UNEP - Risposta 24 giugno 2014 - Bologna - Criteri di ripartizione delle indennità di trasferta spettanti ai funzionari UNEP addetti alla ricezione atti di notifica, limitatamente alla quota di indennità di trasferta reddituale

aggiornamento: 24 giugno 2014


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/596/03-1/2014/CA

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
(Rif. Prot. n. 5228 del 13.06.2014)

E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Criteri di ripartizione delle indennità di trasferta spettanti ai funzionari UNEP addetti alla ricezione atti di notifica, limitatamente alla quota di indennità di trasferta reddituale costituita dal 50% del totale lordo soggetto a tassazione – Risposta a quesito.

Con riferimento alla materia indicata in oggetto, l’Ufficio NEP presso codesta Corte formula quesiti sui cui criteri di soluzione questa Direzione Generale si è ampiamente espressa nel corso degli ultimi anni, e in particolar modo con l’attuazione, negli Uffici NEP, del Contratto Integrativo del 29 luglio 2010, che ha definito le distinte funzioni delle figure professionali dell’ufficiale giudiziario e del funzionario UNEP, evidenziando che l’attività di notificazione è la competenza prevalente del primo, mentre quella relativa alle esecuzioni ricade principalmente sul secondo profilo.

Per quanto concerne i funzionari UNEP che partecipino al servizio di notificazione, che si concreti nell’attività di ricezione atti di notifica allo sportello, in aggiunta all’attività di esecuzione esterna, il diritto a percepire una quota reddituale di indennità di trasferta in proporzione al lavoro svolto, scaturisce dalla natura incentivante delle attività d’istituto in questione e, in concreto, dalla fattiva partecipazione al servizio di notificazione inteso nella sua accezione più ampia – cfr. nota prot. n. 6/1771/03-1/2010/CA del 23 dicembre 2010 –  nonché dal presupposto che la ricezione degli atti di notificazione allo sportello non è una prerogativa esclusiva del funzionario UNEP, ma può essere espletata anche dall’ufficiale giudiziario ai sensi della declaratoria prevista dall’Ordinamento professionale di cui al citato Contratto integrativo.

Pertanto, qualora l’organizzazione del lavoro nell’Ufficio NEP preveda la fattispecie innanzi descritta, si configura legittima l’attribuzione al funzionario UNEP di una quota reddituale derivante dalle indennità di trasferte per notificazioni, in aggiunta alla retribuzione accessoria di “posizione”, per evitare che un funzionario UNEP adibito esclusivamente ai servizi esterni percepisca un reddito accessorio identico a quello di un suo collega di pari profilo che in aggiunta ai servizi esterni si occupi anche di ricezione atti di notifica allo sportello, anche limitatamente ad un mese, il che creerebbe una situazione di disparità di trattamento economico non ammissibile in virtù del principio costituzionale di “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del …lavoro” previsto dall’art. 36 Cost. (cfr. nota prot. VI-DOG/662/03-1/2013/CA del 2 agosto 2013).

In tale fattispecie, occorre determinare la quota reddituale delle indennità di trasferta relative alle notifiche spettante al funzionario UNEP “nella misura equivalente alla attività prestata”, “assumendo come base di calcolo il numero complessivo degli atti notificati dall’Ufficio NEP in questione” (cfr. nota prot. n. 6/1160/03-1/CA del 25 luglio 2006).
Nel caso, invece, in cui il funzionario UNEP sia addetto alla sola attività di ricezione atti di notifica allo sportello, anche con riferimento ad una singola mensilità, come prefigurato nel quesito, ed “abbia eseguito solo alcuni atti di esecuzione”, al dipendente spetta, per un imprescindibile esigenza di semplificazione contabile, la retribuzione accessoria di “posizione” del profilo professionale di appartenenza, alla quale si aggiunge la quota c.d. del “rimborso spese”, pari al 50% delle indennità di trasferta dei relativi atti di esecuzione espletati in zona.

In considerazione delle indicazioni fornite nella presente, nonché delle numerose note ministeriali sulla materia di cui trattasi – consultabili nella sezione intranet del sito www.giustizia.it al link “risposte a quesiti degli uffici giudiziari” – non si ritengono necessarie ulteriori determinazioni da parte di questa Direzione Generale, in quanto le stesse possono essere assunte dal Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’esercizio dei poteri di sorveglianza di cui all’art. 59 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”).

Roma, 24 giugno 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli