UNEP - Risposta 29 luglio 2014 - Barcellona P.G. - Quesito riguardante l’autorizzazione a godere dei permessi di ore in uscita ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per un ufficiale giudiziario


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/708/03-1/2014/CA
Allegati: //

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO
(Rif. Prot. n. 1536 del 21.07.2014)

E, p.c. AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MESSINA

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

Oggetto: Ufficio NEP di Barcellona P.G. – Quesito riguardante l’autorizzazione a godere dei permessi di ore in uscita ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per un ufficiale giudiziario.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che l’autorizzazione a godere dei permessi di ore in uscita ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 non incontra alcun limite giuridico per i dipendenti UNEP (funzionari ed ufficiali giudiziari) e ciò a prescindere che in linea di principio tale categoria di personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria non è assoggettata all’istituto ordinario dell’orario di lavoro (cfr. art. 19 CCNL comparto ministeri) bensì alla norma speciale di cui all’art. 7 del CCNL 24 aprile 2002 (“Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari”) che dispone quanto segue: “Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all’espletamento degli incarichi loro affidati.”
A maggior ragione, risulta fondata l’autorizzazione dei permessi in questione, nel caso specifico del dipendente UNEP in servizio presso il locale Ufficio NEP, per il quale in via eccezionale, per ragioni di salute, si è addivenuti alla determinazione di adibire il medesimo esclusivamente ai servizi interni, esonerandolo altresì dall’osservanza della precitato art. 7 delle Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari ed assoggettandolo all’istituto dell’orario di lavoro, in conformità alle indicazioni operative di cui alle note ministeriali prot. n. 6/225/03-1/2007/CA del 25 febbraio 2008 e prot. VI-DOG/542/03-1/2014/CA del 4 giugno 2014.
Pertanto, è conforme a normativa vigente l’applicabilità, all’ufficiale giudiziario di cui trattasi, dell’istituto dei permessi giornalieri di 2 ore ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, fermo restando su un piano generale l’estensione dello stesso istituto ai dipendenti UNEP, ricorrendone i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli