UNEP - Risposta 14 maggio 2014 - Torino - Funzionari UNEP. Licenziamento senza preavviso. Risposta a quesiti vari relativi alle pendenze di natura economica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Prot. VI-DOG/491/03-1/2014/CA
Allegati: 1
Al Presidente
della Corte di Appello di
TORINO
(Rif. Prot. n. 3803/U del 28.04.2014)
E, p.c. All'Ispettorato generale
del Ministero della giustizia
ROMA
Oggetto: (omissis) – Funzionari UNEP (omissis) – Licenziamento senza preavviso (omissis) – Risposta a quesiti vari relativi alle pendenze di natura economica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento al recupero degli emolumenti indebitamente corrisposti durante il periodo di sospensione obbligatoria dal lavoro dei due dipendenti indicati in oggetto, si fa presente quanto segue.
Per il recupero delle somme erogate in misura maggiore rispetto al dovuto, il Capo dell’Ufficio giudiziario, nella fattispecie il Presidente del Tribunale di "omissis", dovrà provvedere all’invito e contestuale costituzione in mora degli ex dipendenti, indicando che i versamenti dovranno essere effettuati presso la Tesoreria provinciale dello Stato, agli sportelli della Banca d’Italia, indicando il Capo XI, capitolo 3530, relativo alle “entrate eventuali concernenti il Ministero della Giustizia”; in alternativa, nel rispetto della normativa vigente, in sede di predisposizione del progetto di TFS/TFR, a cura dell’Ufficio Gestione Personale Ufficiali Giudiziari di codesta Corte di Appello (cfr. circolare prot. VI-DOG/1908/035/2011/CA-MP del 29 novembre 2011), e all’atto della compilazione dei rispettivi Mod. PA04, per ciascuno dei due ex dipendenti UNEP, potranno essere indicati i crediti vantati dall’erario nei confronti degli stessi, e ciò ai fini della compensazione e conseguente riversamento da parte dell’INPS all’erario delle somme in questione, per la debita restituzione.
In relazione alle somme versate dal Dirigente UNEP a titolo di assegni per il nucleo familiare, se erogate per il periodo successivo alla data del licenziamento, in quanto il relativo provvedimento è intervenuto in data successiva a quella fissata per la cessazione del rapporto di lavoro, si ritiene che le stesse debbano essere riversate all’erario con le modalità di cui sopra o, in alternativa, indicate nel Mod. PA04 come crediti a favore dall’erario, da compensare nei modi previsti dalla normativa vigente di riferimento.
Per quanto concerne gli emolumenti accantonati a titolo di percentuale ex art. 122 n. D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (in avanti denominato semplicemente “emolumento-percentuale”), rileva quanto previsto dall’Accordo sindacale sottoscritto in data 22 maggio 2009 (All. 1), che ha precisato al punto 2) che l’emolumento-percentuale di cui trattasi segue la sorte della retribuzione principale, rientrando tra le ipotesi di decurtazione della stessa “legate al procedimento disciplinare nel quale il dipendente sia incorso, che comportano l’accantonamento dell’emolumento fino all’esito del procedimento”. Pertanto, nel caso di sospensione obbligatoria dal servizio dei dipendenti UNEP, si ritiene che nel computo dell’indennità spettante ai sospesi sia da includere anche il 50% dell’emolumento-percentuale, con contestuale accantonamento del restante 50% fino all’esito del procedimento disciplinare, in ottemperanza alle nuove disposizioni intervenute nella predetta materia.
Nel caso dell’accantonamento delle somme di “emolumento-percentuale” relative al 6° bimestre 2013, come specificato nella nota del Dirigente UNEP di "omissis", sulle stesse – calcolate dal giorno dell’interdizione dai pubblici uffici intervenuta rispettivamente per ciascuno dei dipendenti UNEP interessati – spettano a ciascuno dei predetti il 50% dell’importo corrisposto, mentre le restanti somme vanno ripartite per tutto il rimanente personale dell’Ufficio NEP avente diritto.
Con riferimento alle somme di “emolumento-percentuale” corrisposte dall’Amministrazione centrale per il 1° bimestre 2014, va corrisposto agli ex dipendenti UNEP il 50% dell’importo spettante per ciascuno in relazione al periodo 01/01/2014 – 14/01/2014. I rimanenti importi – sia del periodo innanzi citato sia del restante periodo del bimestre in questione, dal 15/01/2014 al 28/02/2014 – vanno ripartiti tra tutto il personale dell’Ufficio NEP di "omissis" avente diritto.
Tuttavia, in merito alle quote di “emolumento-percentuale” spettanti agli ex dipendenti UNEP, così come innanzi specificate, si ritiene che le stesse debbano essere utilizzate per la compensazione delle somme (che si presume dover essere parziale in considerazione dell’esiguità degli importi) attribuite a vario titolo di retribuzione – indennità ex art. 25, comma 2, primo alinea del CCNL 16 maggio 2001, assegni del nucleo familiare – e corrisposte nel periodo della sospensione obbligatoria dal servizio.
Relativamente alle somme di emolumenti corrisposte nell’anno 2014 a vario titolo, incluse quelle suscettibili di restituzione spontanea o di recupero coattivo azionato dal Capo dell’Ufficio giudiziario in riferimento – nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente – si ritiene che le stesse siano da inserire ex lege nel Mod. CUD 2015/redditi 2014; con la restituzione spontanea, sarà cura degli ex dipendenti regolare fiscalmente le somme in questione in sede di compilazione del Mod. UNICO o Mod. 730, mentre nel caso del recupero coattivo, tramite INPS, in sede di liquidazione del TFS/TFR come tale configuratasi a seguito delle risultanze dei Modd. PA04, la regolazione delle stesse si sistemerà in tale operazione liquidatoria.
Per quanto riguarda il rimborso, alla società erogante, di un prestito a carico di un dipendente licenziato, in stato di pendenza all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, per il sostituto d’imposta – nella fattispecie, il Dirigente UNEP – rimane l’onere di informare debitamente la società erogante circa la cessazione dell’operazione di rimborso della parte datoriale per le motivazioni intervenute sul rapporto di lavoro dell’ex dipendente.
Infine, per quanto concerne la spettanza del rateo di tredicesima mensilità per il periodo 01/01/2014 – 14/01/2014, il medesimo non è dovuto non essendosi maturato il requisito del diritto al percepimento e ciò in quanto il periodo in servizio dei due ex dipendenti risulta essere inferiore ai quindici giorni previsti dalla normativa contabile di riferimento (cfr. art. 7, comma 5, D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263).
Si prega di rendere edotto del contenuto della presente nota il Presidente del Tribunale di "omissis", al quale sono rimesse le determinazioni finali sulla sistemazione contabile delle pendenze di natura economica con gli ex dipendenti del locale Ufficio NEP, nonché alla S.V. per la parte di competenza relativa alla predisposizione e compilazione dei Modd. PA04 degli interessati, inerenti al TFS/TFR spettante ex lege agli stessi (cfr. citata circolare prot. VI-DOG/1908/035/2011/CA-MP del 29 novembre 2011).
Roma, 14 maggio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli