UNEP - Risposta 21 luglio 2014 - Crotone - Indennità di trasferta per atti di notificazione da eseguire nella medesima località


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/674/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE DI CROTONE

E, p.c. ALL’ISPETTORATO GENERALE 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA


Oggetto: Ufficio NEP di Crotone – Indennità di trasferta per atti di notificazione da eseguire nella medesima località – Notificazione di pignoramenti immobiliari ai sensi dell’art. 143 c.p.c.

Con riferimento alla materia dell’indennità di trasferta, il funzionario UNEP presso codesto Tribunale chiede “di voler chiarire se nelle notifiche e/o esecuzioni riguardanti procedimenti in materia di lavoro, sia quando l’indennità di trasferta è anticipata dall’erario e sia nell’ipotesi di pagamento della stessa da parte del richiedente (es. avvocato distrattario), è possibile esigere l’anticipazione o il pagamento di tante indennità di trasferta quanti sono gli atti da notificare quando richiesti da una stessa parte da eseguire in una medesima località ed a uno stesso destinatario quando si tratta di atti che si riferiscono a procedimenti diversi e perciò con diverso numero di registro generale”.
La fattispecie rappresentata nel quesito, allo stato, va assoggettata allo stesso regime giuridico previsto dall’art. 28 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel primo capoverso riguardante “l’ipotesi della percezione di una sola indennità di trasferta da parte dell’ufficiale giudiziario che proceda, su richiesta di una stessa parte, alla notifica di diversi atti del suo ufficio nella medesima località” (cfr. circolare ministeriale prot. n. 6/1336/035/2008/CA del 17 settembre 2008). Stante ciò, è irrilevante che gli atti da notificare di cui trattasi si riferiscano a procedimenti diversi e siano di conseguenza registrati in differenti registri cronologici, circostanza dalla quale ne deriva che in uno dei due registri non sarà indicata l’indennità di trasferta ed, ove possibile, inserito un richiamo giustificativo al numero di cronologico che riporta la predetta indennità, tenuto conto dei ristretti e rigidi campi di compilazione dei registri informatici.
Pertanto, l’orientamento espresso sulla materia in questione, con riferimento alla nota prot. n. 5/333/03-1/RG del 13 aprile 2000, alla luce della disciplina dettata dal primo capoverso dell’art. 28 del cit. D.P.R. 115/2002, è da ritenere superato in quanto espresso quando ancora era vigente l’art. 135 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”) riguardante la “contestualità di trasferte”, norma che in seguito è stata sostituita dal citato art. 28 del Testo Unico in materia di spese di giustizia.

***

Per quanto concerne gli atti di pignoramenti immobiliari, viene posta all’esame l’ipotesi della notifica ad un destinatario irreperibile con il rito previsto dall’art. 143 c.p.c. nel caso in cui questa debba essere eseguita in un circondario diverso rispetto al luogo dove si trova l’immobile da espropriare.
In relazione a tale fattispecie, viene chiesto di chiarire se il funzionario UNEP incaricato di eseguire la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. può firmare l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. su un atto che riporta una intestazione diversa rispetto all’Ufficio cui è addetto.
In merito al quesito posto, non si ravvisano ostacoli normativi all’espletamento della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. in combinazione con l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c. da parte di un funzionario UNEP addetto ad un Ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale sarà trattata la procedura immobiliare per competenza territoriale. 
Peraltro, nel caso in questione, non vi è alcuna previsione normativa che consenta di separare i due momenti fondamentali del pignoramento immobiliare, vale a dire quello dell’ingiunzione e quello della notifica, in mancanza dei quali l’esecuzione non si perfezionerebbe secondo le modalità previste dal rito processuale civile vigente.

Roma, 21 luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli