OCSE – Convenzione sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri

aggiornamento: 21 giugno 2024

Rapporti di valutazione del Working Group on Bribery


Questa sezione informativa offre il quadro sull’implementazione in Italia della Convenzione dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 e ratificata dall’Italia con la legge n. 300/2000, nonché sulle attività del Working Group on Bribery.
 

La Convenzione, sottoscritta da 45 Stati: i 38 Stati Membri dell’OCSE e 7 Stati non membri (Argentina, Brasile, Bulgaria, Perù, Romania, Russia e Sudafrica), impegna gli Stati a:

  • prevedere quale reato la corruzione attiva di pubblici ufficiali stranieri nel contesto di transazioni economiche internazionali
  • adottare misure per l’efficace prevenzione e perseguimento di tale reato.

Il Working Group on Bribery, istituito nel 1994, composto da rappresentanti degli Stati che sono Parti della Convenzione, è l’organo responsabile nel monitorare l’implementazione della Convenzione e degli strumenti correlati, condurre gli esercizi di valutazione reciproca.

L’Italia partecipa attivamente al Working Group attraverso propri esperti designati dal Ministero della giustizia e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nella sezione del sito OCSE dedicato alla Convenzione OECD Anti-Bribery Convention sono disponibili

  • il testo della Convenzione
  • le correlate Raccomandazioni
  • le pubblicazioni dell’OCSE
  • i rapporti di valutazione degli Stati Parte
  • le pubblicazioni del Working Group on Bribery
  • informazioni sulle attività del Working Group

Il 13 ottobre 2022 il Working Group on Bribery ha approvato il rapporto di valutazione di Fase 4 sull’implementazione in Italia della Convenzione.

Implementing the OECD Anti-Bribery Convention Phase 4 Report: Italy

Applicazione della Convenzione Anticorruzione dell’OCSE Rapporto sulla fase 4: Italia

 

Anche al fine di adempiere a specifica raccomandazione del Working Group on Bribery, sono pubblicati qui di seguito i testi integrali delle sentenze di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. e art. 63 d.lgs. 231/2001, pronunciate dalle autorità giudiziarie italiane nei confronti di persone fisiche e giuridiche, per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri di cui all’art. 322-bis, comma 2, c.p., e per il corrispondente illecito amministrativo da reato di cui all’art. 25 d.lgs. 231/2001.Le sentenze si riferiscono a casi indicati con la denominazione usata nel rapporto di Fase 4. Sono accompagnate da breve spiegazione della vicenda oggetto del procedimento.

La pubblicazione avviene con un fine di informazione giuridico qualificato dalle raccomandazioni OCSE, che, nel rispetto del principio di minimizzazione e proporzionalità perseguiti dal GDPR (art. 5, Reg. UE 2016/679 – il cui rispetto è richiamato nello stesso rapporto sulla IV fase “laddove appropriato e compatibilmente con le norme sulla protezione dei dati e i diritti alla privacy”; cfr. pagg. 76, 103-104), prevede una pubblicazione epurata dei dati (anche indirettamente) identificativi delle persone fisiche interessate nei procedimenti stessi.

 

Construction (Algeria) - Tribunale di Milano sent. n. 461/2017

Nel 2017 è stata pronunciata nei confronti dell’amministratore delegato di una società italiana operante nel settore edilizio sentenza di applicazione pena per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. La contestazione riguardava pagamenti corruttivi eseguiti tra il 2007 e il 2011 in favore di pubblico ufficiale algerino, allo scopo di ottenere contratti di appalto.

La pena applicata è stata di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

 

Construction equipment (Algeria) - Tribunale di Udine sent. n. 263/2019 e Tribunale di Udine sent. n. 645/2019

Nel 2019 il Tribunale di Udine ha pronunciato due sentenze di applicazione della pena per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. La prima è stata pronunciata nei confronti dell’ente, una società italiana operante nel settore delle attrezzature per l’edilizia; la seconda nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della società e di un cittadino straniero che aveva svolto il ruolo di intermediario.

Secondo le contestazioni, nel corso del 2014 l’amministratore della società aveva corrisposto ad un pubblico ufficiale algerino la somma di 45.000 Euro nonché ulteriori utilità per un valore di circa 6.000 Euro in cambio dell’aggiudicazione di due appalti pubblici del valore di circa 4 milioni di Euro. All’ente è stata applicata la sanzione di 20.000 Euro; all’amministratore ed all’intermediario, rispettivamente, le pene di anni uno, mesi 1, e giorni 10 di reclusione e di anni 1, mesi quattro e giorni 20 di reclusione.

 

Consultancy (North Macedonia) - Tribunale di Milano dec. e sent. n. 2208/2021

Tra il 2013 e il 2016, una società di consulenza italiana ha eseguito, tramite un intermediario, pagamenti corruttivi per l’importo di 40.000 Euro e ha concesso o promesso altre utilità del valore di 23.600 Euro a due funzionari pubblici della Macedonia del Nord, per ottenere due appalti finanziati dall'UE di valore pari a 2,2 milioni di Euro per progetti nell'ambito del processo di adesione della Macedonia del Nord all'UE.

Nel 2021 la società e tre persone fisiche, soci della società madre o della sua controllata, hanno richiesto l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per corruzione internazionale.

Il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di applicazione della pena: nei confronti delle tre persone fisiche è stata applicata la pena di anni due di reclusione, mentre alla società è stata applicata la sanzione pecuniaria di 80.000 Euro ex D.L.vo 231/2001.

Due dei soci hanno pagato ciascuno un risarcimento di 10.000 Euro all'UE, di 10.000 Euro alla Macedonia del Nord e di 15.000 Euro all'Italia. Il socio della società madre ha versato all'Italia un risarcimento di 10.000 Euro. La società ha pagato un risarcimento di 40.000 Euro sia all'UE che alla Macedonia del Nord e di 180.000 Euro all'Italia.

 

Electrical Systems (Kazakhstan) - Tribunale di Monza sent. n.119/2017

Tra il 2007 e il 2011, una società italiana ha eseguito pagamenti corruttivi per 25 milioni di USD attraverso intermediari al genero di pubblico ufficiale del Kazakistan per aggiudicarsi una commessa del valore di 873 milioni di USD per la realizzazione degli impianti elettronici di un giacimento petrolifero a Kashagan.

Nel febbraio 2017, il Tribunale di Monza ha pronunciato sentenza di applicazione della pena e della sanzione pecuniaria ex D.L.vo 231/2001 nei confronti di un dirigente della società e della stessa società per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri. L'azienda è stata multata per 25,8 milioni di Euro e il tribunale ha confiscato 6,58 milioni di Euro pari al profitto stimato. Alla persona fisica è stata applicata la pena di 16 mesi di reclusione.

 

Land Development (Tanzania) - Tribunale di Milano sent. n. 250/2016

Nel gennaio 2016 il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nei confronti del dirigente di una società italiana attiva nel settore petrolifero, per avere corrisposto la somma di circa 150.000 Euro al figlio di un pubblico ufficiale della Tanzania al fine di ottenere l’autorizzazione per lo sviluppo commerciale del territorio.

La pena applicata è stata la reclusione per anni 1 e mesi 4. Inoltre, è stata ordinata la confisca dei beni dell’imputato per un ammontare pari alla somma oggetto del pagamento corruttivo.

 

Oil Licences (Congo – Brazzaville) - Tribunale di Milano sent. n.983/2021 - stralcio dal n. 28545/17

Nel 2021 il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di applicazione della sanzione ex art. 63 D.L.vo 231/2001 nei confronti di una società petrolifera italiana per il reato di cui agli artt. 322-bis, 319 quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) commesso da un ex dirigente.

Il reato era stato consumato tra il 2013 e il 2014: un pubblico funzionario della Repubblica del Congo aveva rinnovato tre permessi di esplorazione di giacimenti petroliferi di cui la società italiana era titolare attraverso una sua controllata, senza indire una gara pubblica e a condizioni di particolare favore, in cambio della individuazione di una società dallo stesso controllata come partner locale della società italiana nelle attività di esplorazione.

Secondo le contestazioni, il valore delle utilità assicurate al pubblico ufficiale straniero erano pari a circa 77 milioni USD.

Il Tribunale di Milano ha applicato nei confronti della società italiana la sanzione di 826.134 Euro ed ha disposto la confisca della somma di 11 milioni di Euro già sequestrata all’ente.
 

 

Oil and Gas (Algeria 1) - Tribunale di Milano sent. n. 2589/2015

Nel 2015 il Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza di applicazione della pena per concorso nel reato di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nei confronti dell’amministratore delegato di una società di diritto algerino controllata da primaria società operante nel settore dei giacimenti petroliferi.

Secondo le contestazioni l’imputato, in concorso con i dirigenti della società controllante, aveva corrisposto pagamenti corruttivi per un valore di 197 milioni di Euro a pubblico ufficiale straniero, ai suoi familiari, a membri del suo entourage nonché all’amministratore di una società controllata dallo Stato algerino al fine di ottenere l’aggiudicazione di contratti del valore complessivo di più di 8 miliardi di Euro.

Il Tribunale di Milano ha applicato la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ordinando altresì la confisca di somme già sequestrate all’imputato per un importo complessivo 1.377.771 CHF. Gli altri coimputati giudicati separatamente sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Milano.

 


Construction (Panama) - Tribunale di Napoli sent. n. 1202/2014

Nel gennaio 2015 il Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di applicazione pena nei confronti della persona fisica che ha agito come intermediario nell’ambito di un pagamento corruttivo di 50.000 USD e di una promessa di ulteriori 20 milioni USD eseguiti nel 2011 da una società italiana in favore di rappresentanti del governo di Panama per ottenere un appalto di costruzioni.

La pena applicata è stata di mesi 11 di reclusione.

 

Oil and Gas (Algeria 2) - Tribunale di Milano sent. n. 1174/2017

Nel 2017 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riformulato la precedente sentenza n. 2589/15 di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti dell’amministratore delegato di una società controllata da primaria società operante nel settore dei giacimenti petroliferi.

Quest’ultima pronuncia riguardava una fattispecie corruttiva nella quale l’imputato, in concorso con i dirigenti della società controllante, aveva corrisposto pagamenti corruttivi per un valore di 197 milioni di Euro a pubblico ufficiale straniero, ai suoi familiari, a membri del suo entourage nonché all’amministratore di una società controllata dallo Stato algerino al fine di ottenere l’aggiudicazione di contratti del valore complessivo di più di 8 miliardi di Euro. Il Tribunale di Milano aveva applicato la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ordinando altresì la confisca di una somma di denaro superiore a quella indicata dalle parti nella richiesta di patteggiamento.

La VI sezione della Cassazione, chiamata a decidere il ricorso, con la sentenza n. 54977 del 2016 ha affermato che “Nel rito del c.d. "patteggiamento", il giudice non è vincolato alle richieste delle parti in tema di confisca, in quanto esse esulano dall'area della negozialità individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., ma, ove le disattenda, il giudicante deve indicare le ragioni per le quali ha provveduto, al riguardo, in termini difformi da quelli concordemente prospettati dal pubblico ministero e dalla difesa, motivando sul punto, in maniera adeguata, poiché le caratteristiche di sinteticità della motivazione, tipiche delle sentenze emesse nell'ambito del rito in esame, non possono estendersi alla tematica relativa alla confisca”.

Il Tribunale, recependo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, ha modificato la sua precedente statuizione, fornendo adeguata e specifica motivazione nel punto in cui ha disposto la confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p.