UNEP - Risposta 27 novembre 2007 - Torino - Modalità operative relative agli atti di esecuzione mobiliare alla luce delle norme del codice di procedura civile, così come modificate dalla Legge 24 febbraio 2006 n. 52

Prot. n. 6/1744 /03-1/2007/CA   

ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI TORINO  (Rif. Prot. n. 2375/U del 21.5.2007)

 
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto posto dall’ufficiale giudiziario dirigente del locale Ufficio NEP in relazione ad alcuni punti della Circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007, si espone quanto segue. 

 Per quanto concerne la dichiarazione del debitore contenente l’indicazione di beni mobili situati in un luogo diverso da quello del domicilio, pur rientrante nel circondario di competenza dell’Ufficio NEP che sta procedendo, l’art. 492, quinto comma, c.p.c. prevede espressamente che l’ufficiale giudiziario provveda ad accedere al luogo in cui si trovano le cose mobili indicate nella dichiarazione per gli adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c., vale a dire provvedere alla conservazione o all’affidamento in custodia degli stessi. Ne consegue che l’accesso dell’ufficiale giudiziario è da ritenersi necessario per una ricognizione  e stima dei beni pignorati, così come indicati nella predetta dichiarazione, operazioni che consentono di determinare seppure in maniera approssimativa il valore complessivo degli stessi, anche agli effetti dell’art. 492, sesto comma, c.p.c. per l’esercizio delle facoltà previste dal quarto comma dell’art. 499 c.p.c., riguardante l’intervento di altri creditori nell’esecuzione mobiliare nei confronti del debitore.  

 Di conseguenza, sorge la necessità che l’accesso nel luogo indicato dal debitore nella suddetta dichiarazione risulti da altro verbale, essendo il precedente chiuso al termine delle operazioni di pignoramento relative al primo accesso dell’ufficiale giudiziario nel domicilio del debitore, tenuto conto altresì che la dichiarazione di quest’ultimo può intervenire anche nel termine di quindici giorni successivi all’accesso stesso.

 Il fatto che l’art. 492, quarto comma, c.p.c. non parli espressamente di ricognizione, non può indurre a ritenere che la stessa sia superflua, in quanto non si giustificherebbe l’espressione utilizzata dal legislatore nella norma in questione, e precisamente “…e l’ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano (i beni) per gli adempimenti di cui all’articolo 520…”, nonchè si eluderebbe la prescrizione generale sulla forma del pignoramento contenuta nell’art. 518, quarto comma, c.p.c., in base alla quale: “Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.” 

 Per quanto concerne il termine di deposito del verbale di pignoramento, si osserva che il predetto risulta espressamente previsto dal sesto comma dell’art. 518 c.p.c., nel quale è disposto che: “Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.” Ne consegue che il verbale di pignoramento non può rimanere aperto in attesa che trascorrano quindici giorni dal suo espletamento, in quanto impropriamente viene ritenuto, nel quesito posto, alla stregua di un termine entro il quale il debitore esecutato può rilasciare dichiarazione di possidenza di altri beni, qualora quelli già pignorati risultino insufficienti a ricoprire la garanzia del credito per il quale si sta procedendo ad esecuzione forzata. 

 In proposito, va precisato che il termine di quindici giorni previsti dall’art. 388, sesto comma, cod. pen., a partire dal giorno dell’ invito fatto al debitore di fare la dichiarazione di possidenza di altri beni in caso di incapienza di quelli rinvenuti nel domicilio, va ad integrare gli estremi di una norma penale diretta a sanzionare penalmente il debitore nel caso in cui ometta di rispondere al predetto invito nel termine di quindici giorni o effettui una falsa dichiarazione. Infatti, tale termine è utile solo al creditore, come parte offesa, per una eventuale azione penale contro il debitore inadempiente. Ne consegue che il suddetto termine di quindici giorni non esplica alcun effetto dilatorio sull’osservanza del termine procedurale del deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento (entro le 24 ore dalla chiusura delle relative operazioni collegate al pignoramento stesso).

 Inoltre, è appena il caso di puntualizzare che l’ufficiale giudiziario, quando il processo esecutivo è ancora pendente, è tenuto a ricevere la dichiarazione del debitore anche oltre il termine dei quindici giorni previsti dall’art. 388 cod. pen., non essendoci alcuna norma che vieti la eventuale dichiarazione successiva.

  Passando all’esame della questione relativa al caso in cui i beni mobili ed i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l’esecuzione, si reputa che l’art. 492 c.p.c., che contempla la predetta fattispecie, preveda o quanto meno presupponga il possesso del titolo esecutivo e del precetto da parte dell’ufficiale giudiziario procedente, al fine di potersi recare nel luogo indicato dal debitore per espletare gli adempimenti previsti dall’art. 520 c.p.c.. Pertanto, come già precisato nella Circolare sopra citata, sarà cura della parte procedente far recapitare i documenti innanzi citati o copie autentiche degli stessi all’Ufficio NEP presso il quale la procedura esecutiva sta proseguendo.

 E’ consequenziale che i costi che si produrranno nel secondo Ufficio NEP  dovranno essere recuperati mediante spedizione a mezzo posta “in contrassegno”, al procuratore della parte procedente, di copia del verbale redatto dall’ufficiale giudiziario di quest’ultimo Ufficio NEP nel luogo indicato dal debitore nella dichiarazione ove avrà eseguito l’accesso per i menzionati adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c..

 Infine, in merito a quanto precisato per l’acquisto di macchine fotografiche che l’Ufficio NEP presso codesta Corte ha realizzato utilizzando il Fondo spese d’ufficio, al fine di consentire agli ufficiali giudiziari di provvedere alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati, oltre che alla loro descrizione nel relativo verbale, tenuto conto che il predetto acquisto è intervenuto sotto il controllo del Capo dell’Ufficio di cui all’art. 146 del D.P.R. 1229 del 1959, nulla si eccepisce, fermo restando l’osservanza del termine di deposito in Cancelleria del verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, previsto dal citato art. 518, sesto comma, c.p.c..

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri