UNEP - Risposta 31 marzo 2015 - Trieste - Notificazione decreto Corte appello - Sezione Minorenni a rappresentanza diplomatica di uno stato estero in Italia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generate della Giustizia Civile
Ufficio II
Prot.m_dg.DAG.01/04/2015.0053898.U
Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di
TRIESTE
E, p.c.,
al Direttore dell'Ufficio VI DG Personale e Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi
SEDE
al Direttore dell'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di
TRIESTE
al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale Cerimoniale Diplomatico Ufficio II
ROMA
Oggetto: Notificazione Decreto Corte Appello Trieste — Sezione Minorenni a rappresentanza diplomatica di uno stato estero in Italia.
Riferimento: Nota della Presidenza della Corte di Appello di Trieste del 18 marzo 2015, prot.1591.
Il quesito in oggetto concerne l'esistenza o meno dell'obbligo, per l'Ufficiale giudiziario, di procedere alla trasmissione attraverso il canale diplomatico, per il tramite del Pubblico Ministero, "nel caso in cui sia richiesta la notificazione di una comunicazione (in particolare ex Art. 31 Legge 40/98 T.U. sull'immigrazione) ex art. 136 c.p.c. a una Rappresentanza diplomatica di un paese estero in Italia.
L'esame degli atti e documenti allegati al quesito, e, in particolare, del provvedimento della Corte d'Appello in relazione a cui si è posto, in concreto, il problema, evidenzia come, in casi analoghi al presente, la legge non prescriva una notificazione né una comunicazione di cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c.
Ed infatti il Collegio non ha disposto, con la propria ordinanza del 16 gennaio 2014, alcuna notificazione né comunicazione in senso tecnico nei confronti della rappresentanza tunisina in Italia, posto che le previsioni dell'art. 136 si applicano solo alle ipotesi in cui la legge o il giudice prescrivano comunicazioni "al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni", mentre nel caso di specie lo Stato tunisino non riveste nessuna di tali qualifiche.
Condivisibilmente, poi, il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte, ha, poi, osservato, con nota del 21 febbraio 2014, Prot. N.1057 (condivisa dal Presidente Vicario), che "la comunicazione prevista dall'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, destinata alla rappresentanza diplomatica o consolare nonché alla Questura per gli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla posizione dello straniero nel territorio nazionale, ha la mera funzione di porre le predette autorità a conoscenza del contenuto del provvedimento, e di consentire alle stesse le opportune iniziative, e non si inserisce affatto nell'ambito di un procedimento giudiziario contro lo Stato estero. "Si concorda pienamente, quindi, con la conclusione del Sostituto Procuratore generale, secondo cui, nel presente contesto. Ogni richiamo alle previsioni della Convenzione Europea sull'immunità degli stati, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 sarebbe improprio.
Si ritiene, pertanto, che la comunicazione in esame non vada eseguita per via diplomatica, e che, tuttavia, non trattandosi di comunicazione ai sensi dell'art. 136 c.p.c., e proprio al fine di rendere palese alla rappresentanza diplomatica destinataria che non si tratti della notifica di un atto giudiziario ai sensi della Convenzione di Basilea, sia opportuno evitare il ricorso all'Ufficiale giudiziario.
Poiché la legge non indica espressamente le modalità da seguire per la comunicazione in esame, si ritiene che l'Ufficio possa scegliere il mezzo ritenuto più opportuno, purché sia garantita la certezza della ricezione da parte del destinatario. A tal fine - e a titolo di mero esempio - potrà essere utilmente utilizzata la via postale, procedendo all'invio di una Raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure, se il destinatario ne sia dotato, potrà essere inviato un messaggio di posta elettronica certificata.
L'eventuale ricorso alla posta elettronica ordinaria potrebbe ritenersi sufficiente solo laddove si abbia contezza della ricezione dell'atto da parte della rappresentanza diplomatica straniera, ad esempio attraverso un messaggio di risposta proveniente dalla rappresentanza stessa, con cui venga accusata ricevuta dell’invio.
Data la particolare sensibilità della materia, in ogni caso, si rappresenta come sia massimamente opportuno rendere evidente, e comprensibile ictu oculi, la natura della comunicazione, allegando a qualsiasi provvedimento inviato ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. N.286/1998 una nota che spieghi come si tratti di una comunicazione di carattere esclusivamente informativo, che non contiene alcuna domanda nei confronti dello stato estero né un invito a comparire in giudizio.
La presente nota viene trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al MAEC1 — Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico.
Roma, 31 marzo 2015
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Edoardo Buonvino