UNEP - Risposta 10 dicembre 2007 - Milano - Riforma delle esecuzioni mobiliari di cui alla Legge 24 febbraio 2006 n. 52
Prot. n. 6/1813/03-1/2007/CA
ALLA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO
DI MILANO (Rif.Prot. 2853/UG/2007 del 5.7.2007)
Con riferimento al quesito di cui all’oggetto posto dall’ufficiale giudiziario dirigente del locale Ufficio NEP in relazione ad alcuni punti della Circolare prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007, si espone quanto segue.
Per quanto concerne l’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo, diverso da quello del domicilio pur nell’ambito dello stesso circondario, indicato dal debitore nella dichiarazione di cui all’art. 492, quinto comma, c.p.c., il predetto funzionario si munisce di copia conforme del titolo esecutivo e dell’atto di precetto al fine di procedere agli adempimenti di cui all’art. 520 c.p.c., vale a dire provvedere alla conservazione o all’affidamento in custodia dei beni pignorati, così come indicati nella predetta dichiarazione.
Nel caso del secondo accesso dell’ufficiale giudiziario, i relativi costi del proseguimento della procedura esecutiva saranno definitivamente rimborsati dalla parte procedente al momento del rilascio delle copie dei verbali redatti nei due diversi accessi, tenendo altresì conto del fatto che all’atto del deposito degli atti della procedura esecutiva viene rilasciato dalla parte un deposito di somme per far fronte alle relative spese.
In merito all’ipotesi in cui i beni mobili ed i crediti indicati nella dichiarazione del debitore si trovino in un circondario diverso da quello in cui è iniziata l’esecuzione, si reputa che l’art. 492 c.p.c., che contempla la predetta fattispecie, preveda o quanto meno presupponga il possesso del titolo esecutivo e del precetto da parte dell’ufficiale giudiziario procedente, in modo che quest’ultimo possa recarsi nel luogo indicato dal debitore per assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 520 c.p.c.. In proposito, come già precisato nella citata Circolare del 14 marzo 2007, sarà cura della parte procedente far recapitare i documenti innanzi citati o copie autentiche degli stessi all’Ufficio NEP presso il quale la procedura esecutiva sta proseguendo.
Ne consegue che i costi che si produrranno nel secondo Ufficio NEP dovranno essere recuperati mediante spedizione a mezzo posta “in contrassegno”, al procuratore della parte procedente, di copia del verbale redatto dall’ufficiale giudiziario di quest’ultimo Ufficio NEP nel luogo indicato dal debitore nella dichiarazione di cui trattasi. Al riguardo, si osserva che il contatto tra il secondo Ufficio NEP, nel quale prosegue la procedura esecutiva, e il procuratore della parte procedente, è già instaurato con l’invio della “dichiarazione del debitore” al predetto Ufficio NEP, che avviene a spese del procedente sul quale andranno a gravare gli ulteriori oneri che si produrranno per l’espletamento della procedura esecutiva in prosecuzione.
Per quanto concerne il termine di deposito del verbale di pignoramento, si osserva che il predetto risulta espressamente previsto dal sesto comma dell’art. 518 c.p.c., nel quale è disposto che: “Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni.” Pertanto, stando al tenore della predetta norma, il verbale di pignoramento non può rimanere giacente nell’Ufficio NEP in attesa del compimento di tutte le operazioni previste dall’art. 492 c.p.c. in relazione all’intera procedura esecutiva azionata nei confronti del debitore.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO f.f.
Giovanna Arcieri