UNEP - Risposta 28 maggio 2007 - Calcolo delle distanze chilometriche per la valutazione dell'indennità di trasferta. Atti urgenti nell'attività di esecuzione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP
Prot. n. 6/829/03-1/SG
All'Ufficiale Giudiziario
c/o l'Ufficio di Presidenza della Corte d'Appello di CATANIA
Oggetto: Calcolo delle distanze chilometriche per la valutazione dell'indennità di trasferta. Atti urgenti nell'attività di esecuzione. Quesiti.
Con riferimento alla richiesta di parere contenuta nella nota che si riscontra, si precisa quanto di seguito.
In merito al primo quesito formulato, relativo al calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta, come previsto ai sensi dell 'art. 21 del D.P.R. n. 115/'02, Testo unico per le spese di giustizia, in caso di mancata acquisizione delle tavole, quali risultanti al punto 2 del suddetto art. 21, si ritiene che in assenza della prescritta certificazione possono utilizzarsi le distanze tratte da altre pubblicazioni aventi diffusione di massa e che le riportino in modo chiaro e non controverso.
In ogni caso l'ufficio interessato dovrà provvedere a richiedere l'idonea certificazione al comando locale dei Vigili Urbani che convalidi la distanza dell'ufficio dalle varie zone della città e tra il Comune laddove ha sede l'ufficio giudiziario e i Comuni che dipendono da detto ufficio.
Circa il secondo quesito si ritiene che la corresponsione della maggiorazione per diritti e trasferta, prevista per gli atti urgenti di esecuzione, ai sensi dell'art. 136 dell'Ordinamento degli ufficiali giudiziari, D.P.R. 1229/'59, così come novellato dall'art. 36 del Testo Unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115/'02, sia legittima solo qualora ricorrano i presupposti normativi previsti dal terzo comma del menzionato art. 36 e la richiesta avvenga nell'osservanza del disposto di cui al successivo comma 4.
Ne consegue che l'urgenza è determinata dalla data della presentazione della richiesta agli uffici NEP, dalla volontà e dalla impellenza di chi richiede l'intervento degli ufficiali giudiziari, pertanto non potrebbe riguardare un'attività già programmata.
Infatti, mal si concilia la richiesta della maggiorazione dell'urgenza per tutti quei casi in cui lo svolgimento dell'intervento degli ufficiali giudiziari sia richiesto e concordato con un notevole anticipo, come nel caso di specie delle esecuzioni per rilascio di immobile e degli obblighi di fare, la cui data è programmata e notificata al detentore con il preavviso di rilascio, ai sensi dell'art. 608 c.p.c., nel quale è contenuto il giorno e l'ora dell'intervento fissati per l'esecuzione.
Diversa considerazione richiede la fattispecie in cui la stessa esecuzione è
oggetto di rinvio ad altra data per la sua definizione. In tal caso, anche se la data del nuovo accesso è stata indicata in atti non può escludersi la legittimità della richiesta di maggiorazione per l'urgenza. Ciò in quanto essa dipende dal momento in cui viene formulata rispetto alla data fissata nel verbale di rinvio. Detta formulazione risultando indispensabile a determinare la prosecuzione o rinuncia all'azione esecutiva è esercitatile dalla parte istante e determina nel momento della sua presentazione la ricorrenza o meno della urgenza dell'atto richiesto.
Roma, 28 maggio 2007
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri