UNEP - Risposta 30 luglio 2015 - Ischia - Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 639/1910
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. VI-DOG/551/03-1/2015/CA
Allegati: 2
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI
(Rif. Prot. n. 6892/2015 Uff.Pers.UNEP del 05.05.2015)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
Oggetto: Ufficio NEP di Ischia – Modalità procedurali dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) – Risposta a quesito.
Con riferimento alla materia in oggetto, è pervenuto, con la nota richiamata in indirizzo, un quesito formulato da un ufficiale giudiziario in servizio presso l’Ufficio NEP di Ischia, con il quale si chiede di conoscere il parere “in merito all’obbligo, per l’ufficiale giudiziario, di dare seguito alle richieste di pignoramento, ovviamente nell’ambito temporale di validità dei precetti notificati, stante comunque la possibilità per il debitore di esperire i rimedi previsti dal codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi) ovvero l’ufficiale giudiziario debba astenersi dal procedere invitando la parte istante (ente locale) a rinotificare l’ingiunzione ormai perenta.”
Sulla questione, l’Amministrazione centrale si è già espressa ripetutamente nel corso degli ultimi anni con le note prot. n. 6/950/03-1/2009/CA del 17 giugno 2009 (All. 1) e prot. VI-DOG/1269/03-1/2012/CA del 5 giugno 2012 (All. 2), alle quali ci si riporta per le conclusioni – note consultabili nella sezione del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari”– facendo rilevare quanto segue.
Nella nota del 17 giugno 2009, viene evidenziato che dal tenore letterale dell’art. 6 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 “si constata che manca il riferimento all’atto di precetto nei confronti del debitore, da ciò derivandone che la procedura esecutiva si avvia soltanto sulla base dell’ingiunzione, che ai sensi dell’art. 5 deve essere notificata almeno trenta giorni prima.” La nota prosegue mettendo in risalto che “anche l’art. 9, primo comma, del R.D. (“Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi e all’assegnazione di crediti in pagamento…”) conferma che la suddetta procedura esecutiva inizia senza l’atto di precetto.”
Successivamente, nella nota del 5 giugno 2012 in risposta ad altro quesito sulla materia in esame, è stato rimarcato quanto segue: “In merito, si ritengono applicabili, ai casi di richiesta di esecuzione forzata, da parte di soggetti privati abilitati (secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997 di cui agli artt. 52 e 53) all’attività di riscossione delle entrate comunali, unicamente le disposizioni in vigore del precitato R.D. n. 639 del 1910 di cui agli artt. 2 e 5. Tuttavia, la disciplina speciale prevista da tale normativa deve essere integrata da quella generale, per cui l’efficacia dell’ingiunzione in termini temporali, in assenza di precisa disposizione nel R.D., va quantificata con quanto prevede l’art. 481 cod. proc. civ., nel senso che l’espropriazione forzata va in ogni caso iniziata quando è trascorso il termine di 30 gg., ex art. 5 R.D., dalla notificazione dell’ingiunzione e non oltre 90 gg. dalla stessa.”
Tale argomentazione, infatti, trova fondamento nell’orientamento della Corte di Cassazione per la quale “L’ingiunzione fiscale cumula in sé la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l’atto di precetto. Qualora l’inattività dell’amministrazione nel procedere agli atti esecutivi si protragga fino alla scadenza del termine stabilito dall’art. 481 c.p.c., l’ingiunzione fiscale perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua equivalenza al precetto (onde, ai fini del promuovimento dell’esecuzione, si rende necessaria una reiterazione della notifica della stessa), ma non viene meno in essa la valenza di titolo esecutivo, in cui è irrevocabilmente consacrato l’accertamento del credito dell’amministrazione”(Cass. 2894/1997; nello stesso senso, Cass. 10496/2002).
Alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, si ribadisce, pertanto, che la soluzione adottabile nel caso in cui la richiesta di esecuzione pervenga all’Ufficio NEP trascorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo in questione, sia quella di invitare la parte richiedente a rinotificare il predetto provvedimento.
Diversamente argomentando, nel senso di fare esercitare – da parte della P.A. – l’azione esecutiva nelle forme ordinarie avvalendosi del provvedimento di ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910 quale titolo esecutivo, la redazione dell’atto di precetto che si affianca alla precitata ingiunzione, anche a distanza di anni dall’originaria notificazione della stessa, “produce l’effetto di aggiungere ulteriori spese a carico della parte debitrice”, aprendo la strada anche ad opposizioni all’esecuzione per la parte riguardante l’“ulteriore aggravio per spese, competenze ed onorari” inerenti ad atti di precetto redatti in assenza di espressa previsione normativa da professionisti incaricati – nella fattispecie in riferimento, avvocati in regime di convenzione con l’Ente locale – dalle amministrazioni locali del recupero delle entrate patrimoniali dello Stato.
Infine, per quanto concerne l’ulteriore quesito posto, circa l’attualità della comunicazione dell’avvenuto pignoramento al Sindaco del luogo ove si è proceduto all’esecuzione con trasmissione della copia del relativo atto, prevista dall’art. 7 del cit. R.D. n. 639/1910, si ritiene che l’ufficiale giudiziario dovrà provvedere alla predetta comunicazione qualora l’azione esecutiva risulti promossa in proprio dall’ente creditore, nelle forme speciali previste dalla normativa di cui trattasi.
Si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al Presidente del Tribunale Ordinario di Napoli affinché ne curi l’informativa alla V Sezione esecuzioni civili – autrice della relazione al quesito – nonché al Giudice coordinatore della Sezione distaccata di Ischia, per il seguito di competenza.
Roma, 30 luglio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli