UNEP - Risposta 5 novembre 2014 - Palermo - Contributo unificato dovuto nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. del c.p.c.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

 

 

Prot. VI-DOG/914/03-1/2014/CA

 

Al Presidente della Corte di Appello di
PALERMO
(Rif. Prot. 13302 Segr. Unep dell’8.10.2014)

E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Palermo – Contributo unificato dovuto nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e segg. del c.p.c. – Risposta a quesito.

Con riferimento al quesito sull’argomento in oggetto, viene chiesto di conoscere “se risulta corretto, alla luce della normativa e delle circolari vigenti in materia, procedere al deposito in Cancelleria dell’atto di avviso di rilascio immobile ritualmente notificato, al fine di consentire alla Cancelleria di creare il fascicolo dell’esecuzione e di provvedere alla riscossione del contributo unificato”.

L’art. 608 c.p.c. al primo comma, pur disponendo che l’esecuzione del rilascio di immobile inizia con la notifica dell’avviso alla parte esecutanda, non consente di considerare definita l’esecuzione, in quanto possono verificarsi vicende modificative come l’adempimento spontaneo dell’obbligazione a seguito della notifica del preavviso e prima dell’accesso dell’ufficiale giudiziario fissato nel precitato atto o in verbali successivi di rinvio dell’esecuzione.

Ne consegue che procedere a depositare il preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato alla parte esecutanda non può ritenersi un adempimento dovuto da parte dell’ufficiale giudiziario, per mancanza dell’atto richiesto ex lege per l’apertura del fascicolo dell’esecuzione da parte della Cancelleria, costituito dal verbale di esecuzione del rilascio e contestuale immissione in possesso della parte richiedente.

La procedura in questione, peraltro, verte nell’ambito del processo civile, ragion per cui il preavviso di rilascio una volta notificato va restituito alla parte procedente (o al suo procuratore) che dovrà provvedere a dare nuovo impulso – con apposita richiesta – all’ufficiale giudiziario per realizzare l’accesso nella data fissata nel predetto atto al fine di permettere gli adempimenti successivi inerenti all’iter procedurale in corso.

Sul punto è altresì indicativo quanto sostenuto nella circolare 11 maggio 2012, emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, nella parte in cui prevede che “la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura”.

La precitata circolare prosegue, esplicitando quanto segue:
“A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio”.

Pertanto, si esclude che debba procedersi, da parte dell’Ufficio NEP, al deposito del preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato, presso la Cancelleria esecuzioni per l’apertura del relativo fascicolo, mancando l’atto fondamentale per tale operazione, costituito dal verbale di rilascio immobile.

Si prega di portare a conoscenza del funzionario UNEP dirigente del locale Ufficio NEP il contenuto della presente nota, affinché ne tenga conto nella regolazione della materia.

Roma, 5 novembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli