UNEP - Risposta 12 maggio 2015 - Udine - Pagamento delle spese di pubblicazione dell’estratto del decreto che dispone il giudizio sulla GU nella notifica per pubblici annunzi alle persone offese disposta dal GUP del Tribunale


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/403/03-1/2015/CA

ALLA PRESIDENZA
DEL TRIBUNALE DI UDINE
(Rif. Prot. E. n. 1695/15 del 21.04.2015)
E, p.c.

ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
TRIESTE

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO  DELLA GIUSTIZIA
ROMA

 

OGGETTO: Ufficio NEP di Udine – Quesito sul pagamento delle spese di pubblicazione dell’estratto del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) sulla Gazzetta Ufficiale nella notifica per pubblici annunzi alle persone offese (art. 155 c.p.p.) disposta dal G.U.P. del Tribunale di Udine.

Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, posto dal funzionario dirigente dell’Ufficio NEP di Udine e pervenuto per posta elettronica da codesta Presidenza, si espone quanto segue.

Nel processo penale, la pubblicazione dell’estratto del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nella notifica per pubblici annunzi disposta dal G.U.P. è a carico della Cancelleria dell’Autorità giudiziaria procedente, per quanto concerne gli oneri di spesa, e l’Ufficiale giudiziario si limita all’espletamento dell’attività istituzionale richiesta, vale a dire al deposito di copia dell’atto nella Casa comunale del luogo in cui si trova l’Autorità giudiziaria procedente e di altra copia nella Cancelleria competente, con la relazione e i documenti giustificativi dell’attività svolta (art. 155 c.p.p.).

A ciò, va aggiunto che gli artt. 167 e 283 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) prevedono che l’Ufficio NEP possa provvedere esclusivamente alla liquidazione delle indennità di trasferta agli Ufficiali giudiziari e alle spese postali per notificazioni; le altre spese relative al processo penale vanno liquidate dall’Ufficio del Giudice che ha emesso il provvedimento, e nella fattispecie in esame dall’Ufficio che ha disposto la notifica per pubblici proclami con inserimento di estratto del decreto del G.U.P. nella Gazzetta Ufficiale e che provvederà alla successiva eventuale ripetizione della spesa a carico della parte o delle parti sulle quali tale onere debba ricadere.

Pertanto, le spese relative alla notifica per pubblici annunzi di cui trattasi vanno liquidate dalla Cancelleria penale del Giudice che ha emesso il provvedimento sopra menzionato, che le autorizza a carico dell’erario facendole gravare sul capitolo di bilancio 1360, con possibilità di ripetizione delle stesse con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di spese di giustizia.

Si invita codesta Presidenza a portare a conoscenza del competente Ufficio della Cancelleria penale in sede il contenuto della presente nota, per il seguito di competenza, nonché il funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP, per l’informativa sugli esiti del quesito formulato.

Roma, 12 maggio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli