UNEP - Risposta 7 luglio 2011 - Recupero dei crediti di giustizia - Art. 6 della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. - Notifica dell’invito al pagamento e della sanzione. Regime applicabile.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
Prot. VI-DOG/1241/03-1/2011/CA
Spett.le
Equitalia Giustizia S.p.a.
ROMA
FAX 06/95949110
(Rif. Prot. n. 2011/30016 del 12.05.2011)
E, p.c. All'Ispettorato Generale
del Ministero dela Giustizia
Via Silvestri, 243
00164 ROMA
Oggetto: Recupero dei crediti di giustizia – Art. 6 (“Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”) della Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia S.p.A. stipulata in data 23 settembre 2010 – Notifica dell’invito al pagamento e della sanzione – Regime applicabile.
Con riferimento a quanto in oggetto, codesta Società, con la nota richiamata in indirizzo, ha chiesto se nel procedere alla notifica dell’invito al pagamento e dell’eventuale sanzione ai vari debitori, ai sensi dell’art. 6 (“Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato”) della Convenzione sopra menzionata, debba provvedere a corrispondere, al Ministero della Giustizia, le spese di notificazione ovvero se debba essere osservato il medesimo regime applicato all’Ufficio giudiziario nell’esecuzione della stessa attività.
Va premesso che avuto riguardo alla ratio della Convenzione in oggetto (finalizzata al veloce recupero dei crediti relativi alle spese di giustizia), si osserva che la delega costituisce uno strumento in virtù del quale, consentendolo la legge, l’organo che è investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia, conferisce ad un soggetto legittimato (nel caso in questione, Equitalia Giustizia S.p.A., soggetto legittimato ai sensi dell’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modifiche), una competenza (derivata) in quella stessa materia.
Sotto tale aspetto, con l’art. 6 della precitata Convenzione, si attribuisce a codesta Società la legittimazione all’esercizio di poteri e funzioni spettanti all’Ufficio giudiziario incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato (cfr. art. 247 D.P.R. 115/2002).
In materia di notifica dell’invito al pagamento, questa Direzione Generale, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia, si è espressa con due note di risposta a quesiti posti rispettivamente dalle Corti d’Appello di Torino e Trieste – prot. n. 6/1141/03-1/CA del 1° luglio 2003 e prot. n. 6/1165/03-1/CA del 3 luglio 2003 – nelle quali viene evidenziato che alla notifica del predetto atto “si applica la disciplina della notifica a richiesta d’ufficio del processo in cui è inserita” (cfr. art. 22 D.P.R. 115/2002).
In proposito, si evidenzia che la qualificazione di notificazione a richiesta d’ufficio scaturente dall’art. 22 del D.P.R. n. 115/2002 è prevista anche per l’invito al pagamento del contributo unificato di cui al successivo art. 248, ed “appare conforme alla dinamica della nuova procedura nella quale la notifica dell’invito al pagamento si pone come ultima appendice del processo e non come inizio della fase di riscossione che coincide con l’iscrizione a ruolo” (Relazione illustrativa all’art. 22 del Testo Unico sulle spese di giustizia).
Pertanto, fermo restando che la notifica dell’invito al pagamento è effettuata ai sensi dell’art. 137 e segg. del codice di procedura civile, si ritiene che per le notifiche richieste da codesta Società all’Ufficio NEP, nell’ambito della procedura per la riscossione del contributo unificato di cui agli artt. 247 e seguenti del D.P.R. n. 115/2002, debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni nel processo penale di cui all’art. 26 del precitato D.P.R. o quello delle notificazioni nel processo civile di cui all’art. 31 dello stesso D.P.R., in rapporto alla circostanza che l’invito al pagamento risulti inerente ad un processo penale o ad un processo civile.
Infine, stando al tenore dalla precitata normativa del Testo Unico sulle spese di giustizia, si osserva che per l’espletamento di tali notifiche spetta all’Ufficio NEP procedente l’anticipazione, a carico dell’erario, delle spese per indennità di trasferta e di quelle postali, qualora le notifiche in questione siano eseguite a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari”).
Distinti saluti.
Roma, 7 luglio 2011
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
Calogero Roberto Piscitello
IL DIRETTORE GENERALE DEL BILANCIO
Giuseppe Belsito