UNEP - Risposta 24 giugno 2014 - Trieste - Affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi
aggiornamento: 24 giugno 2014
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/597/03-1/2014/CA
AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
(Rif. Prot. n. 2204 del 16 aprile 2014)
E, p.c.
ALL’ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
OGGETTO: Pubblicità ordinaria – Affissione degli avvisi di pubblicità di atti esecutivi di cui all’art. 490 c.p.c., nonché degli avvisi previsti dagli artt. 570, 576 e 584, comma 3, c.p.c. – Risposta a quesito.
Con il quesito inerente la materia indicata in oggetto, viene chiesto “di voler individuare, ai sensi dell’art. 106 DPR 1229/59 (…), quale legge o regolamento preveda espressamente per l’ufficiale giudiziario, l’attività materiale in tema di pubblicità ordinaria”.
Fermo restando quanto rappresentato nella nota prot. VI-DOG/58/03-1/2013/CA del 31 gennaio 2014, alla quale ci si riporta integralmente per le conclusioni relative all’organo legittimato all’attività di affissione degli avvisi di pubblicità degli atti esecutivi di cui agli artt. 490, 570, 576 e 584 c.p.c., si fa presente che il punto di partenza per l’individuazione dell’organo competente in tale attività è senz’altro costituito dall’art. 106 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”), per cui rientrano nell’ambito delle attribuzioni degli ufficiali giudiziari “tutti gli altri atti loro demandati per legge o regolamento”, oltre quelli esplicitamente tipicizzati dalle relative norme di legge. Nell’attività di pubblicità ordinaria di cui trattasi non si può prescindere dallo scopo fondamentale dell’attività stessa che è quello di produrre gli effetti della conoscenza legale degli atti esecutivi di riferimento rispetto ad un vasto pubblico, che nel nostro Ordinamento si realizza, tra le varie modalità previste, anche con l’attività dell’ufficiale giudiziario.
Tale ratio è stata recepita da questa Amministrazione da oltre un decennio, come risulta dall’allegata nota del 9 giugno 2003, emanata dalla Direzione Generale della Giustizia Civile, inerente alle “modalità di pagamento delle notifiche agli avvisi relativi alle procedure esecutive delegate ai notai”. A tal proposito, la precitata nota evidenzia quanto segue: “… deve ritenersi che per le notifiche richieste dal notaio, nell’ambito delle operazioni di vendita immobiliare delegate dal magistrato ai sensi degli artt. 591 bis e ss. c.p.c., debba essere osservato lo stesso regime delle notificazioni e comunicazioni richieste dal giudice dell’esecuzione nelle medesime procedure.
Così per la notifica degli avvisi predisposti ex art. 576 c.p.c. si ritiene che, come per i biglietti di cancelleria, siano dovuti all’ufficiale giudiziario in via anticipata il rimborso delle spese postali eventualmente sostenute e il pagamento delle indennità di trasferta come già previsto dall’art. 6 della legge del 7 febbraio 1979, n. 59 e confermato dall’art. 30 e 31 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).”
Per quanto concerne l’individuazione dell’organo competente alla notifica nelle procedure esecutive delegate ai notai, stando alla precitata nota ministeriale, “deve rilevarsi che gli atti possono essere presentati direttamente dal notaio all’ufficio N.E.P., senza il tramite della cancelleria del giudice dell’esecuzione avendo cura, però, di richiamare, sull’atto presentato dal professionista, il provvedimento di delega ed il numero identificativo dell’esecuzione.”
Sul punto, peraltro, autorevole dottrina (Pasquale Castoro “Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico”, XI edizione, 2010, Giuffrè editore) rileva quanto segue: “L’avviso dell’atto esecutivo è di competenza del cancelliere. Questi lo forma e sottoscrive, inoltre ne richiede l’affissione, la inserzione e l’esecuzione di altra forma pubblicitaria. Materialmente l’avviso è affisso dall’ufficiale giudiziario…., che ne certifica l’avvenuta affissione mediante relazione in calce alla copia affissa.”
Per quanto concerne le spese per l’affissione dell’avviso d’asta nell’albo dell’Ufficio giudiziario, la Commissione studi tributari (Studio 28/2003/T – Espropriazione immobiliare e spese di pubblicità dell’avviso d’asta – approvato dalla Commissione studi tributari il 28 marzo 2003), fa rilevare quanto segue: “occorre considerare che tale affissione è eseguita dall’ufficiale giudiziario – nell’ambito delle attribuzioni allo stesso spettanti ai sensi dell’art. 106 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229 ed è, sotto il profilo dei diritti spettanti al medesimo ufficiale, equiparata ad una notificazione. A norma dell’art. 30 del d.p.r. 115/2002, la parte che, nel processo esecutivo di espropriazione forzata, fa istanza per la vendita o assegnazione dei beni pignorati, <anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell’allegato n. 1 al presente testo unico>. L’affissione, richiesta dal notaio delegato ai sensi dell’art. 490, comma 1, c.p.c., è senz’altro da ricomprendere tra le notificazioni a richiesta dell’ufficio, che trovano nel suddetto art. 30 la propria disciplina. …”
Alla luce di tutto quanto fin esposto, si ritiene conforme a normativa vigente l’orientamento espresso sulla materia nella precitata nota del 31 gennaio 2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli
Roma, 24 giugno 2014