UNEP - Risposta 13 marzo 2015 - Cosenza - Interpello - Delucidazioni sull’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/202/03-1/2015/CA
Allegati: //
EGR. AVV. P. S.
DEL FORO DI COSENZA
E, p.c. AL CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI COSENZA
AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
SEDE
ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Oggetto : Interpello – Delucidazioni sull’art. 122 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), come modificato dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 n. 162.
In riscontro alla Sua richiesta di delucidazioni di cui alla nota del 6 marzo 2015 inerente alla norma in oggetto, e in particolare sulle richieste degli ufficiali giudiziari “circa i compensi aggiuntivamente e percentualmente spettantigli in ordine alle procedure espropriative presso terzi e presso il debitore”, si rileva quanto segue.
L’ulteriore compenso di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 122 D.P.R. 1229/59, introdotto dalla novella in questione, spetta in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore sia se si è proceduto ai sensi dell’art. 513 c.p.c. sia se i beni mobili pignorati siano stati individuati, in via preventiva, telematicamente ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c..
Nel caso di pignoramento presso terzi, il compenso de quo spetta solo nel caso in cui i beni pignorati siano stati individuati telematicamente ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., rimanendo esclusa l’ipotesi in cui il creditore abbia autonomamente proceduto ai sensi dell’art. 543 c.p.c. e in assenza di istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare.
Premesso che il citato compenso è sempre liquidato dal giudice dell’esecuzione con ordinanza, dal tenore letterale della norma in esame si evince che il medesimo è a carico del debitore nelle ipotesi previste dalle lett. a (assegnazione o vendita dei beni mobili pignorati) e b (vendita o assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.) del secondo comma, nonché in quelle previste dal terzo comma (conversione del pignoramento) dell’art. 122 D.P.R. 1229/59, mentre è a carico del creditore nel caso previsto dal quarto comma del predetto articolo (estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo).
I casi di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo, ai quali consegue la liquidazione del compenso di cui trattasi da parte del giudice dell’esecuzione, si riferiscono esclusivamente al pignoramento mobiliare presso il debitore o al pignoramento presso terzi, e pertanto non comprendono altre tipologie, quali l’estinzione dell’esecuzione per consegna o rilascio ex art. 608bis c.p.c. o il procedimento esecutivo immobiliare.
Si precisa, infine, che nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento (mobiliare o presso terzi) non rientrano le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti – quindici giorni per il pignoramento mobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi – od il caso di mancata indicazione all’ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell’art. 155-ter, secondo comma, disp. att. c.p.c. – tenuto conto che tali casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le Parti successivi all’attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario.
Tali ultimi casi, innanzi citati, non risultano essere contemplati dal novellato art. 122 D.P.R. 1229/59, stando al tenore letterale della stessa disposizione normativa.
Si invita il Consiglio nazionale forense, che legge per conoscenza, a diffondere la presente nota presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati dislocati sul territorio nazionale, per l’opportuna conoscenza.
Roma, 13 marzo 2015
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli