UNEP - Risposta 24 settembre 2014 - Trieste - Esigibilità del diritto unico per i verbali di esecuzione fino all’emanazione della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/782/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. 4410/U del 28.08.2014)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Omissis – Esigibilità del “diritto unico” per i verbali di esecuzione fino all’emanazione della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010.

Con riferimento alla nota dell’ex dipendente indicato in oggetto, vertente sulla questione dell’esigibilità del “diritto unico” per i verbali di esecuzione fino all’emanazione della circolare prot. n. 6/644/035/2010/CA del 26 aprile 2010, si dà atto che fino al predetto intervento chiarificatore sulla materia esistevano nella prassi due orientamenti, dei quali un primo – prevalente –  legato al tenore letterale della norma di cui all’art. 4 della Legge 5 gennaio 1991 n. 14, che si concretizzava con la riscossione del “diritto unico” per ciascun verbale di esecuzione redatto dall’ufficiale giudiziario, mentre un secondo orientamento risalente a note ministeriali, in risposta ad appositi quesiti, diramate dall’allora Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V – prot. n. 5/1933/03-1 del 24 maggio 1991 e prot. n. 5/2335/03-1 del 5 luglio 1991, nelle quali era stato ritenuto che con la citata Legge n. 14/1991, il legislatore avesse attuato la forfettizzazione dei diritti degli ufficiali giudiziari, prevedendo all’art. 4, un “diritto unico” per le esecuzioni da riferire all’intera esecuzione, anche qualora la stessa avesse richiesto una pluralità di accessi in loco da parte dell’ufficiale giudiziario.
In effetti, soltanto con la menzionata circolare del 26 aprile 2010, l’Amministrazione centrale, su richiesta dell’Ispettorato Generale, è intervenuta sulla materia per ridefinire l’orientamento nei seguenti termini: “E’ da considerare che, pur trattandosi di un'unica esecuzione in danno di una parte esecutata, ad ogni accesso presso il domicilio di quest’ultimo l’Ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un’attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificherebbe la mancata maturazione di un “diritto” da parte del funzionario, connesso ad un’attività svolta.”
Pertanto, riesaminando la relazione ispettiva di cui trattasi, con riferimento alla formulazione del rilievo relativo alla mancata riscossione dei diritti di esecuzione verificatasi presso l’Ufficio NEP di ******** *** *****, nei casi di accessi successivi al primo facenti capo ad un’unica esecuzione e inerenti ad un periodo antecedente all’emanazione della circolare del 26 aprile 2010, si ritiene di soprassedere a far valere gli effetti dell’atto di costituzione in mora del Presidente del Tribunale di ******  datato ** ****** **** e notificato in data ** ******* **** all’ex dipendente UNEP *******  *******, in considerazione del fatto che il predetto funzionario ha seguito un orientamento ministeriale risalente al 1991, rimasto unico sulla materia, fino all’intervento chiarificatore sopra richiamato.
Si prega di portare a conoscenza dell’interessato il contenuto della presente nota, al fine di definire la sanatoria del rilievo ispettivo nei termini di legge.

Roma, 24 settembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli