Relazione: "La devianza minorile e come essa viene comunicata dai mass-media" (2011)
Padova 8 giugno 2011 - Festival della Comunicazione 2011
Intervento inviato dal direttore della Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari Serenella Pesarin, che segue la proiezione del documentario “In viaggio con l’Arca – storie di lavoro in area penale minorile”
Cenni sulla storia della Giustizia minorile in Italia - Nel 1934, con regio decreto, vengono istituiti i Tribunali per i minorenni , organi giudiziari specializzati per i minori composti da giudici di carriera a cui si aggiungono “esperti” in scienze sociali. Ai Tribunali per i minorenni è attribuita competenza penale, amministrativa e competenza civile. La competenza penale si estende ai soggetti che hanno commesso un reato da minorenni fino al compimento del 25° anno di età.
Oltre a questo giudice specializzato, nasce anche un’organizzazione minorile, costituita dai Centri di rieducazione per minorenni destinati, in ciascun distretto di Corte d’Appello, alla rieducazione dei minorenni con provvedimenti amministrativi e al trattamento e alla prevenzione della delinquenza. Tale organizzazione è parte del Ministero di Grazia e Giustizia.
Del 1930 è il codice penale che, relativamente ai minorenni, prevede l’istituto del perdono giudiziale e la definizione dell’età quale elemento per determinare l’imputabilità. Il concetto di imputabilità implica la capacità di intendere e di volere come presupposto della colpevolezza. L’imputabilità, pertanto, significa accertare, caso per caso, la capacità del minore di essere responsabile del reato commesso e conseguentemente ad essere sottoposto ad un giudizio penale. Il minore infraquattordicenne non è mai imputabile. L’art. 98 del codice penale precisa, inoltre, che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere." Mentre per i maggiorenni la capacità di intendere e volere è presunta, per i minori dai 14 ai 18 anni, deve essere accertata volta per volta, in relazione al reato compiuto.
Nel 1948, la Costituzione ha introdotto i principi fondamentali che avranno una diretta rilevanza per tutta la successiva legislazione minorile. Tra queste si possono focalizzare i principi di libertà e uguaglianza di tutti i cittadini (art.3), il richiamo ad attuare nei Servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo (art.5), la conformità che l’ordinamento giuridico italiano deve avere con le norme del diritto internazionale (art. 10), il principio della rieducazione del condannato quale elemento fondamentale nella esecuzione delle pene (art. 27), il dovere e il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli ( art.30 ), la protezione dell’infanzia e della gioventù (art.31), la tutela della salute (art.32), i principi dell’’istruzione scolastica ( art.34).
Nel 1955 con il D.P.R. 1538, il legislatore ha decentrato le funzioni amministrative ad ogni regione territorialmente competente.
Il nuovo processo penale minorile risponde ai principi generali espressi nella legge delega L. 16 febbraio 1987, n.81 “Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale” che richiedeva l’applicazione del nuovo codice di procedura penale “… con le modificazioni e integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione.”
Tra i criteri da attuare, in particolare, vi è quello del “dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell’apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti … e facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato… sospensione in tal caso del corso della prescrizione.”
Nell’art.1 del D.P.R. 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” si prevede che “le disposizioni siano applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.” In tale enunciato si evidenzia come il fulcro sul quale poggia il processo penale minorile è il riconoscimento dell’individualità del minore oltre alle più generali esigenze educative del soggetto in età evolutiva.
I principi ispiratori su cui si fonda il processo penale minorile sono:
- minima offensività del processo attraverso l’attivazione di tutti gli interventi necessari per favorire una rapida uscita del minore dal circuito penale non interrompendo i processi educativi in atto;
- adeguatezza del processo a corrispondere a finalità educative e responsabilizzanti;
- residualità della detenzione sia per le misure cautelari, con la previsione di misure quali le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità, sia di esecuzione della pena ampliando l’agibilità delle sanzioni sostitutive.
All’art. 9 “accertamenti sulla personalità del minorenne” si definisce che il P.M. e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari (…) al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali (….) Agli stessi fini (…) possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.
L’acquisizione di tali elementi di conoscenza avviene tramite i servizi indicati nell’art. 6 - servizi dell’amministrazione della giustizia e servizi di assistenza degli Enti locali - oltre che attraverso esperti. Il parere di tecnici, acquisito senza alcuna formalità di procedura, era già previsto nell’art.11 del R.D.L. n.1404/ 1934 “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni”.
Durante i primi anni di applicazione del DPR 448/88, il principio della residualità della detenzione, introdotto dal diritto processuale e confermato da una serie di interventi legislativi ( legge 332/95 e legge 165/98), ha comportato la diminuzione della presenza media giornaliera negli Istituti penali per i minorenni e un incremento degli interventi in area penale esterna, in ragione dell’ampia gamma di misure a carattere non detentivo previste dalla nuova normativa.
La risposta penale alla devianza si è evoluta nel corso degli anni in ragione dei cambiamenti sociali e culturali che hanno investito anche il settore della giustizia e dell’esecuzione penale. Dal modello retributivo che si caratterizzava per una compensazione del danno arrecato dal reato attraverso l’espiazione della pena, il passaggio al modello rieducativo che ha focalizzato l’intervento sul trattamento della persona attraverso l’apporto multiprofessionale e l’attivazione di opportunità educative. Oltre tale modello si sta sperimentando quello definito riparativo in quanto finalizzato ad una responsabilizzazione attiva dell’autore del reato ed è “in cantiere” l’elaborazione di un nuovo modello denominato “Situazionale”. Vale a dire che “dal caso” si passa “alla situazione” e dalle professioni all’organizzazione a sistema organizzatorio-gestionale dei servizi minorili. Questo produrrà delle modifiche sia sul versante tecnico-operativo trattamentale che sul modello organizzativo attuativo.
L’organizzazione - Il Dipartimento per la giustizia minorile, insieme al Dipartimento per gli affari di giustizia, al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, è uno dei quattro dipartimenti del Ministero della giustizia.
Per le politiche di gestione della Giustizia minorile il Capo Dipartimento si avvale di quattro Uffici alle sue dirette dipendenze e di tre Direzioni generali. Tra le competenze più rilevanti degli Uffici del Capo Dipartimento vi sono: la statistica, la nomina dei componenti privati esperti per i Tribunali per i Minorenni, il Centro Europeo di Studi di Nisida e l’Osservatorio sul fenomeno della devianza minorile in Europa. Di particolare delicatezza sono le procedure svolte dall’Autorità centrale convenzionale in relazione al fenomeno della sottrazione internazionale dei minori.
La Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari è “per certi versi” il cuore del Dipartimento. Essa esplica molteplici funzioni coerenti con la mission della giustizia minorile. Obiettivo principale è il reinserimento sociale del minorenne autore un reato. La Direzione generale con i suoi uffici direttivi è competente su tutto il territorio nazionale rispetto alla materia penale - sia per l’organizzazione tecnica e la gestione operativa, sia per i progetti, gli studi, le ricerche di settore - e rispetto alla tutela e protezione giuridica dei minori. Pertanto, attua, assicura, verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile all’interno dei servizi minorili.
Rispetto agli interventi riguardanti i minori dell’area penale, la Direzione generale crea sinergie e premesse per la promozione di opportunità di reinserimento sociale dei minorenni autori di reati attraverso il coordinamento, la promozione, la realizzazione di programmi, Protocolli d’Intesa e progetti con altri soggetti Istituzionali, Enti ed associazioni del terzo settore a livello nazionale ed internazionale. Tale attività è realizzata, in virtù del decentramento amministrativo, da organi distrettuali regionali (Centri per la Giustizia Minorile – C.G.M.) e dai servizi periferici che operativamente prendono in carico l’utenza, i servizi minorili. Per servizi minorili si intendono: Istituti penali per i minorenni (I.P.M.), Centri di prima accoglienza (C.P.A.), Uffici di servizio sociale per i minorenni (U.S.S.M.) e Comunità ministeriali attraverso i quali viene assicurata l’esecuzione delle misure penali interne ed esterne, viene fornito specifico supporto ai minori che entrano nel circuito penale e alle loro famiglie, viene avviato un percorso progettuale in sinergia con i servizi di assistenza dell’ente locale e, se necessario, con quelli sanitari del territorio. Oltre all’intervento nel settore penale, la Direzione generale persegue un secondo obiettivo: la promozione e la protezione dei diritti dei minori.
La promozione diritti dei minori si svolge insieme ad altri organismi nazionali ed internazionali a ciò deputati, vengono formulate proposte tese a consentire allo Stato italiano di adempiere pienamente agli accordi internazionali presi, viene studiata e comparata la normativa italiana con quella degli altri paesi per verificare la possibilità di importare dall’estero validi modelli di intervento.
La protezione si esplica nella elaborazione di relazioni e documenti che analizzano e comparano dati e normative su specifiche tematiche: lavoro minorile, prostituzione minorile, minori stranieri, vittime e autori di reati a sfondo sessuale, ecc. Tali documenti vengono forniti ad organismi nazionali ed internazionali che vigilano e controllano sull’esistenza e sull’applicazione delle normative a tutela dei diritti dei minori in base alle leggi nazionali ed agli accordi internazionali. La Direzione esamina, elabora e propone anche proposte di legge e direttive nel campo della protezione giuridica dei minori. Predispone gli elementi necessari alla difesa del Governo italiano nei ricorsi proposti al Consiglio d’Europa dai privati cittadini.
La Direzione generale realizza studi, ricerche e progettazioni nel campo della devianza minorile e della tutela dei soggetti in età evolutiva con altri soggetti istituzionali e non, in ambito locale, nazionale ed internazionale. Obiettivo è conoscere e far conoscere l’utenza penale minorile, programmare interventi congruenti alle esigenze dei soggetti, monitorare, valutare e sperimentare modelli organizzativi e modalità di intervento innovativi sul versante trattamentale e del reinserimento sociale, sensibilizzare la comunità sulle problematiche adolescenziali. Lo scopo è anche di indirizzare le scelte di politica sociale.
Nell’ambito nella prevenzione e contrasto della tossicodipendenza la Direzione predispone e coordina progetti per tale target di utenza attraverso il Fondo Nazionale d’intervento per la lotta alla droga.
Tra le complesse ed articolate competenze, la Direzione generale programma, pianifica, coordina, sostiene e verifica l’operatività tecnico-funzionale dei Centri per la giustizia minorile organi del decentramento amministrativo e attraverso essi monitora e verifica le attività dei servizi minorili – CPA, USSM, IPM, Comunità – nonché le problematicità di tali servizi.
In particolare la Direzione generale, promuove, sostiene e monitora con le direzioni dei centri la piena attuazione della riforma del sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328.
La Direzione Generale del Personale e della formazione si occupa di amministrare e valorizzare le risorse umane a livello centrale e territoriale, anche attraverso attività di formazione ed aggiornamento svolte dall’Istituto Centrale di Formazione.
La Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi si occupa di amministrare e gestire gli approvvigionamenti, le risorse materiali e le strutture garantendo il funzionamento degli uffici e dei servizi minorili.
Le articolazioni decentrate del Dipartimento eseguono le direttive e le politiche del Dipartimento giustizia minorile ed in particolare della Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari.
I 12 Centri per la Giustizia Minorile (CGM), spesso con competenza su più regioni, coordinano le attività e le funzioni esercitate dei servizi minorili appartenenti al distretto di competenza.
I 25 Centri di Prima Accoglienza presenti sul territorio nazionale ospitano i minorenni in stato di fermo o di arresto per un massimo di 96 ore fino all’udienza di convalida, che generalmente avviene nelle prime 48 ore. Le equipe di questi Servizi forniscono all’A.G. una prima relazione informativa sulla personalità del minorenne e sulla sua situazione familiare, utili a comprendere la misura cautelare da adottare. Gli ingressi di minorenni nei CPA, tanto per avere un’idea nel 2009 sono stati 2.422
I 29 Uffici di Servizio Sociale per i minorenni svolgono una prima indagine socio familiare al momento del fermo o dell’arresto di un minorenne. Successivamente elaborano e seguono il progetto educativo del minore in misura cautelare non detentiva, gestiscono la misura della sospensione del processo e della messa alla prova e, complessivamente, svolgono attività di sostegno e controllo nella fase di attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive concesse ai minori, in accordo con gli altri servizi minorili della giustizia e degli enti locali. Tanto per avere un’idea, nel 2009 i casi presi in carico dagli USSM sono stati 18.885.
I 18 Istituti Penali per i Minorenni seguono i minorenni e gli ultradiciottenni fino al 21° anni di età sottoposti a provvedimento dell’A.G. minorile sia in custodia cautelare che in espiazione di pena. Offrono attività e percorsi di reinserimento sociale, ma questo lo vedremo dopo più dettagliatamente. Gli ingressi, nel 2009 sono stati 1.222.
Le 12 Comunità seguono i minorenni e gli ultradiciottenni fino al 21° anno di età sottoposti a provvedimento dell’A.G. minorile. Anch’esse offrono molteplici attività formative e ricreative ed elaborano progetti educativi e di reinserimento sociale individualizzato. Gli ingressi, nel 2009, sono stati 2.100.
Sono 38.193 il numero complessivo di minorenni denunciati alle procure della repubblica per i minorenni nel 2007, ultimo dato disponibile. Questo dato, confrontato, con il numero di ingressi negli IPM nello stesso anno (vedi tabelle allegate) ci conferma che il numero di minorenni che entra a far parte del circuito penale è davvero esiguo.
Nel tempo tutti questi numeri, i minorenni denunciati e gli ingressi nei servizi minorili, sono in lento, continuo e costante abbassamento.
Quindi i dati oggettivi ci dimostrano che la delinquenza minorile è in costante diminuzione e segue, pertanto, una tendenza opposta alla percezione dei cittadini.
Dalla marginalità all’inclusione sociale - La visione del documentario scaturito da progetto “In viaggio con l’Arca” realizzato dall’Associazione Culturale Controchiave, sponsorizzata dalla Vodafone Italia, può essere un modo per comprendere come valorizzare le attività realizzate a favore dei ragazzi del penale e come comunicarle ai media. Il progetto prevede percorsi formativi per insegnare ai ragazzi un mestiere artigianale: la riparazione di strumenti musicali e si è realizzato in quattro contesti territoriali: Roma, Bologna, Catanzaro e Lamezia Terme.
Realizzare questo obiettivo per i giovani dell’area penale è un po’ più difficile. Spesso bisogna fare un passo indietro e colmare alcune lacune di base prima di ripartire. I giovani che entrano nel circuito penale, in genere, appartengono a fasce sociali vulnerabili caratterizzate da contesti sociali deficitari, culturalmente ed economicamente, con un basso livello di istruzione e con scarsa possibilità di entrare in un contesto lavorativo legale e stabile. Se non si interviene subito e bene, da una condizione di “marginalità” sociale questi giovani passano gradualmente e negli anni ad una condizione di vera e propria “emarginazione” ed esclusione sociale. A quel punto il recupero diventa un obiettivo davvero arduo, se non impossibile.
Negli Istituti penali per i minorenni viene dato grande impulso ad attività che attengono alla sfera cognitiva ed emotiva dei giovani offrendo la possibilità di recuperare lacune scolastiche di base e offrendo la possibilità di frequentare corsi professionalizzanti, nonché offrendo una varietà di attività ludico ricreative. Si osservi che le attività ludiche e ricreative hanno sempre un fine educativo: insegnare le regole, il gioco di squadra, il rispetto dell’altro, la percezione ed il controllo delle emozioni, ecc.
Negli istituti penali per i minorenni si punta ad offrire un mix di stimoli ed azioni che sono il nutrimento per una crescita corretta dei ragazzi in età evolutiva.
Naturalmente tutto ciò scaturisce da intese costruite nel tempo con le altre istituzioni pubbliche, la scuola, le asl, ecc. del territorio e con il privato sociale ed il volontariato. Sappiamo bene che la filosofia del decentramento amministrativo e della sussidiarietà, sancita anche con la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, ha inteso responsabilizzare i livelli territoriali e far in modo che le risorse umane, strumentali ed economiche siano reperite a livello locale. Quindi, compatibilmente con la sensibilità e l’accoglienza dei territori, il Dipartimento giustizia minorile, nelle sue articolazione centrali e territoriali, promuove attività e progettualità per contrastare l’emarginazione dei ragazzi e favorire il loro reinserimento sociale quando terminerà la misura penale.
In questo, la Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento, avendo un quadro generale delle attività realizzate a livello nazionale ha, tra l’altro, lo scopo di dare un contributo perequativo a quelle realtà momentaneamente o generalmente più deficitarie di risorse e di assicurare ai ragazzi un livello di prestazioni e di assistenza adeguato ed il più possibile omogeneo su tutto il territorio nazionale, promuovendo ed attivando progettualità che hanno vanno a colmare i bisogni dei servizi minorili in difficoltà.
Un grande ringraziamento quindi va al mondo del volontariato e a quelle delle imprese che credono ed investono risorse, umane ed economiche, nei progetti a favore dei giovani del circuito penale, consentendoci di assolvere nel modo migliore possibile, al nostro mandato istituzionale.
Il coinvolgimento delle imprese no profit è fondamentale anche per costruire misure alternative e garantire una continuità nel post carcere. Queste associazioni supportano i ragazzi e diventano per loro un punto di riferimento nel territorio, un porto sicuro a cui rivolgersi se si ha un problema, uno spazio di contenimento dell’ansia in attesa che il servizio sociale o l’ufficio di collocamento o altro ufficio, risolvano i problemi. Perché il tutto e subito, il just in time, come i giovani vorrebbero, non è sempre possibile e allora nell’attesa, qualcuno si deve far carico semplicemente di riempire, significativamente, i tempi di attesa.
Qui dobbiamo aprire una parentesi sulla professionalità degli operatori della giustizia minorile. La complessità della società richiede agli operatori sociali in generale elevate capacità, sia nel settore di competenza, sociale, pedagogico, psicologico, giuridico che sia, che nel campo manageriale. Quindi da una parte è richiesto un’insieme di conoscenze appartenenti al patrimonio umanistico, alla sfera psico-socio-educativa, il saper cogliere le sfumature degli adolescenti, le problematiche evidenti e quelle “in nuce”, l’esperienza, l’intuizione, l’analisi della personalità del ragazzo, del contesto familiare, del contesto amicale, del contesto sociale allargato. Dall’altra parte la formazione giuridica ed economica ed infine le capacità relazionali, comunicative, strategiche, doti di management.
Il “modello trattamentale” viene ampliato dal “modello situazionale” - Nel modello trattamentale si fa riferimento al trattamento individualizzato del minore, si tiene conto della personalità del soggetto ed anche di tutte le altre variabili che possono influenzare il ripristino del suo equilibrio psico-affettivo e sociale. La prima cosa che insegnano agli operatori sociali è che non c’è una ricetta uguale per tutti, ogni individuo è diverso e l’operatore agisce in modo diverso a seconda delle circostanze. Ciò che rimane invariato, appunto, è il fine, la meta da raggiungere, per obiettivi, piccoli, graduali, partendo dalle risorse che già ci sono, riattivandole o attivandone di nuove.
Il lavoro sociale è faticoso perché con ogni utente, ogni volta bisogna azzerare tutto, ricominciare da capo, ogni persona è una nuova storia; turbolenze, sofferenza, bugie, verità, apparentemente simili possono avere significati diversi. Senza una diagnosi autentica, non è possibile fare una prognosi reale ed una proposta perseguibile all’Autorità Giudiziaria.
Con il “modello situazionale” si allarga la rete dei partner che partecipano alle intese. Le scelte di politica sociale vengono discusse, affrontate e decise non solo dagli addetti ai lavori, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari, magistratura, ecc ma anche soggetti inconsueti, appartenenti al mondo dell’economia, della finanza, dell’imprenditoria, dei media.
I nostri operatori sono costantemente formati ed aggiornati insieme agli altri del territorio grazie anche alla disponibilità di tre Scuole di formazione della giustizia minorile; questo garantisce un arricchimento e uno scambio informativo continui.
Aggiungerei altre due caratteristiche assolutamente necessarie e fortemente presenti negli operatori della giustizia minorile che, forse chissà, sono la chiave di tanti piccoli e grandi successi: la passione e l’etica. Chiunque lavora o ha lavorato al Dipartimento ha potuto verificare e non può fare a meno di sottolineare la passione e la determinazione con cui gli operatori della giustizia minorile conducono il proprio lavoro. Queste caratteristiche non sono accessorie. L’efficacia si costruisce con l’ascolto, la conoscenza e la professionalità ma si costruisce anche con l’etica e la dedizione.
L’occupazione dei giovani è una delle principali necessità di una società, il primo articolo della nostra Carta Costituzionale ci ricorda che la società è fondata sul lavoro e che assicurarlo è un dovere per le istituzioni ed è anche un interesse della Nazione per salvaguardare la democrazia, una serena vecchiaia ed un futuro creativo per le generazioni.
Il lavoro è quindi una delle preoccupazioni più cocenti di tutti i governi europei ed, attualmente, purtroppo, non riguarda soltanto i giovani. Garantire opportunità di lavoro rappresenta oggi uno dei principali obiettivi di ogni entità istituzionale, politica, sociale e culturale che voglia affrontare e dare risposte concrete ai cittadini ed anche al disagio sociale ed agli effetti da esso provocati.
Lavoro e legalità possono garantire reali opportunità di emancipazione ai soggetti socialmente svantaggiati e nel contempo assicurare benessere e sicurezza sociale ai cittadini.
E’ evidente che per favorire l’integrazione lavorativa di persone in condizione di marginalità occorre sensibilizzare il territorio, valorizzare la cultura dell’accoglienza, promuovere l’accettazione delle diversità. Troppo spesso, purtroppo, la persona che ha terminato di scontare la propria pena torna a vivere nel disagio.
I minorenni di cui parliamo hanno commesso reati, è vero. Ciò nonostante bisogna tener conto che la maggior parte di loro è analfabeta e che, ironia della sorte, sovente apprendono la lettura e la scrittura proprio in carcere. Questo ci deve far riflettere sulle nostre responsabilità perché questi giovani sono stati trascurati e di “status ascritti” ne hanno avuto davvero pochi. Questa non è una giustificazione del loro comportamento delinquenziale, però è un dato incontrovertibile.
Accostiamoci, dunque, a fornire notizie che li riguardano con la giusta severità, ma anche con modestia, senza giudicare, perché anche loro, potrebbero, a loro volta giudicarci.
E’ fondamentale che nell’immaginario collettivo si comprenda l’importanza della prevenzione e della tutela delle marginalità sociali; questo rappresenta un investimento sicuramente più proficuo della repressione che reca sicurezza e stabilità .
E’ necessario che avvenga un libero processo di comunicazione che affronti questi argomenti e contribuisca ad abbattere i pregiudizi diffusi da una informazione superficiale.
E’ fondamentale che partecipino a questo processo tutte le componenti attive di una società
A questo punto sembra opportuno fare un accenno al progetto OLD, “Oltre la discriminazione – comunicazione sociale su minori stranieri e giustizia minorile” promosso dal nostro Dipartimento, cofinanziato dal Fondo Europeo Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e dal Ministero dell’interno ed attuato da AICCRE, in collaborazione con l’Istituto don Calabria e l’IPRS nei territori del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Le finalità del progetto sono principalmente due:
- informare i minori stranieri e le loro famiglie sui servizi e sulle opportunità offerte dalla giustizia minorile;
- far dialogare ed interagire gli operatori dei servizi minorili della giustizia, le istituzioni, che a livello locale si occupano di formazione, lavoro, welfare, ed i media.
Per il raggiungimento di questi scopi si è ritenuto utile la costituzione di un "Osservatorio su comunicazione e giustizia minorile in Liguria” quale strumento di confronto tra le realtà strategiche deputate all’informazione e all’intervento sul tema. Gli obiettivi di tale Osservatorio sono:
- promuovere campagne di sensibilizzazione sulla giustizia minorile allo scopo di diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema;
- far emergere e superare gli stereotipi più comuni a tutti i livelli, affinchè si creino maggiori condizioni di reinserimento sociale e lavorativo dei minori coinvolti nei procedimenti penali;
- divenire un luogo di confronto ed elaborazione di linee guida per il trattamento delle notizie sui minori dell’area penale.
Il dialogo, il confronto, la partecipazione, la cooperazione direzionale, dovrebbe spingere noi tutti a concepire nuovi e più efficaci metodi e strumenti di comunicare le tematiche sociali e porre l’attenzione ai problemi dei minori in modo corretto.
Auspichiamo che i media, considerata l’importanza che ricoprono al giorno d’oggi, prendano parte alla promozione di quei valori sociali condivisi che da anni ci occupiamo di portare avanti con impegno ringraziandoli per quello che hanno fatto sino ad ora ma ancora di più per quello che faranno, anzi faremo, insieme: informare correttamente l’opinione pubblica consente da un lato dare trasparenza all’operatività che si attua in un settore delicato come quello del penale minorile, dall’altro abbattere le paure ed i pregiudizi, che di certo ostacolano la promozione e la realizzazione della legalità, della sicurezza e della cittadinanza attiva.
Noi sappiamo che oggi la domanda del grande pubblico, in questo nuovo villaggio globale, nell’era della comunicazione diffusa, è quella di conoscere tutta “la realtà dei fatti”; ma di contro c’è anche l’esigenza che i fatti commessi dai singoli vengano correttamente rappresentati, cosa non facile da coniugare. Ed ecco perché la Carta di Treviso è solo il punto di partenza per rinvigorire questa antica alleanza, l’unica in grado di fornire nuove risposte e garanzie di comunicazione.
Oggi tutti avvertiamo, in particolar modo coloro che lavorano negli ambiti educativi, l’esigenza di abilitarci, ad una nuova comunicazione sempre più efficace che riesca ad accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita, così come siamo consapevoli che la comunicazione stessa ed i suoi mezzi sono una delle sfide educative più importanti.
Da qui, allora, l’invito, e a questo punto, non solo ai mass-media, di formare una squadra insieme, che inibisca solo costruzioni di immagini di sé, di autocompiacimento e di autoreferenzialità. Insieme e solo insieme, dobbiamo interrogarci e ritrovare il senso educativo della comunicazione in quest’era, oramai, divenuta digitale.