UNEP - Risposta 30 dicembre 2014 - Barcellona P.G. - Quesito riguardante la decurtazione delle indennità di trasferta, in conto quota-reddito, al personale UNEP assente dal servizio per permessi orari giornalieri ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/1101/03-1/2014/CA
Al Presidente del Tribunale di
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Rif. Prot. n. 2347 del 24.11.2014)
E, p.c. Al Presidente
della Corte di Appello di
MESSINA
All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA
Oggetto : Ufficio NEP di Barcellona P.G. – Quesito riguardante la decurtazione delle indennità di trasferta, in conto quota-reddito, al personale UNEP assente dal servizio per permessi orari giornalieri ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992.
Con riferimento alla materia indicata in oggetto, la dirigente dell’Ufficio NEP presso codesto Tribunale ha posto un quesito nel quale si chiede se è legittimo, nei confronti di un ufficiale giudiziario, “decurtare la quota reddito delle trasferte degli ufficiali giudiziari per le ore di permesso effettivamente godute” ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 oppure se devono essere decurtati ai predetti fini reddituali solo i tre giorni mensili di permesso previsti in alternativa dalla precitata normativa di riferimento, “a prescindere dalle effettive ore di permesso godute” nell’arco delle singole mensilità.
Sull’argomento, l’Amministrazione Centrale era già intervenuta, in linee generali, con nota prot. n. 6/400/03-1/2009/CA del 18 marzo 2009 – consultabile nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – alla quale ci si riporta integralmente, e all’uopo si rileva quanto segue:
“L’ufficiale giudiziario assente dal servizio per permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/92 non ha diritto a percepire la quota-reddito delle indennità di trasferta in quanto, assente dal servizio, non ha partecipato in alcun modo (né con servizi esterni né con servizi interni all’Ufficio NEP) alla produzione del medesimo. Il principio si ricava dalla ….Circolare n° 2/99, nella quale si sostiene che <l’indennità di trasferta con costituisce una componente fissa della retribuzione, ma si configura, per la parte che eccede il mero rimborso delle spese, come reddito aggiuntivo di natura incentivante…>”.
Pertanto, nell’ipotesi di assenza dal servizio per permessi ai sensi della legge 104/92, qualora la modalità prescelta dall’ufficiale giudiziario interessato verta sull’opzione di “riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro” per la quale sia stato autorizzato dal Capo dell’Ufficio giudiziario in via eccezionale – in conformità alle indicazioni operative di cui alle note ministeriali prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 e prot. VI-DOG/542/03-1/2014/CA del 4 giugno 2014 – viene meno, anche in tale fattispecie, l’equiparazione del tipo di assenza dal servizio a presenza utile, ai fini del riconoscimento del diritto dell’ufficiale giudiziario a percepire la quota-reddito dell’indennità di trasferta riferibile alle ore di assenza dal servizio giornaliero da conteggiare nell’arco delle singole mensilità di riferimento.
Roma, 30 dicembre 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli