UNEP - Risposta 10 novembre 2011 - Recupero dei crediti di giustizia - Art. 6 della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. - Notifica dell’invito al pagamento e della sanzione. Regime applicabile.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Prot. VI-DOG/03-1/2011/CA/1807
Alla Presidenza della Corte d'Appello di
ROMA
(Rif. Prot. n. 29818 AF/rif. del 28.09.2011)
E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero dela Giustizia
Via Silvestri, 243
00164 ROMA
Oggetto: Recupero dei crediti di giustizia – Art. 6 (“Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”) della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. stipulata in data 23 settembre 2010.
Modalità della notifica dell’invito al pagamento e della sanzione.
Con riferimento alla materia in oggetto, codesta Presidenza ha richiesto, con la nota richiamata in indirizzo, “di precisare se la società Equitalia Giustizia S.p.A con sede unica in Roma, quale soggetto legittimato, ai sensi dell’art. 6 della citata Convenzione, all’esercizio di poteri e funzioni spettanti all’Ufficio Giudiziario incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato (art. 247 D.P.R. 115/2002), possa essere considerata quale <Ufficio giudiziario> con sede in Roma oppure sia opportuno tenere conto della sede dell’Ufficio Giudiziario che ha conferito la delega.”
Fermo restando quanto esposto, in linea di massima, nelle note prot. VI-DOG/1241/03-1/2011/CA del 7 luglio 2011 e prot. n. VI-DOG/1275/03-1/2011/CA del 14 luglio 2011, va inoltre rilevato che, in base al precitato art. 6 della Convenzione del 23 settembre 2010, l’attività di recupero dell’omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, considerata nel suo complesso e non per singolo Ufficio giudiziario, è stata delegata dal Ministero della Giustizia alla Società Equitalia Giustizia S.p.A. con sede unica in Roma, per cui appare più congruo ed opportuno che la predetta Società, per la relativa attività di notifica degli inviti al pagamento, utilizzi l’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Roma, tenuto conto di dover ricevere dagli Uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale la documentazione di riferimento ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’art. 16 del Testo Unico sulle spese di giustizia, e ciò con la nota di trasmissione di cui all’apposito “modello A1” nel quale deve essere indicato l’importo da riscuotere e il domicilio del debitore.
Diversamente, trasmettere gli inviti al pagamento da parte della Società Equitalia Giustizia S.p.A., per la notifica ai vari debitori, presso gli Uffici NEP territorialmente competenti (che si limiteranno a notificare ai sensi dell’art. 137 e segg. c.p.c. gli atti ai destinatari con domicilio nella città in cui ha sede l’Ufficio NEP e procederanno a notificare a mezzo del servizio postale, anche in Convenzione, gli atti ai destinatari con domicilio fuori della città in cui ha sede l’Ufficio NEP), contravverrebbe ai criteri di economicità dell’intera procedura in questione, che si allungherebbe per i tempi di andata e ritorno degli atti alla Società Equitalia Giustizia S.p.A., oltre a produrre spese postali per la trasmissione degli atti, nonché per la restituzione degli originali notificati, e possibili ritardi o disguidi in detta attività.
In ultima analisi, va rilevato che per le spese di notifica inerenti alla menzionata tipologia di atti, sia quelle attinenti al pagamento delle indennità di trasferta al personale UNEP che quelle relative ai costi del servizio postale, sono soltanto anticipate dall’erario, per cui tali spese vengono recuperate dal Ministero della Giustizia con il pagamento del contributo unificato in questione, da parte dei soggetti obbligati, alla Società Equitalia Giustizia S.p.A..
Con l’occasione, si porgono distinti saluti.
Roma, 10 novembre 2011
IL CAPO DIPARTIMENTO
Luigi Biritteri