UNEP - Risposta 17 settembre 2008 - Trieste - Legge 14 maggio 2005 n. 80 - modifiche al codice di procedura civile art. 492, comma 7
Prot. n. 6/1335/03-1/2008/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
DI TRIESTE (Rif. Prot. n. 3957 del 18.7.2008)
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto, posto in relazione ad un punto della Circolare sopra indicata, relativo ai presupposti necessari per procedere, da parte dell’ufficiale giudiziario, alla richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell’Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da pignorare, si espone quanto segue.
Per l’acquisizione delle informazioni patrimoniali sul debitore, l’art. 492, comma 7, c.p.c., prevede che prima ci sia stato un tentativo di pignoramento desumibile in maniera espressa nella parte in cui si afferma che “In ogni caso l’ufficiale giudiziario, …, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche”.
Dalla lettura della norma, emerge che l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, deve espletare l’indagine patrimoniale ogni volta che l’esito del pignoramento non è soddisfacente per il creditore per la mancanza di collaborazione del debitore. A tale riguardo, le ipotesi che possono dar luogo alla predetta indagine patrimoniale sul debitore si possono riassumere nelle seguenti:
- mancato pignoramento per irreperibilità del debitore;
- pignoramento negativo per mancanza di beni utilmente pignorabili;
- pignoramento insufficiente;
- l’interpello al debitore è rimasto privo di esito;
- la dichiarazione del debitore appare non veritiera.
Pertanto, ciò che giustifica l’esercizio del potere per l’ufficiale giudiziario di accedere alla banca dati, per la verifica dello stato patrimoniale del debitore, è la mancanza di collaborazione e la responsabilità patrimoniale di quest’ultimo.
In considerazione di quanto fin qui esposto, ne consegue che la redazione di un verbale di pignoramento che si qualifichi semplicemente come “mancato”, in quanto rinvenuto domicilio chiuso (cd. porta chiusa) da parte dell’ufficiale giudiziario al momento dell’accesso, non appare presupposto sufficiente per l’espletamento dell’indagine patrimoniale sul debitore, in quanto è mancata una ricerca effettiva dei beni e delle cose appartenenti a quest’ultimo nell’ambito del suo domicilio.
Ne consegue che l’ipotesi del “verbale mancato”, così come sopra descritta, non è stata riportata tra i presupposti per la richiesta di accesso all’Anagrafe Tributaria nella menzionata Circolare, a differenza della precedente nota ministeriale prot. 6/912/03-1 del 12 giugno 2006, che invece la indicava in maniera generica.
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia