rileva che per gli atti di notificazione ed esecuzione compiuti dal personale UNEP (ufficiali giudiziari e funzionari) fuori dall’edificio in cui ha sede l’Ufficio N.E.P. spetta un’indennità di trasferta, originariamente prevista dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari), allo stato disciplinata dal D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico sulle spese di giustizia) agli artt. 20 e seguenti.

Ai sensi dell’art. 21 del cit. DPR 115/2002, nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell’indennità di trasferta si deve tener conto della via più breve fra quelle che si possono percorrere dall’Ufficio NEP per raggiungere il luogo dove l’atto deve essere eseguito.  
Dovendo applicare tale criterio per l’esecuzione degli atti sulle Isole Tremiti, rientranti nella competenza territoriale dell’Ufficio NEP di Foggia, risulta che la via più breve è quella aerea con un percorso di andata e ritorno pari a circa 176 chilometri, salvo ulteriore spostamento tra le Isole. Per tale chilometraggio è dovuta un’indennità di trasferta pari ad € 72,64, di cui solo il 50% costituisce rimborso spese, mentre il restante 50% costituisce reddito imponibile per la categoria di appartenenza.

Nel caso in cui la precitata attività istituzionale viene richiesta per uno o più atti da espletarsi a data fissa o nei termini di scadenza previsti e comunque entro il mese in cui gli atti sono stati depositati presso l’Ufficio NEP, si può verificare che l’importo del rimborso spese derivante dall’indennità di trasferta non è sufficiente a coprire la spesa per l’elicottero, come nel caso specifico di esecuzione di un solo atto richiamato nel quesito di cui trattasi, ragion per cui l’esborso economico della differenza deve essere corrisposto dalla parte o dalle parti richiedenti l’esecuzione dell’atto, trattandosi di servizio a pagamento.

Qualora, invece, la menzionata attività d’istituto riguardi uno o più atti in materie esenti ex lege da espletarsi con le condizioni e/o negli stessi termini temporali di cui sopra, l’esborso economico della differenza tra il costo del viaggio di andata e ritorno dalle Isole Tremiti e l’importo del 50% – costituente rimborso spese – dell’indennità di trasferta deve essere recuperato dall’erario con le  modalità previste dal Testo Unico sulle spese di giustizia.

Analogo iter a quello fin qui rappresentato, deve essere seguito nel caso in cui siano richieste all’Ufficio NEP notificazioni di uno o più atti in una sola giornata, le cui indennità di trasferta non siano sufficienti a coprire il costo del viaggio aereo di andata e ritorno dalle Isole Tremiti.

Si invita a  portare a conoscenza del funzionario dirigente dell’Ufficio NEP in sede il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto per gli adempimenti da porre in essere nelle fattispecie sopra richiamate. 

Roma, 30 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli