UNEP - Risposta 19 giugno 2014 - Dipendente omissis, immess nei ruoli del MAE dal omissis - Quesito sul tipo di contribuzione previdenziale applicato per il servizio prestato da omissis ex dipendente Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Parma in qualità di Aiutante Ufficiale Giudiziario nel periodo */*/1982 - */*/1983.


Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/584/03-1/2014/CA

Al Ministero degli Affari Esteri
DGRI – UFFICIO VIII 
ROMA
(Rif. Prot. MAE01299542014-06-11)

E, p.c. All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A


Oggetto: Dipendente omissis , immess* nei ruoli del MAE dal omissis – Quesito sul tipo di contribuzione previdenziale applicato per il servizio prestato da omissis ex dipendente Ministero della Giustizia presso il Tribunale di Parma in qualità di “Aiutante Ufficiale Giudiziario” nel periodo */*/1982 – */*/1983.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si rileva che gli Aiutanti Ufficiali Giudiziari erano assoggettati, nel periodo in esame, a una contribuzione previdenziale obbligatoria in favore della Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG).

L’iter procedurale vigente nell’arco temporale considerato prevedeva per il computo dei contributi pensionistici del suddetto personale, ai sensi dell’art. 15 del R.D. 12 luglio 1934, n. 2312 (“Testo unico delle disposizioni legislative sull’ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari”), la compilazione di Ruoli ordinari e suppletivi, a cura delle competenti Cancellerie delle Corti di Appello di appartenenza degli ufficiali giudiziari, e la relativa trasmissione degli stessi alla Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, per la riscossione sia dei contributi a carico degli ufficiali giudiziari, relativi alle quote personali in qualità di lavoratori, sia di quelli a carico dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia, inerenti alla quota gravante sulla parte datoriale.

 Riepilogando, gli oneri sociali a carico degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari consistevano nel versamento bimestrale, in maniera distinta, di quote contributive per CPUG e per Opera di Previdenza, ex art. 3 del decreto ministeriale 1° giugno 1971 n. 147, in merito alle quali vanno distinte le modalità di versamento.

Il versamento dei contributi per CPUG poteva essere effettuato indifferentemente dal singolo dipendente iscritto alla Cassa o dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP – il quale doveva indicare nella distinta di versamento i nominativi del personale e le relative somme – che avveniva, non oltre il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, ed usualmente con versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, indicando nella causale il bimestre di riferimento e i dati dell’iscritto o dell’Ufficio NEP.

ll versamento bimestrale delle quote contributive per Opera di Previdenza, da effettuarsi entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre, doveva essere effettuato obbligatoriamente dall’ufficiale giudiziario dirigente dell’Ufficio NEP di appartenenza del dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli

Roma, 19 giugno 2014