Riconoscimento del genere

aggiornamento: 27 marzo 2020

 

NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL GENERE


RETTIFICAZIONE DI SESSO


Presupposto
L’accertamento della sussistenza di un disturbo dell'identità di genere, termine con cui si fa riferimento al malessere percepito da un individuo che non si riconosce nel genere assegnatogli alla nascita.

 

Intervento chirurgico
Chi intende procedere alla rettificazione di sesso non deve necessariamente ricorrere ad un intervento chirurgico: è questo l’approdo cui è giunta la giurisprudenza più recente, in adesione ad importanti sentenze pronunciate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed ai mutamenti della società civile.
L'autorità giudiziaria deve procedere ad un accertamento rigoroso del completamento del percorso individuale del richiedente, della serietà ed univocità della scelta, della compiutezza dell’approdo finale.
A tal fine è necessario documentare i trattamenti medici e psicoterapeutici cui si è sottoposta la persona che chiede di essere autorizzata al mutamento di sesso e potranno essere svolte indagini volte ad accertare la consapevolezza, la volontarietà e l’irreversibilità della scelta (ad esempio tramite una consulenza tecnica d’ufficio di carattere medico legale).
Il ricorso al trattamento medico chirurgico di riassegnazione di sesso è anch’esso autorizzabile con sentenza, in funzione di tutela del diritto alla salute, quando volto a consentire l’equilibrio psico-fisico della persona, ma non costituisce un prerequisito.

 

Procedimento
Il richiedente deve iniziare, con atto di citazione, una causa ordinaria davanti al Tribunale del luogo dove ha residenza l'attore (la persona che chiede di essere autorizzata al mutamento di sesso). L'assistenza di un difensore è obbligatoria.
Il richiedente deve notificare l'atto di citazione al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa anche il pubblico ministero.
Il Tribunale decide in composizione collegiale con sentenza.
Per approfondimenti puoi consultare i siti web:

 

Effetti della sentenza
Con la sentenza che accoglie la domanda, il Tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro. L’ufficiale di stato civile dovrà poi procedere alla rettificazione in ogni altro atto di stato civile e nei documenti anagrafici.
Pur non essendo espressamente previsto, con la sentenza può essere disposta, su istanza dell’attore, anche la rettificazione del prenome (nome di battesimo), attesa l'importanza che il nome riveste nella individuazione e qualificazione della persona come appartenente all’uno piuttosto che all'altro sesso.
La sentenza non ha effetto per il passato, ma produce i suoi effetti solo dal momento del passaggio in giudicato (ossia da quando diviene definitiva, non essendo più assoggettabile ad impugnazione).

 

Conseguenze della rettificazione di sesso sul matrimonio
Una volta passata in giudicato, la sentenza determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso (si tratta cioè di una causa automatica di divorzio), nonché lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Fino a quando il Tribunale non abbia deciso la causa, la persona che ha proposto la domanda e il coniuge possono tuttavia, con dichiarazione congiunta resa personalmente in udienza, esprimere la volontà di costituire un’unione civile tra persone dello stesso sesso, effettuando anche le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. In questo caso, il Tribunale con la sentenza ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio, o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) in relazione ai presupposti;
  • art. 31 del Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69) in relazione al procedimento da seguire.

 

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