UNEP - Risposta 30 luglio 2015 - Cremona - Modalità procedurali del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c., nonché dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 639/1910
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. VI-DOG/552/03-1/2015/CA
AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
BRESCIA
(Rif. Prot. n. 2639U/Segr.AA.GG/2015 del 9.06.2015)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
AL CONSIGLIO
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CREMONA
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
Oggetto: Ufficio NEP di Cremona – Modalità procedurali del pignoramento presso terzi ai sensi dell’art. 543 c.p.c., nonché dell’esecuzione forzata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) – Risposta a quesito.
Con riferimento alla materia in oggetto, sono pervenuti, con la nota richiamata in indirizzo, due quesiti formulati dal funzionario dirigente dell’Ufficio NEP di Cremona, in merito ai quali si rappresenta quanto segue.
Con il primo quesito, si chiede “se la notifica del pignoramento presso terzi debba essere effettuata a mani dell’ufficiale giudiziario indipendente dal fatto che il luogo di esecuzione sia collocato al di fuori del Comune ove l’ufficio NEP abbia sede.”
Su tale argomento, questa Direzione Generale si è già espressa rispondendo ad apposito quesito con nota prot. VI-DOG/247/03-1/2015/CA del 25 marzo 2015 –consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it – evidenziando che dalla “nuova formulazione della norma di cui trattasi, risulta eliminata la locuzione <personalmente> rispetto al testo precedente, per cui nel pignoramento presso terzi, per notificare il relativo atto entro l’ambito del Comune in cui ha sede l’Ufficio NEP vanno osservati gli artt. 137 e segg. del codice di procedura civile, mentre in altro Comune del circondario su cui ha la competenza l’Ufficio NEP, è rimesso alla parte procedente la scelta della modalità di notificazione <a mani> o a mezzo del servizio postale.”
Con l’ultima possibilità procedurale innanzi descritta, risulta del tutto irrilevante, per assenza di previsione normativa – come, peraltro, già evidenziato per altra fattispecie (pignoramento immobiliare) nella nota prot. VI-DOG/206/03-1/2015/CA del 13 marzo 2015 – la mancata possibilità da parte del debitore, in caso di notifica del pignoramento in questione a mezzo del servizio postale, di esperire il versamento o il deposito delle somme di denaro nelle mani dell’ufficiale giudiziario al fine di evitare il pignoramento stesso.
Con il secondo quesito relativo alla riscossione coattiva dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali, vengono chiesti chiarimenti “con particolare riferimento al termine per evadere le richieste di pignoramento dopo l’entrata in vigore della legge 265/2002 che all’art. 4 comma 2 sexies prescrive di procedere <alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili> (il cui art. 50 prescrive: espropriazione entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento).”
Anche su tale materia, l’Amministrazione centrale è intervenuta con nota prot. VI-DOG/1269/03-1/2012/CA del 5 giugno 2012 – altresì consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it – rilevando che “non è possibile procedere ad esecuzione entro un anno dalla notifica dell’ingiunzione, in quanto non possono essere considerate <compatibili> le norme contenute nell’art. 50, commi 1 e 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (<Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito>), alla cui osservanza sono tenuti gli agenti della riscossione, che per l’espropriazione forzata possono utilizzare anche gli ufficiali della riscossione (cfr. art. 49, comma 3).”
Ne consegue che la disciplina speciale prevista dal precitato R.D. n. 639 del 1910 deve essere necessariamente integrata da quella generale, “per cui l’efficacia dell’ingiunzione in termini temporali, in assenza di precisa disposizione del R.D., va quantificata con quanto prevede l’art. 481 cod. proc. civ., nel senso che l’espropriazione forzata va in ogni caso iniziata quando è trascorso il termine di 30 gg., ex art. 5 R.D., dalla notificazione dell’ingiunzione e non oltre 90 gg. dalla stessa.” (cfr. cit. nota del 5 giugno 2012)
Pertanto, nella fattispecie in esame – qualora la richiesta di esecuzione pervenga all’Ufficio NEP trascorsi novanta giorni dalla notificazione del provvedimento ingiuntivo – si ritiene che il predetto Ufficio debba invitare la parte richiedente a rinotificare il predetto provvedimento.
Si invita a portare a conoscenza il contenuto della presente nota al Presidente del Tribunale di Cremona, per il seguito di competenza.
Roma, 30 luglio 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli