Titoli professionali: riconoscimento titoli conseguiti in Svizzera

aggiornamento: 24 luglio 2023

I professionisti che hanno conseguito nella Confederazione Svizzera il titolo professionale e vogliono esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale.
Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione alla legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra. L' Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l'applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali anche ai cittadini elvetici.
Di conseguenza sono state introdotte agevolazioni che rendono la situazione dei cittadini elvetici di fatto analoga a quella dei cittadini comunitari, ad esempio la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.


Le professioni per le quali si chiede il riconoscimento al Ministero della giustizia

  • agente di cambio
  • agrotecnico / agrotecnico laureato
  • assistente sociale / assistente sociale junior
  • attuario / attuario junior
  • avvocato
  • dottore commercialista ed esperto contabile
  • dottore agronomo e dottore forestale / agronomo e forestale / zoonomo / biotecnologo agrario
  • geologo / geologo junior
  • geometra e geometra laureato
  • giornalista
  • ingegnere civile e ambientale, ingegnere industriale, ingegnere dell’informazione, ingegnere civile e ambientale junior, ingegnere industriale junior, ingegnere dell’informazione junior
  • perito agrario e perito agrario laureato
  • perito industriale e perito industriale laureato
  • tecnologo alimentare


La presentazione delle domande
Si deve presentare domanda di riconoscimento utilizzando uno dei moduli indicati e inviando la documentazione indicata nell’elenco.
Al momento della presentazione, i moduli per le richieste devono essere già compilati, corredati dalla documentazione inserita negli elenchi, con la copia autenticata di un documento di riconoscimento e due marche da bollo del valore di euro 16,00 ciascuna.

L’esame delle domande
Se dall’esame della domanda emerga la non conoscenza di materie considerate fondamentali per lo svolgimento della professione in Italia, potrebbe essere chiesto all’interessato il superamento di una prova attitudinale o di seguire un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però è escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile). Vengono valutati però anche studi ed esperienze professionali, se documentati, al fine di un’eventuale diminuzione della misura compensativa.

 

  • Per il riconoscimento della professione di avvocato nella Comunità Europea ci sono regole particolari
    • d.m. 28 maggio 2003, n. 191 - Regolamento di attuazione per la prova attitudinale
    • il d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 96 che recepisce la Direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquisita la qualifica professionale.



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