Wendy torna a casa - Supplemento ai nn. 1/2 di Pena & Territorio (2009)

Copertina del Supplemento ai nn. 1-2  di Pena & Territorio (2009)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia
Servizi Minorili Puglia

in collaborazione con il Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Bari

PROGETTO “L’ISOLA CHE NON C’E’”

VADEMECUM OPERATIVO PER LE COMUNITA’ DEL PRIVATO SOCIALE 
(Manuale pratico su come avere cura dei “ragazzi sperduti”  e indicare loro la via del ritorno)

Questo materiale è stato realizzato dal Centro di Giustizia Minorile per la Puglia con l’approvazione del Dipartimento della Giustizia Minorile.
La divulgazione interna al Dipartimento è pertanto sempre consentita. Si consente la divulgazione all’esterno – purchè non a scopo di lucro - nel rispetto della destinazione d’uso dell’elaborato, finalizzato a fornire un supporto alle comunità del privato sociale nella gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale di collocamento in comunità e nel rispetto dei diritti d’autore. 

2008 ©  Copyright

Legenda abbreviazioni

A.G.M.   Autorità Giudiziaria Minorile
G.I.P. G.U.P. Giudice dell’Indagine Preliminare
Dib. Dibattimento
P.M.M. Pubblico Ministero per i Minorenni
P.R.M. Procura della Repubblica Minorenni
T.M. Tribunale per i Minorenni
Ord. Ordinanza
c.p. codice penale
c.p.p. codice di procedura penale
O.P D.G.M.    Ordinamento Penitenziario Dipartimento Giustizia Minorile
C.G.M.  Centro Giustizia Minorile
C.P.A. Centro di Prima Accoglienza
I.P.M. Istituto Penale per i Minorenni
U.S.S.M. Ufficio Servizio Sociale Minorenni
S. M.  Servizio Minorile
Ass. Soc. Assistente Sociale
Ed. Educatore
Pol.Pen. Polizia Penitenziaria
P.E.I. Progetto Educativo Individualizzato
F.O. Forze dell’Ordine
EE.LL. Enti Locali
S.S.T. Servizio Sociale Territoriale

La gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale di collocamento in comunità

INDICE

Presentazione

Prefazione

1. Ipotesi di ricorso al collocamento in Comunità

1.1 Misura pre-cautelare

• Risposte istituzionali
• Prescrizioni per il minore
• Procedure amministrative
• Interventi educativi

1.2 Misure cautelari

1.2.1 Misure cautelari detentive
1.2.2 Misure cautelari non detentive
• Prescrizioni
• Permanenza in casa
1.2.3 La misura cautelare del collocamento in comunità
• Risposte istituzionali
• Prescrizioni per il minore
• Procedure amministrative
• Interventi educativi

1.3 Sospensione del processo e messa alla prova

1.3.1 Il progetto
1.3.2 La prova

1.4 Misure di sicurezza

1.4.1 Riformatorio giudiziario

1.5 Misure alternative alla detenzione

1.5.1 Affidamento in prova
1.5.2 Detenzione domiciliare


2. Il collocamento del minore in Comunità

2.1 La Comunità

2.1.1 Il ruolo e la funzione della Comunità
2.1.2 La Comunità ed il D.P.R. 448/1988
2.1.3 Caratteristiche strutturali delle Comunità

2.2 Le fasi del percorso

2.2.1 Il percorso motivazionale del minore
2.2.2 L’individuazione della struttura da parte del Centro Giustizia Minorile
2.2.3 La preparazione dell’inserimento del minore in Comunità

2.3 L’inserimento in Comunità

2.3.1 L’accoglienza

2.4 La permanenza del minore in Comunità

2.4.1 L’osservazione
2.4.2 Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
2.4.3 Regole e trasgressioni

2.5. Le dimissioni

2.6 La valutazione del percorso

3.PROCEDURE DI GESTIONE

3.1. Procedure ordinarie

3.1.1  Premesse
3.1.2  Contatti con l’esterno
   a.  Colloqui
   b.  Corrispondenza epistolare modalità di partenza e modalità di consegna
   c.  Comunicazioni telefoniche 
3.1.3 Tenuta denaro ed oggetti di valore
3.1.4 Ammissione prodotti alimentari dall’esterno
3.1.5 Controlli
3.1.6 Rientri in famiglia, licenze e permessi

3.2.  Procedure straordinarie

A. allontanamento arbitrario 
B. rinvenimento oggetti non consentiti o di  provenienza dubbia e/o sostanze stupefacenti/alcoliche   
C. emergenza sanitaria e atti autolesionistici  
D. aggressione e/o rissa      
E. comportamenti non conformi alla legge  e/o ripetute e gravi trasgressioni al regolamento interno 

APPENDICE: Modulistica

 
Presentazione
Il Vademecum operativo per le comunità del privato sociale costituisce un tangibile segno della  elevata e significativa “sensibilità” di tutti coloro che hanno partecipato alla sua elaborazione nei confronti dell’utenza penale minorile. 
Il sistema organizzativo e le modalità tecnico operative della Giustizia Minorile poggiano già su una forte e consolidata integrazione tra i servizi statali, quelli del territorio e la comunità civile. La valenza pedagogica  e sociale, su cui si pone il sistema penale minorile, impone obiettivi ed interventi rivolti alla prevenzione, non solo primaria e secondaria, ma anche terziaria, per realizzare politiche di inclusione sociale, per garantire l’esercizio dei diritti dei minori, per educare alla legalità, ridurre la recidiva.
Allora, per attuare una efficace politica di sistema d’intervento interistituzionale, occorre favorire una politica coordinata  attraverso una strategia globale ed integrata  di cui il Vademecum è un esempio attuale e testimone operativo di efficacia.
Infatti il Vademecum rappresenta, in linea con le direttive del Dipartimento Giustizia Minorile, uno strumento di supporto operativo per le strutture comunitarie del privato sociale, con cui il Centro di Giustizia Minorile di Bari collabora, e concretizza un inquadramento univoco e condiviso su tutto il territorio regionale delle prassi operative per l’inserimento e accoglienza nelle strutture residenziali di minori dell’area penale. Il linguaggio è chiaro, esauriente e soprattutto significativo, condiviso tra tutti gli operatori dei diversi servizi pubblici e del privato sociale. 
Il novellato quadro normativo individua, nel rispetto delle diverse competenze, settori di intervento congiunto e  sussidiarità  orizzontale   e verticale dove lo Stato pur mantenendo la titolarità dell’amministrazione della giustizia,  deve però integrare la propria mission con quella degli Enti Locali, quella del Privato Sociale e del Volontariato. Ciò anche per ridurre la separatezza del penale dal territorio, territorio a cui i minori devono tornare.
Ne consegue che l’esecuzione penale non è gestibile senza un’azione multilivello, dalla prevenzione del disagio fino alla prospettiva del reinserimento sociale, che investa tutte le componenti territoriali.
A tale proposito si sottolinea l’importanza del  d.leg.vo 112/98, della L. 328/00, e da ultimo della Legge Costituzionale n. 3/01 di modifica del Titolo V della Costituzione, per cui le Regioni e le Amministrazioni locali hanno assunto gradualmente un ruolo sempre più decisivo nell’indirizzo di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali in grado di abbracciare tutte le materie  su cui si fondano  le politiche socio-educative di reinserimento proprie del sistema penale minorile.
In tale ottica di partecipazione e valorizzazione di competenze e sinergie tra Magistratura minorile, Servizi della Giustizia, Comunità del Privato Sociale e Centro Internazionale Alti Studi Universitari di Bari, il manuale rappresenta un valido strumento teorico-operativo per la razionalizzazione ed armonizzazione delle procedure di gestione delle strutture residenziali, ciò anche al fine di evitare disomogeneità negli interventi, nonché diseconomie nelle risorse e, soprattutto, per  l’integrazione e la condivisione di responsabilità.
Allora questa Direzione Generale, unitamente a tutti i funzionari non può che esprimere sentito  apprezzamento  e compiacimento per tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla stesura del Vademecum-Operativo dimostrando non solo disponibilità, ma anche grande sensibilità professionale e personale nel riconoscere la rilevanza di una operatività congiunta finalizzata alla promozione di una rinnovata cultura “dell’attenzione” nei confronti dei minori dell’area penale, o come lo stesso progetto li definisce “ragazzi sperduti”. Ragazzi che devono esercitare il loro diritto di cittadinanza attiva, indipendentemente dal loro  status, perché oggi la sfida non è tanto solo di rendere esigibili i diritti civili e sociali, ma di ricentrare i diritti umani che sono l’essenza dell’essere “persona”.
Poiché si ritiene di estendere il significato educativo del vademecum, che di certo implementerà azioni di collaborazione sempre più incisive a servizio dei minori dell’area penale e di tutta la società, è intendimento di questa Direzione Generale estendere il Vademecum come “buona prassi” a tutti i Servizi minorili del territorio nazionale.
Ringrazio  ancora il Direttore del Centro per la Giustizia Minorile di Bari, i Direttori dei Servizi, gli operatori tutti sia quelli ministeriali che del privato sociale, per quanto hanno realizzato e stanno promuovendo con competenza professionale e motivazione, nell’individuazione di adeguate e  sempre più integrate sinergie interistituzionali, le uniche capaci di ricollocare al centro “il minore” con i suoi bisogni di ascolto, di accompagnamento, di protezione e di tutela, al fine di realizzare quelle politiche sociali che  raccogliendo  le sfide  del decentramento realizzano compiuti sistemi di inclusione sociale e di legalità diffusa.

Ministero Della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile
Direttore Generale per l’attuazione
dei Provvedimenti Giudiziari

Serenella Pesarin
 
Prefazione
(breve illustrazione sul perché “Wendy torna a casa”)

Alcune considerazioni di carattere storico.

Il progetto “L’ISOLA CHE NON C’E’ ” nasce, verso la fine del 2004, dall’esigenza di migliorare gli standard di gestione dei minori sottoposti a provvedimento giudiziario penale da parte delle comunità del privato sociale con cui il C.G.M. di Bari ha un rapporto di collaborazione.
Le attività sono partite da una rilevazione regionale tra le venti strutture, con cui questo C.G.M. collabora più frequentemente, con il duplice obiettivo di conoscere meglio le comunità (come sono organizzate, come funzionano, con quali risorse, etc.) e comprendere quali fossero le maggiori criticità nella gestione dei minori del penale. 
Gli esiti della ricerca sono così divenuti occasione per avviare, attraverso incontri di lavoro e giornate di studio (arricchite dal prezioso contributo dell’Istituto Centrale per la Formazione del Personale di Messina), una riflessione congiunta – a livello regionale – tra Magistratura Minorile, Servizi Minorili e Comunità del privato sociale sui nodi critici nella gestione dei minori collocati in comunità in ambito penale.
Nella seconda annualità sono proseguite le occasioni di confronto e riflessione e sono stati avviati i lavori per l’elaborazione di un Vademecum Operativo per le Comunità, che potesse divenire uno strumento anche per gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, dando coerenza e uniformità alle varie prassi operative e comunicative instaurate con le singole comunità nelle realtà locali.
La terza annualità è stata dedicata alla stesura del Vademecum e all’avvio di una nuova rilevazione che ha cercato di meglio comprendere il grado di radicamento delle comunità nei territori di appartenenza, al fine di verificare quali siano le condizioni che impediscono un maggiore scambio di opportunità, risorse e servizi, tra le strutture comunitarie del privato sociale, le realtà locali ed i Servizi del territorio.

Il Gruppo di Lavoro

Il Vademecum, che ha recepito le diverse difficoltà operative e gestionali delle strutture comunitarie del privato sociale, è frutto di una lunga elaborazione da parte del gruppo di lavoro, composto da: un educatore del Servizio Tecnico del C.G.M. (Piero Sansò), cinque Assistenti Sociali U.S.S.M. (Angela Gismondi, Pino Tucci, Nicoletta Stefanizzi, Cecilia Caforio, Donatella Vitale), due Educatori di CPA/Comunità (Angela La Fortezza, Sergio Cinà), nonché dalla dott.ssa Carmela Campanale, ricercatore del Centro Internazione Alti Studi Universitari di Bari.
La definizione del documento ha visto gli autorevoli contributi delle Direzioni dei Servizi Minorili della Puglia, dell’Istituto Centrale per la Formazione di Messina e della stessa Magistratura Minorile dei vari distretti pugliesi.

Il Vademecum Operativo

Rispetto alla prima stesura, il prodotto finale ha subito un progressivo processo di semplificazione, dettato dalla necessità di concentrare gli argomenti in ragione dell’obiettivo prefissato: offrire alle Comunità del Privato Sociale uno strumento di immediata consultazione che potesse al contempo risultare esaustivo sul piano normativo e gestionale.
Il vademecum si compone di quattro sezioni.
Nella prima sezione vengono illustrate le ipotesi di ricorso al collocamento in comunità in ambito penale, associando ad ogni definizione giuridica alcune indicazioni utili circa gli adempimenti previsti in relazione alla particolare misura adottata.
La seconda sezione tratta in particolare del collocamento del minore in comunità, soffermandosi sulle questioni di carattere più strettamente organizzativo e gestionale, riprendendo la Circolare D.G.M. del 16 giugno 2004, prot. n. 19259 “Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell’Amministrazione” e l’impostazione tematica suggerita dall’interessante elaborato del C.G.M. di Milano “Il collocamento del minore in comunità – L’incontro tra due progetti – Linee guida per i Servizi della Giustizia Minorile e per le Strutture del Privato Sociale” del giugno 2005.
La terza sezione è di carattere estremamente pratico e riguarda le “procedure di gestione” ordinarie e straordinarie che – nell’esperienza quotidiana dei Servizi Minorili – risultano più frequentemente essere oggetto di quesiti posti dalle strutture comunitarie agli U.S.S.M. e a questo Centro.
La quarta sezione è un’appendice dedicata esclusivamente alla modulistica ritenuta indispensabile, sia al fine di rendere omogenea la comunicazione tra i maggiori soggetti coinvolti nel collocamento in comunità, sia al fine di fornire, a chi ancora non ne sia dotato, gli strumenti che facilitino la gestione dei minori in comunità.

La metafora

Il nome del progetto “L’Isola che non c’è” è tratto ovviamente dall’immaginario della letteratura per ragazzi (“Peter Pan, il ragazzo che non voleva crescere” scritto da James Matthew Barrie nel 1904 come testo teatrale e poi divenuto il romanzo “Peter e Wendy”).
Nello scegliere il nome del progetto abbiamo inizialmente pensato a Neverland – molto semplicemente – come l’Isola ideale tutta da costruire, ritenendo che un’Isola, capace di offrire ai minori incappati nel penale tutto quello che vorremmo, ancora non c’è. Peter Pan è il personaggio principale di questa avventura. L’unico in grado di condurre verso l’obiettivo, il solo a conoscere la strada.
In corso d’opera, però, la metafora che ci guidava ha acquisito un senso diverso, arricchendosi di nuovi elementi.
Peter Pan, tra l’altro l’unico capace di volare ed allontanarsi da Neverland (l’Isola che non c’è) a suo piacimento, vive con i bambini sperduti nell’Isola e lì – garantendo a tutti i suoi amici un infanzia eterna – capeggia irriducibili battaglie contro gli adulti cattivi (i Pirati di Capitan Uncino) facendo peraltro occasionali alleanze con gli altri adulti dell’Isola, i combattivi e coraggiosi indiani.
Ma Peter Pan e la sua banda, quando non sono impegnati al gioco della guerra e dell’emulazione, si accorgono di avere tutti bisogno di una mamma.
Ecco perché Wendy diviene così importante.
Wendy non è una bambina qualunque. Oltre ad essere l’unica bambina della allegra compagnia, è l’unica ad aver fermato l’ombra ribelle di Peter Pan, cucendogliela addosso. E’ l’unica che la sera racconta a tutti le favole, prima di andare a letto.
Wendy – dopo avventurose vicissitudini – sarà la prima dei bambini sperduti a chiedere di tornare a casa e ad insegnare agli altri che c’è una via di ritorno.
E’ per questo che il nostro vero modello è diventato Wendy. Wendy che aiuta a crescere. Wendy che contiene le inquietudini e ferma il lato ribelle di Peter Pan. Wendy che atterra sull’Isola che non c’è e cambia le regole del gioco indicando una via d’uscita a tutti.
Non a caso avevamo chiamate le giornate di studio, del gennaio 2006, “La via del ritorno”.
Il compito del progetto non era più solo quello di trovare l’Isola, bensì di raggiungerla e riempirla di significato, per insegnare a tutti i bambini sperduti la via del ritorno.
Il “Vademecum per le comunità del privato sociale” aveva finalmente un sottotitolo “Wendy torna a casa. Manuale pratico su come avere cura dei “ragazzi sperduti” e indicare loro la via del ritorno” e, in copertina, il Big Ben sullo sfondo e Peter Pan, il bambino che non vuole crescere, con Wendy ed i suoi fratellini in volo verso casa.
 
Concludendo…

 Il progetto l’ISOLA CHE NON C’E’, ovviamente, non finisce qui… Ci sono ancora tante équipe di comunità da incontrare e con cui confrontarsi. C’è un nuovo strumento da sperimentare, nella speranza che risulti veramente valido per tutti.
Ci sono buoni motivi per essere fiduciosi. Ci sono tanti ragazzi in attesa di risposte…
Peter Pan lo ha sempre saputo: “L’isola che non c’è... Non c’è nulla che c’è; ovvero non c’è nulla che effettivamente sia. C’è soltanto ciò che le donne e gli uomini, di volta in volta, credono possa esser-ci.”
“L’isola, di fatto, non c’è …ma la costruiamo noi costantemente e infinitamente. Detto altrimenti, non c’è una comunità che qualcuno definisce da qualche parte e porta ad altri perché semplicemente la realizzino; la comunità, anche come servizio educativo, è un “mondo” che dobbiamo costruire. Tutti insieme. Il compito a cui siamo chiamati è quello di costruire una comunità che non c’è… perché ci sia. Dobbiamo farci falegnami e filosofi di comunità” (Mario Schermi – Istituto Centrale di Formazione di Messina, dagli atti delle giornate di studio “La via del ritorno”) .

Bari, 12 febbraio 2008
Francesca Perrini – Direttore C.G.M. Puglia

Ed.Pietro Sansò - Servizio Tecnico C.G.M. Puglia
Referente del progetto L’ISOLA CHE NON C’ E’

RINGRAZIAMENTI:
Un ringraziamento di cuore a tutti i componenti del Gruppo di Lavoro: agli Assistenti Sociali Nicoletta Stefanizzi e Cecilia Caforio (U.S.S.M. Lecce), Angela Gismondi e Pino Tucci (U.S.S.M. Bari), Donatella Vitale (U.S.S.M. Taranto) ed agli educatori Angela La Fortezza (Comunità Lecce) e Sergio Cinà (CPA Taranto), nonchè alla paziente dott.ssa Carmela Campanale del CIASU di Bari.
Un ringraziamento particolare ai direttori dei Servizi Minorili della Puglia per la collaborazione, l’interesse e la disponibilità fornita durante il percorso progettuale finora realizzato.
Un ringraziamento speciale all’educatore, “falegname e filosofo di comunità”, Mario Schermi con l’augurio di rivederlo presto in Puglia.
Un ulteriore ringraziamento alle Autorità Giudiziarie Minorili pugliesi, per aver contribuito autorevolmente al buon esito delle giornate di studio e alla redazione del vademecum.
Si ringraziano le comunità del privato sociale destinatarie e coprotagoniste di questo vademecum per avere sempre confermato la propria voglia di crescere e confrontarsi.
Si ringrazia l’Ass. Soc. Michele De Benedetto, dell’U.S.S.M. di Taranto, per la ideazione e la realizzazione delle efficaci  illustrazioni.
Si ringrazia infine il Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata per aver reso possibile la pubblicazione di questo vademecum.
 

 
1. Ipotesi di ricorso al collocamento in Comunità

La Comunità è uno dei Servizi Minorili della Giustizia previsti dall’art. 8 - D. Leg.vo. 272/89. Essa assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che prevedano l’affidamento di minori ad una struttura comunitaria.
Il minore viene affidato ad una struttura comunitaria, pubblica o autorizzata, quando un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria dispone in merito ad una delle seguenti ipotesi:
a.  misura pre-cautelare;
b. misura cautelare;
c. sospensione del processo e messa alla prova;
d. misura di sicurezza del riformatorio giudiziario;
e.   misure alternative alla detenzione;
- affidamento in prova al Servizio Sociale
- detenzione domiciliare.
1.1 Misura pre-cautelare
Il collocamento in Comunità di un minore a seguito di misura pre-cautelare trova applicazione nei seguenti casi:
a. Arresto o fermo ai sensi dell’art. 18, 2° comma, D.P.R. 448/88;
b. Mancata consegna alla famiglia o manifesta inidoneità della stessa ai sensi dell’art. 18bis, 4° comma, D.P.R. 448/88.
A.G.M. competente: Procura della Repubblica presso il T.M. e Giudice delle Indagini Preliminari.
Tempi di permanenza in Comunità: non più di 96 ore, in attesa della udienza di convalida.

• Risposte istituzionali
La Comunità che accoglie un minore per il quale sia stata disposta una misura pre-cautelare è istituzionalmente tenuta a:
a. vigilare sul comportamento del minore;
b. eseguire obbligatoriamente azioni di controllo sugli effetti personali, mentre i controlli sulla persona devono e possono essere effettuati preliminarmente dalle Forze dell’Ordine che accompagnano il minore in Comunità, al momento della consegna del ragazzo.

• Prescrizioni per il minore
Il minore sottoposto a misura pre-cautelare è tenuto all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a. divieto di allontanamento dalla struttura;
b. divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi (salvo deroghe formalmente autorizzate dall’A.G.M.);
c. divieto di utilizzo di strumenti di comunicazione con l’esterno (telefoni, cellulari, internet, etc.);
d. divieto di detenere oggetti non conformi alle leggi ed al regolamento comunitario e/o aventi particolare valore economico;
e. obbligo di rispettare le regole di vita comunitaria.

• Procedure amministrative
Nell’ipotesi di esecuzione di una misura pre-cautelare, la Comunità accogliente compie i seguenti atti amministrativi:
a. comunicazione dell’ingresso a T.M.; P.R.M.; C.G.M.;  U.S.S.M..;
b. interventi sanitari (visita medica ed eventuali accertamenti tossicologici: v. modelli II e III/III A-III B-III C);
c. controllo e registrazione degli  effetti personali utilizzando la apposita scheda (v. modello I bis)
d. comunicazioni relative alla dimissione (v. modelli IV e V/VI/VII).

• Interventi educativi
L’applicazione della misura pre-cautelare rimanda al compimento di interventi educativi di diversa natura, che si specificano come segue:
a. effettuare un’azione di chiarificazione illustrando al minore le regole principali della struttura;
b. raccogliere – per quanto possibile – informazioni sulla condizione personale e contestuale del minore e attivare tempestivamente i Servizi interessati;
c. porre in essere azioni di sostegno ed assistenza nei confronti del minore e dei familiari;
d. effettuare l’accompagnamento del minore presso il T.M. competente per l’udienza di convalida;
e. documentare debitamente tutti gli interventi effettuati.

1.2 Misure cautelari
Le misure cautelari sono misure privative o limitative della libertà personale, disposte con provvedimento del Giudice competente. Nei confronti dei minorenni possono essere applicate esclusivamente le misure cautelari previste dagli artt. 20 e seguenti del D.P.R. 448/88.

1.2.1 Misure cautelari detentive
La custodia cautelare in carcere è la sola misura cautelare detentiva, prevista dall’art. 23 del D.P.R. 448/1988. Essa ha carattere residuale rispetto alle altre misure cautelari e non può interrompere i processi educativi in atto.
La custodia cautelare in carcere può essere disposta per i delitti non colposi punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni e per le fattispecie elencate nell’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 448/1988.

1.2.2 Misure cautelari non detentive
Le misure cautelari non detentive possono essere disposte solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il Giudice, nel disporre una misura cautelare non detentiva deve tener conto delle esigenze cautelari e dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.
Quando è disposta una misura cautelare il minorenne è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i Servizi di assistenza dell’Ente Locale.
La misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 19 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 275 codice procedura penale).
Le misure cautelari non detentive sono le seguenti:
- Prescrizioni
- Permanenza in casa
- Collocamento in Comunità (art. 22 D.P.R. 448/1988)

• Prescrizioni
(art. 20 D.P.R. 448/1988)
L’art. 20 D.P.R. 448/1988, comma 1 dispone: “Se, in relazione a quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il Giudice, sentito l’esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione”.
Gli obblighi impartiti dal Giudice hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta per esigenze probatorie.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il Giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

• Permanenza in casa
(art. 21 D.P.R. 448/1988)
Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il Giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso l’abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Contestualmente, può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
Il Giudice può anche consentire al minore, con separato provvedimento, di allontanarsi dall’abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione.
I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dall’abitazione, il Giudice può disporre la misura del collocamento in Comunità.

1.2.3 La misura cautelare del Collocamento in Comunità
(art. 22 D.P.R. 448/1988)
Il collocamento di un minore in Comunità come applicazione di una misura cautelare rimanda alle seguenti ipotesi previste dal D.P.R. 448/1988:
a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi imposti al minore o allontanamento ingiustificato dalla sua abitazione nell’ipotesi di applicazione delle misure cautelari non detentive delle prescrizioni e della permanenza in casa (artt. 20, comma 3 e 21, comma 5 del D.P.R. n. 448/1988);
b. collocamento in Comunità a seguito di provvedimento del Giudice minorile (art. 22 del D.P.R. n. 448/1988);
c. attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere.

 L’A.G.M. competente è diversa, a seconda della fase procedimentale.
I tempi di permanenza in Comunità sono medio/brevi; variabili in funzione della tipologia di reato e dell’età del minore.
Con il provvedimento che dispone il collocamento in Comunità il Giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una Comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
Al collocamento in Comunità si applicano, ai sensi dell’art. 22, comma 3 del D.P.R. 448/1988, i commi 2 e 4 dell’art. 21, inerenti la misura della permanenza in casa. Pertanto, il Giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dalla comunità in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
Inoltre, il periodo di permanenza in comunità è computato nella pena da eseguire, a norma dell’articolo 657 del codice di procedura penale.
Il responsabile della Comunità collabora con i Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla Comunità, il Giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

• Risposte istituzionali
La Comunità che accoglie un minore per il quale sia stata disposta una misura cautelare è istituzionalmente tenuta a:
a. vigilare sul comportamento del minore;
b. eseguire regolarmente azioni di controllo sugli effetti personali e sugli ambienti di vita, mentre i controlli sulla persona possono essere effettuati preliminarmente dalle Forze dell’Ordine che accompagnano il minore in Comunità, al momento della consegna del ragazzo.

• Prescrizioni per il minore
Il minore sottoposto a misura cautelare è tenuto all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
a. divieto di allontanamento dalla struttura;
b. obbligo di rispettare le regole di vita comunitaria;
c. divieto di comunicazione con persone diverse dai familiari conviventi (salvo deroghe formalmente autorizzate dall’A.G.M., vedasi al riguardo il paragrafo “rapporti con l’esterno” nel capitolo “Procedure di gestione”);
d. divieto di utilizzo di strumenti di comunicazione con l’esterno (telefoni, cellulari, internet, etc.) al di fuori degli spazi ed i tempi consentiti dal regolamento;
e. divieto di detenere oggetti non conformi alle leggi ed al regolamento comunitario e/o aventi particolare valore economico.

• Procedure amministrative
Nell’ipotesi di esecuzione di una misura cautelare, la Comunità ospitante compie i seguenti atti amministrativi:
a. comunicazioni istituzionali (ingresso, uscita, etc.);
b. interventi sanitari (visita medica ed eventuali accertamenti tossicologici previa autorizzazione dell’A.G.M. e consenso dei familiari; per i soggetti che assumono terapie compilazione scheda  somministrazione farmaci - v. modelli II e XIII);
c. controllo e registrazione degli  effetti personali utilizzando apposita scheda (v. modello I bis sugli oggetti di proprietà dei minori lasciati in consegna alla Comunità);
d. acquisizione di notizie dai Servizi (C.P.A., I.P.M., U.S.S.M., S.S.T.).

• Interventi educativi
Ai fini del compimento dell’intervento educativo, la struttura che ospita il minore predispone e realizza un percorso complesso, che si concretizza nell’elaborazione di un progetto educativo personalizzato (P.E.I.) da sottoporre all’autorizzazione dell’A.G.M.
Per la descrizione delle modalità di redazione e dei contenuti del (P.E.I.). si rimanda al paragrafo sul Progetto Educativo Individualizzato nella sezione di approfondimento capitolo 3, dedicato alla progettazione educativa.
 
1.3 Sospensione del processo e messa alla prova
(art. 28 D.P.R. 448/1988)
Il Giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all’esito della prova stessa; può disporre, altresì, che la messa alla prova venga effettuata in comunità.
Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. In tutti gli altri casi, il processo resta sospeso per un periodo non superiore ad 1 anno.
A.G.M. competente: diversa, a seconda della fase procedimentale.
Tempi di permanenza in Comunità in caso di messa alla prova: medio/lunghi; variabili in funzione della durata della misura e del progetto di affidamento (massimo 3 anni).
Il Giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai Servizi della Giustizia Minorile, in collaborazione con i Servizi dell’Ente Locale.
Nel caso di messa alla prova in comunità, la preparazione di tale progetto è condizionata dalla individuazione della struttura. Qualora la comunità sia già stata individuata preliminarmente, o il minore è già ospite di una struttura individuata per altra misura, la stesura del progetto vedrà la partecipazione attiva dell’équipe della struttura prescelta. Nel caso in cui la comunità non sia ancora stata individuata, l’A.S. dell’U.S.S.M. competente presenterà in udienza un progetto di messa alla prova che dovrà poi essere rimodulato sulle caratteristiche della comunità scelta successivamente e ricontrattato con lo stesso minore. In quest’ultima ipotesi avviene di solito che l’Autorità Giudiziaria Minorile, prima di concedere il beneficio, incarica l’U.S.S.M. affinché, nell’arco di un periodo di solito più o meno breve, individui un’idonea comunità ed effettui una verifica di fattibilità del progetto di messa alla prova.
Il minorenne deve dare la propria adesione al progetto, che in genere prevede anche il coinvolgimento della famiglia del ragazzo e del tessuto sociale.
Con l’ordinanza di sospensione il Giudice affida il minorenne ai Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i Servizi degli Enti Locali.
Inoltre, il Giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.
Nel caso il cui il minore messo alla prova violi le prescrizione imposte, su richiesta del P.M.M., verrà fissata un’udienza per le conseguenti valutazioni, all’esito delle quali la messa alla prova riprenderà il suo corso o verrà revocata.
Qualora la prova giunga a conclusione con esito positivo, il Giudice, sulla base della relazione finale redatta dai Servizi Minorili della Giustizia, nell’udienza fissata allo scopo dichiarerà estinto il reato, prosciogliendo il minore dal reato ascrittogli.
La sentenza di estinzione del reato è una pronuncia molto favorevole per il minore perché non viene iscritta nel casellario giudiziario. Il giudizio positivo sulla personalità del minore fa perdere allo Stato ogni interesse alla punizione.
Se, invece, la valutazione complessiva sulla condotta tenuta dal giovane dia esito negativo, il Giudice ordinerà la revoca dell’ordinanza di messa alla prova e la prosecuzione del procedimento.
Normativa di riferimento : Articoli 28 e 29 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; Art. 27 del D.Leg.vo 272 del 28 luglio 1989.

1.3.1 Il progetto
L’istituto giuridico della sospensione del procedimento e messa alla prova, essendo una misura penale accompagnata da elementi di sostegno educativo, implica la formulazione di un progetto di intervento da parte dei Servizi Minorili affidatari del minore in collaborazione con quelli istituiti presso l’Ente Locale (ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 272/89).
Alla predisposizione del progetto partecipa anche l’équipe tecnica operante presso la Comunità nel caso in cui, per svariati ordini di motivi e sempre nell’interesse del minore, venga ritenuta opportuna la sua esecuzione in ambito comunitario.
La rappresentazione grafica che segue descrive le caratteristiche del progetto, il suo percorso, le finalità e gli attori coinvolti.

 

Il Giudice, in sede di udienza, nel momento in cui delibera la prova, può apportare al progetto le modifiche e gli aggiustamenti che ritiene più opportuni. In linea di massima, il progetto – che comunque va sempre modulato in rapporto alla personalità del minore, al suo nucleo familiare, all’ambiente nel quale vive – deve contenere :
1. le modalità di coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare;
2. l’indicazione degli impegni ai quali il minore è chiamato come, ad esempio, lo svolgimento di attività socialmente utili, sportive o di volontariato, il divieto di frequentare luoghi e persone a rischio o di uscire dall’abitazione prima di un certo orario e farvi rientro entro un orario prestabilito.
Se la messa alla prova è in comunità, il progetto dovrà inoltre contenere le modalità di raggiungimento dei luoghi presso cui si tengono le attività e gli eventuali spazi di autonomia e responsabilizzazione previsti (uscite dalla comunità senza l’educatore, permessi periodici di rientro in famiglia, etc.);
3. le modalità di partecipazione degli operatori sociali al progetto;
4. le modalità di attuazione delle azioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.
Si può correttamente affermare che il progetto, elaborato dai Servizi ed approvato dal Giudice, frutto di un accordo tra il minore e i Servizi stessi, deve essere congruente con la personalità del minorenne e deve essere attuabile in relazione alle circostanze ambientali. I Servizi Minorili della Giustizia, sia davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare sia davanti al T.M. (perché nulla preclude che la prova possa essere chiesta e disposta nel corso del dibattimento), delineano lo schema preliminare del progetto, prospettano l’opportunità della sospensione con la messa alla prova, esprimono le loro valutazioni sulle possibili modifiche che il Giudice o gli altri soggetti processuali come, ad esempio, il difensore, possono suggerire.
Da parte loro, i Servizi dell’Ente Locale, poiché svolgono una funzione di raccordo fra il minore, il sistema penale e il circuito sociale, procurano le risorse che dovranno essere messe in campo per sostenere e coinvolgere l’imputato ed il suo nucleo familiare nell’azione di recupero.
Il progetto di messa alla prova coinvolge personalmente il minore imputato perché questi deve accettarlo e condividerlo esprimendo un chiaro consenso in ordine alle modalità di articolazione del progetto e assumendo tutti gli impegni che ne conseguono.

1.3.2 La prova
Nel periodo di espletamento della prova i Servizi Minorili della Giustizia svolgono un ruolo determinante di osservazione, di trattamento, di sostegno e di controllo. Medesime funzioni riveste l’équipe della comunità, in accordo con l’U.S.S.M., qualora la messa alla prova si svolga – su disposizione dell’A.G.M. - in una struttura comunitaria. Tutti coloro che hanno in carico il minore, infatti, devono coadiuvare il giovane nella risoluzione dei problemi quotidiani; devono svolgere attività di controllo per valutare costantemente il rispetto di ciò che è stato concordato nel progetto; devono, infine, informare il Giudice che ha disposto la messa alla prova con relazioni periodiche e la redazione, al termine della prova, di una relazione finale.
Naturalmente, queste attività dei Servizi minorili e delle comunità devono svolgersi in collaborazione con i Servizi locali socio-assistenziali, il cui coinvolgimento risulta strategico anche per il reperimento delle risorse sul territorio.

1.4 Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza sono applicabili ai minorenni autori di reato, non imputabili ai sensi degli artt. 97 e 98 c.p. (minori di anni 14 o incapaci di intendere e di volere, cosiddetta immaturità), ai minorenni considerati socialmente pericolosi ai sensi dell’art.203 c.p., ai minori delinquenti abituali, professionali o per tendenza ai sensi degli artt.102-104, 105,108 e 226 c.p. e ai minorenni condannati.
La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell’esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell’art. 24 del DPR 272/89. (articoli 36, 37, 38, 39, 40 del DPR 448 del 22 settembre 1988)
Caratteristiche qualificanti delle misure di sicurezza sono:
a. Presentazione di un programma di trattamento (entro 9 mesi);
b. Rispetto delle prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza;
c. Esclusione del reato di evasione nell’ipotesi di sottrazione volontaria del minore all’esecuzione;
d. Possibilità di fruire di licenze.
Le misure di sicurezza sono il riformatorio giudiziario e la libertà vigilata.

1.4.1 Riformatorio giudiziario
 (Artt. 36-41, DPR 448/88; Artt. 223-227 c.p.)
La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario presenta le seguenti caratteristiche:
- E’ eseguita nelle forme previste dall’art. 22 del D.P.R. 448/88 (“Collocamento in Comunità”).
-   Il Giudice può prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l’educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto. Il Magistrato di Sorveglianza - per i minorenni del luogo dove la misura di sicurezza deve essere eseguita - vigila e impartisce disposizioni sull’esecuzione della misura anche attraverso contatti diretti con il minorenne, l’esercente la potestà dei genitori o chi ne fa le veci (la comunità) e i Servizi della Giustizia Minorile. Il predetto Magistrato può anche revocare la misura.
-   Quando è disposta una misura di sicurezza il minorenne è affidato ai Servizi  della Giustizia Minorile e dell’Ente Locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso.
A.G.M. competente: Magistrato di Sorveglianza.
Tempi di permanenza in Comunità: medio/lunghi.

1.5 Misure alternative alla detenzione
Il minore può essere destinatario di una delle seguenti misure alternative alla detenzione:

- Affidamento in prova al Servizio Sociale: art. 47 della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario);
- Detenzione domiciliare di persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia: art 47ter della legge n. 354/1975;
- Semilibertà: art. 48 della legge n. 354/1975.

A.G.M. competente:  Magistrato di Sorveglianza
Tempi di permanenza in Comunità: medio/lunghi

L’affidamento in prova e la detenzione domiciliare possono essere eseguite, nei casi previsti dalla legge, anche presso le comunità. Ciò avviene nei casi di minori tossicodipendenti, se sussistono particolari motivi di tutela o di opportunità educativa segnalati dall’U.S.S.M. competente.

1.5.1 Affidamento in prova
La misura dell’affidamento in prova può essere concessa in relazione a pene (anche come residuo) fino a tre anni di reclusione, purché si ritenga che essa contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; non può essere concessa a chi si trovi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, in quanto il soggetto non avrebbe la possibilità di dare in concreto prova della sua partecipazione alle finalità risocializzanti proprie dell’affidamento in prova.
Particolare importanza, in riferimento ai minorenni, deve essere annessa  alle modalità di recupero sociale, che deve avvenire attraverso lo studio, la formazione professionale, l’avvicinamento al lavoro o ad  attività di volontariato; il lavoro dovrebbe essere di carattere regolare o non presentare caratteristiche di formale illegittimità.
In ogni caso, vanno accertati i requisiti di affidabilità della persona indicata come datore di lavoro, onde evitare che costui possa trasmettere al minore stili di vita diseducativi.

L’affidamento in prova contempla prescrizioni attinenti:
a. la dimora;
b. la libertà di locomozione;
c. i rapporti con l’U.S.S.M. affidatario ed altri servizi;
d. l’obbligo di espletare attività di studio/lavoro, etc.;
e. il divieto di svolgere determinate attività;
f. il divieto di frequentare luoghi e persone;
g. gli orari.


1.5.2 Detenzione domiciliare

L’applicazione della misura della detenzione domiciliare comporta, a carico del minore:
a. il divieto di allontanamento dal proprio domicilio (dalla comunità nel caso di detenzione domiciliare in comunità);
b. il rispetto di limiti, divieti e prescrizioni impartite dall’A.G.M., con particolare riferimento alle comunicazioni con l’esterno.
La sottrazione volontaria all’esecuzione della misura costituisce reato di evasione.
 

 
2. Il collocamento del minore in Comunità

2.1 La Comunità
2.1.1 Il ruolo e la funzione della Comunità
La “Comunità” è il Servizio Minorile finalizzato all’applicazione degli artt.18 comma 2, 18 bis, 22 e 36-37 del DPR 448/88. E’, inoltre, utilizzata, anche senza riferimenti normativi espliciti, in associazione all’art. 28 del DPR 448/88 ed agli artt. 47, 47 bis e 47 ter della legge 354/75.
Le Comunità, nel rispetto dei diritti soggettivi dei minorenni, rispondono al duplice mandato istituzionale di:
1. assicurare l’esecuzione delle misure e garantire la sicurezza sociale;
2. restituire il minore al contesto sociale di appartenenza al termine delle misure.
Nel rispondere ai predetti fini istituzionali, le Comunità perseguono i seguenti obbiettivi:
A. attivare risorse personali-familiari-ambientali dei minorenni;
B. rilevare le opportunità educative offerte dal contesto di vita del ragazzo;
C. attivare il sistema di interconnessione delle risorse del territorio;
D. predisporre un programma educativo individualizzato;
E. fornire all’A.G.M. competente valutazioni in merito all’osservazione sulla personalità del minore;
F. preparare le dimissioni del minore.

2.1.2 La Comunità ed il D.P.R. 448/1988
Il processo penale minorile si prefigge lo scopo di coniugare l’esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita dell’adolescente, evitandogli, per quanto possibile, lo sradicamento dalle relazioni affettive primarie e dal contesto naturale di socializzazione, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo. Per tale ragione è previsto, tra i Servizi deputati alla risposta sanzionatoria connessa a quella di non interrompere o di ristabilire i processi educativi, quello della “Comunità” .
L’esigenza di porre l’attenzione sugli aspetti educativi viene più volte richiamata nel testo normativo ed è uno dei principi ispiratori di tutta la normativa vigente, come esplicitamente dichiarato all’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

2.1.3 Caratteristiche strutturali delle Comunità
L’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272, recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/88” dispone in materia di organizzazione e gestione delle Comunità.
Esse “devono rispondere ai seguenti criteri”:
1. Organizzazione di tipo familiare;
2. Presenza di operatori professionali di diverse discipline;
3. Presenza di minori non sottoposti a provvedimento penale;
4. Capienza massima di dieci unità;
5. Attuazione di progetti educativi individualizzati;
6. Utilizzo delle risorse del territorio.
Inoltre, a tutela del minore, è previsto che le comunità debbano essere “riconosciute o autorizzate dalla Regione competente per territorio”.
Per quanto riguarda la Regione Puglia, l’autorizzazione ed il controllo delle strutture sono disciplinate dal Regolamento Regionale n.4/07 del 18.01.2007, attuativo della Legge Regionale n.19/06 (artt.33 e seguenti), con l’individuazione - negli artt.44-51 - delle seguenti tipologie di strutture comunitarie per minori: comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento.
Le caratteristiche della comunità pongono in evidenza il principio dell’integrazione sotto il profilo dell’utenza, delle professionalità e dell’iniziativa delle diverse Istituzioni. L’utenza, infatti, deve essere “mista” e non eccessivamente numerosa per consentire una conduzione ed un clima educativo fluido e stimolante, oltreché un’organizzazione di tipo familiare (secondo il Regolamento Regionale n.4/07 della Puglia la comunità educativa può accogliere un massimo di n.10 minori con una disponibilità di altri due posti per le sole emergenze). Per quanto riguarda il profilo organizzativo, è richiesta l’integrazione tra operatori con professionalità afferenti a diverse discipline e a differenti Istituzioni, comprese quelle presenti sul territorio, al fine di utilizzare razionalmente le risorse.

2.2 Le fasi del percorso
2.2.1 Il percorso motivazionale del minore
La motivazione del minore ad accettare l’inserimento e la permanenza in Comunità è un elemento fondante il percorso comunitario e l’intervento educativo, pertanto va costruita e costantemente presidiata in ogni fase dello sviluppo del progetto individualizzato. Essa, infatti, nel tempo, può venir meno e/o assumere significati diversi in considerazione dell’esperienza che il minore realizza.
Le azioni pedagogiche orientate a tale motivazione trovano nella dimensione comunitaria il loro ambito più adeguato di realizzazione. Ciò in considerazione della brevità dei tempi di permanenza del minore presso il C.P.A., che non sempre consente di motivare il predetto in maniera congrua cosicché il suo consenso alla permanenza presso una struttura educativa può non sussistere.

In questo senso l’adesione al percorso comunitario dovrebbe costituire l’esito di un’intensa attività di elaborazione di rappresentazioni, aspettative e difese promossa dall’intervento psicologico, sociale ed educativo.

2.2.2 L’individuazione della struttura da parte del Centro Giustizia Minorile
L’inserimento in Comunità deve tener conto delle caratteristiche del minore e di quelle della struttura, al fine di coniugarle nella prospettiva di realizzare sostegno e contenimento e di costituire un’occasione per valorizzare e sorreggere lo sviluppo del ragazzo.
Questo obiettivo, tuttavia, non è facilmente perseguibile a causa del carattere di urgenza che spesso connota il collocamento in Comunità in misura cautelare, ex art. 22 del D.P.R. 448/1988. Ad eccezione dei casi in cui vi siano stati pregressi interventi da parte dei Servizi della Giustizia Minorile o dei Servizi Territoriali, il collocamento in Comunità disposto dal G.I.P. in sede di Udienza di Convalida  consente, infatti, la mera acquisizione dei primi elementi di conoscenza del minore durante il periodo di permanenza – per un tempo massimo di quattro giorni – presso il C.P.A. Quest’ultimo S.M., ove possibile, individua gli indicatori socio-comportamentali che indirizzano la scelta verso una tipologia di Comunità piuttosto che un’altra.
L’individuazione della struttura rimane – di norma – affidata agli Operatori del Servizio Tecnico del C.G.M., anche in collaborazione con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.
Particolarmente importante è anche il passaggio di informazioni nel caso in cui il ragazzo sia stato già seguito da altri Servizi o abbia avuto precedenti esperienze di collocamento extra-familiare, evidenziando l’esito degli interventi attuati, al fine di evitare il ripetersi di eventuali fallimenti.
In questa fase il C.G.M. ha l’obbligo di rispettare quanto previsto dal D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196, il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, la documentazione inviata nella fase di segnalazione conterrà solo i dati essenziali del minore, utili esclusivamente alla valutazione della possibilità dell’accoglienza, e  non quelli identificativi.
 
2.2.3 La preparazione all’inserimento del minore in Comunità
L’operatore del C.G.M. che ha individuato la struttura adeguata al ragazzo o quella immediatamente disponibile:
• esplicita al responsabile della Comunità i vincoli legati alla misura penale alla quale è sottoposto il minore;
• sollecita l’U.S.S.M. competente a fornire alla comunità, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni e la documentazione utile sulla situazione personale e familiare del ragazzo.
Successivamente all’individuazione della struttura, seguono contatti fra gli operatori della struttura e quelli degli U.S.S.M. allo scopo di:
• concordare i possibili obiettivi educativi da perseguire nel progetto individualizzato;
• integrare gli obiettivi con il progetto educativo della Comunità.
I contatti tra gli operatori della Comunità e gli operatori della Giustizia Minorile sono utili al fine di evidenziare eventuali limiti strutturali ed operativi ed indicare ulteriori risorse attivabili anche a livello territoriale (scuola, lavoro, ecc…).

2.3 L’inserimento in Comunità
2.3.1 L’accoglienza
Secondo quanto previsto dalla Circolare D.G.M. del 16 giugno 2004, prot. n. 19259 “Organizzazione e gestione tecnica delle Comunità dell’Amministrazione” – estensibile anche alle Comunità del privato sociale con cui il C.G.M. abbia un rapporto di collaborazione o convenzione –, “è indispensabile che anche l’accoglienza del minorenne nella Comunità sia eseguita con estrema cura in quanto costituisce il momento in cui la struttura crea le condizioni per ‘un aggancio’ iniziale del minore”.
A questo fine, la Circolare indica le modalità che devono essere adottate dalla Comunità nel momento in cui accoglie il minore.
In particolare, l’operatore dell’area tecnico-pedagogica presente nella struttura:
1. prende in consegna la documentazione relativa al caso e svolge con l’operatore che ha accompagnato il minorenne un colloquio informativo che può fornire ulteriori elementi utili ad approfondire la conoscenza del minorenne;
2. accoglie il minorenne chiarendogli quale momento istituzionale sta affrontando;
3. avvia le procedure per la sistemazione del minorenne;
4. fornisce al minorenne una prima informazione sulle regole minime da osservare;
5. comunica tempestivamente l’ingresso del minore: alla famiglia, all’Autorità Giudiziaria, al C.G.M. e all’U.S.S.M. di competenza e ai Servizi Territoriali, qualora il minore risulti in carico agli stessi.
In questa prima fase assume particolare significato l’attivazione, a cura dell’operatore presente, di un sistema di comunicazione che consenta:
  
al MINORE:
- di avere informazioni sulla vicenda giudiziaria in atto; sull’organizzazione del Servizio Comunità; sui ruoli e sulle funzioni delle professionalità che operano nella Comunità; sul regolamento in vigore;
- di conoscere la struttura, il personale, gli altri minori ospiti;
- di comprendere la necessità di partecipare alla vita comunitaria;

agli OPERATORI:
- di acquisire elementi di conoscenza sulla situazione del minore a livello soggettivo e sociale.
Sempre nella fase dell’accoglienza è necessario adottare le seguenti procedure prevedendo modalità differenziate correlate alle caratteristiche e alle esigenze dell’utenza (stranieri, nomadi, soggetti con disturbi comportamentali, ecc.):
1. assegnare la stanza e consegnare i generi di prima necessità;
2. sottoporre il minore a visita medica e agli eventuali conseguenti accertamenti sanitari presso il Servizio Sanitario Nazionale (o laboratorio privato) da effettuarsi nei tempi tecnici previsti dalla relativa procedura amministrativa;
3. compilare la documentazione tecnica.


2.4 La permanenza del minore in Comunità
2.4.1 L’osservazione
L’osservazione può costituire lo strumento principale di conoscenza contestualizzata del ragazzo, soprattutto perché quasi sempre gli inserimenti sono attuati con modalità di “Pronto Intervento”, allorché vi siano esigenze cautelari ed educative, unitamente all’opportunità di porre un freno agli eventuali agiti distruttivi del minore.
E’ necessario, quindi, orientarsi verso l’individuazione e la valutazione il più possibile articolata dei bisogni del minore, delle sue attitudini e potenzialità, da cui far conseguire un’ipotesi di programma educativo da proporre all’Autorità Giudiziaria.

2.4.2 Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.)
Il Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) rappresenta lo strumento utilizzato per rispondere al criterio di personalizzazione degli interventi. Esso viene formulato dall’équipe interprofessionale ed interistituzionale a seguito di quanto prescritto dall’Autorità Giudiziaria e, richiamando la Circolare D.G.M. 16 giugno 2004, prot. n. 19259, attraverso:
- l’utilizzazione delle informazioni raccolte;
- la valutazione delle abilità, delle risorse e delle potenzialità del minore;
- l’utilizzazione delle risorse interne ed esterne alla Comunità;
- l’osservazione partecipata del comportamento, al fine di realizzare un lavoro educativo che si ponga obiettivi di cambiamento concretamente raggiungibili.
Il P.E.I. deve esplicitare:
1. gli obiettivi a lungo termine e quelli a medio e breve termine;
2. le attività – e fra queste eventualmente anche quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi quali la riparazione delle conseguenze del reato e la riconciliazione con la vittima – che impegneranno il minore per perseguire gli obiettivi individuati;
3. le modalità e “le regole” con le quali si realizzeranno le attività stabilite;
4. l’integrazione con le risorse presenti sul territorio;
5. le fasi e le modalità di verifica intermedia e finale, utili per relazionare all’Autorità Giudiziaria;
6. i ruoli dei diversi attori (Servizi, Comunità, famiglia, individuazione dell’Educatore di riferimento del minore, ecc…) coinvolti con il minore nell’attuazione del progetto;
7. le modalità di comunicazione e di interazione fra i vari attori e tra questi ed il minore.
Il P.E.I. non deve essere considerato uno strumento rigido e statico, deve essere verificato e, se necessario, ridefinito in itinere, adattandolo ai mutamenti intervenuti nella situazione personale e familiare del minore.
Il P.E.I. deve essere concordato con il minore e con la famiglia ed ha l’obiettivo di:
a. far acquisire al minore consapevolezza e responsabilizzazione rispetto alla misura restrittiva della libertà personale;
b. definire gli interventi da attuare e le esperienze formative, educative e lavorative da proporre al minore, al fine di assicurargli le condizioni per un normale processo di crescita che promuova l’assolvimento dei compiti evolutivi e la responsabilizzazione rispetto alla società;
c. partecipare, con i Servizi preposti, alla promozione degli interventi da attuare per modificare il contesto familiare ed ambientale in vista del suo rientro.
Inoltre, per l’attuazione di tale percorso educativo è necessario:
d. motivare e attivare la famiglia a sostenere il nuovo progetto avviato;
e. coinvolgere tutto il personale operante nella Comunità, secondo le proprie specifiche competenze, nell’attuazione del percorso evolutivo del minore;
f. precisare il ruolo per l’attuazione del progetto tra responsabile di struttura, educatori, operatori dei servizi locali, degli altri servizi minorili coinvolti, della famiglia, ecc.;
g. indicare le prospettive, le fasi ed i tempi per il reinserimento del minore nel suo ambiente di vita, oppure definire altre soluzioni in rapporto alla condizione del minore;
h. accrescere le competenze del minore (in special modo per il minore straniero) a sfruttare le risorse del proprio ambiente di vita;
i. motivare e sostenere il ragazzo a proseguire il progetto avviato (inserimento lavorativo, scolastico, di formazione lavoro ecc.) durante la permanenza in Comunità, verso un concreto progetto di vita futura;
j. motivare il minore ad usufruire dei servizi del territorio in grado di dare supporto al nuovo progetto di vita ed eventualmente predisporre l’invio del ragazzo agli stessi.

 2.4.3 Regole e trasgressioni.
Ogni Comunità ha un proprio regolamento interno che deve essere comunicato al minore sin dal momento dell’ingresso, unitamente all’esplicitazione delle motivazioni che lo sottendono. E’ importante che i ragazzi comprendano che le norme non sono disposizioni arbitrarie dell’adulto e che la richiesta di rispettarle non costituisce una mera formalità, essendo parte integrante di un percorso di consapevolezza di sé, del proprio agire nel contesto di un processo di interiorizzazione e responsabilizzazione.
E’ auspicabile che l’Ass. Soc. referente sostenga e rinforzi questo importante momento educativo ed informativo di chiarificazione con il minore sul regolamento, anche attraverso la previsione di colloqui congiunti con gli operatori della comunità.
Un intervento congiunto sul sistema delle regole eviterebbe infatti eventuali atteggiamenti strumentalizzanti da parte del ragazzo, in caso di confronto sull’argomento con i singoli operatori della struttura o con il singolo Ass. Soc. referente.
 Strettamente connesso al problema delle regole è quello della trasgressione e degli allontanamenti arbitrari.
Si ritiene che la risposta da dare al minore in relazione alla sua trasgressione debba essere:
- individualizzata, discussa dagli operatori nel contesto del lavoro d’équipe, opportunamente motivata e restituita;
- la più immediata possibile per essere maggiormente compresa;
- adeguata alla trasgressione compiuta, tenendo conto della personalità e delle esigenze educative del minore;
- attinente alla violazione e debba ispirarsi a criteri di riparazione piuttosto che di mera punizione.
Anche l’intervento dell’Ass. Soc. dell’U.S.S.M. assume una funzione determinante nei momenti di crisi del ragazzo e nella valutazione delle sue trasgressioni, in quanto il citato S.M. rappresenta il raccordo con il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica ed è investito di un’importante funzione di controllo, sostegno e chiarificazione.
Nei casi in cui, invece, la trasgressione comporti un’ipotesi di reato o una grave violazione delle prescrizioni emesse dall’A.G.M., la Comunità ne deve dare immediata comunicazione all’A.G.M., all’U.S.S.M. e al C.G.M., riservandosi di produrre in tempi, necessariamente brevi, relazioni dettagliate che descrivano storicamente l’accaduto, e gli interventi posti in essere dall’équipe pedagogica.

2.5 Le dimissioni
La preparazione alle dimissioni rappresenta una delle fasi più critiche del percorso del minore in Comunità. Come si legge nella già citata Circolare D.G.M., “tutto il lavoro educativo svolto è fortemente orientato alla restituzione del minore al contesto sociale”.
In molti casi, i minori vivono la misura cautelare con sentimenti di incertezza a causa della sensazione di indefinitezza temporale della stessa. Al fine di offrire ai ragazzi una ragionevole certezza sui tempi di permanenza nella struttura, la comunità o l’U.S.S.M. competente potranno presentare una richiesta all’A.G.M. finalizzata a sapere (ove non sia già indicata in ordinanza) la data presumibile della scadenza della misura per cui il minore si trova in comunità (vedasi allegato modello X). Ovviamente i minori andranno anche informati che la data di scadenza è solo indicativa e potrebbe slittare a seguito della celebrazione delle udienze che l’iter processuale determinerà. Infatti, ove ne ricorrano le circostanze, può accadere ad es. che la decisione di rinvio a giudizio, a conclusione di un udienza preliminare, abbia come effetto la riproposizione della misura cautelare stessa.
Può anche accadere che, con l’approssimarsi della scadenza prevista, i minori ospiti della Comunità attivino modalità comportamentali di tipo regressivo o oppositivo, probabilmente espressioni dello stato di ansia e di timore legato all’imminente separazione dal contesto comunitario ed alla paura di trovarsi impreparati nell’affrontare il “fuori ed il dopo”.
Frequentemente i minori, nell’incapacità di tollerare questo senso d’inquietudine, “anticipano” il momento delle dimissioni con fughe (“allontanamenti arbitrari”) e/o con un evidente calo nell’adesione al percorso comunitario. In questo modo cercano di controllare e canalizzare gli effetti della prossima dimissione, tentando così di ridurne l’effetto ansiogeno.
Gli operatori tutti devono considerare queste variabili e saper cogliere in modo precoce i segnali di disagio del minore, anche attraverso una vicinanza empatica che lo rassicuri.
L’Ass. Soc. dell’U.S.S.M., che esercita più di altri la funzione di raccordo con il contesto esterno, deve farsi garante di una continuità d’interventi anche successivamente alle dimissioni dalla struttura. A tal fine coinvolge i Servizi territoriali, anche attraverso l’eventuale richiesta al T.M. di emissione di provvedimento amministrativo, in situazioni particolarmente delicate o quando i tempi della misura penale non coincidono con quelli del progetto educativo.
Devono, infine, essere previste modalità di dimissioni dal Servizio che tengano conto della particolarità o specificità dell’utenza. Nel caso di minore straniero e/o nomade, ad esempio, è necessario il rintraccio dei familiari a cui affidarlo dopo le dimissioni o, in alternativa, definire – attraverso l’U.S.S.M. – con l’Ente Locale forme di accoglienza e l’eventuale presa in carico da parte dei Servizi Territoriali.
In caso di minore con problematiche psichiatriche sarà necessario invece preparare il passaggio di competenze all’ASL di appartenenza, affinché gli interventi specialistici avviati presso i Servizi Sanitari del territorio della comunità non vadano persi e trovino continuità nel futuro.
Se il minore frequenta dei corsi scolastici o di formazione professionale, bisognerà preparare, in vista delle dimissioni, il trasferimento delle attività sul territorio di appartenenza del minore, etc.

2.7 La valutazione del percorso
La valutazione del percorso svolto dal minore affidato alla Comunità non è una verifica della qualità in termini assoluti, ma rispetto agli obiettivi che ci si è dati in fase di progettazione.
Una modalità di valutazione del percorso del minore in Comunità è rappresentata dalla “valutazione ex-post” , cioè dalla verifica della congruenza tra obiettivi preposti, risultati attesi ed esiti raggiunti.
A tale modalità valutativa sarebbe opportuno integrare una verifica in itinere, orientata al monitoraggio dei processi di attivazione del progetto.
Gli elementi di conoscenza che scaturiscono rappresentano anche una preziosa documentazione sulla quale elaborare la riflessione e l’autovalutazione per il lavoro realizzato dall’équipe degli operatori in rapporto al percorso di un minore in Comunità.
La circolare D.G.M. n. 19259 del 16.6.2004 ha suggerito alcuni indicatori utili ai fini della valutazione del percorso, dividendoli in indicatori quantitativi ed indicatori qualitativi.
 A) Indicatori quantitativi:
• numero degli allontanamenti;
• numero dei rientri da allontanamento e modalità;
• numero dei rientri dalle uscite concordate e modalità;
• numero delle uscite per attenuazione della misura;
• numero delle uscite per aggravamento della misura;
• frequenza nelle attività proposte;
• numero degli episodi di violenza e di autolesionismo.

 B) Indicatori qualitativi:
• grado di coinvolgimento del minore nelle attività quotidiane;
• cura della persona;
• cura degli spazi personali e comuni;
• rispetto degli orari;
• comunicazione verbale comprensibile;
• rapporti con la famiglia;
• convenzioni e collaborazioni avviate.
A questi indicatori si possono aggiungere anche altri parametri di valutazione dell’esito del collocamento in Comunità, quali:
• capacità relazionali;
• valorizzazione del Sé e delle proprie capacità;
• controllo dell’aggressività;
• rispetto delle regole della Comunità e della legalità;
• acquisizione di abilità cognitive;
• socializzazione all’esterno della Comunità;
• miglior rendimento scolastico o lavorativo.

 
 
 

3. PROCEDURE DI GESTIONE

3.1. PROCEDURE ORDINARIE:

3.1.2 PREMESSA
I minori che fanno ingresso in comunità su assegnazione del Centro di Giustizia Minorile sono sottoposti ad un provvedimento giudiziario penale che determina uno stato di limitazione della libertà personale.
Pertanto, la dimensione comunitaria, che per sua natura è connotata da diversificati e costanti rapporti con l’esterno, deve tenere conto delle limitazioni derivanti dalla natura giuridica dei provvedimenti, adeguando la gestione del minore, e la sua partecipazione alla vita comunitaria fuori e dentro la struttura, alle specifiche prescrizioni normative di ordine generale ed a quelle contenute nei provvedimenti di affidamento.
In questo contesto il ruolo dell’operatore della comunità si rivela centrale in quanto assicura da un lato la corretta esecuzione della misura penale disposta e dall’altro garantisce la tutela dei diritti e delle istanze evolutive del minore.
In questa logica vanno analizzate le seguenti procedure:

3.1.2 CONTATTI CON L’ESTERNO
I contatti con l’esterno del minore devono essere controllati e disciplinati nel rispetto delle prescrizioni legate allo stato di misura cautelare.

a. COLLOQUI
1. Il minore in misura cautelare ha il diritto di effettuare dei colloqui con i propri familiari secondo il regolamento comunitario, salvo esplicito divieto da parte dell’A.G.M. competente. Per motivi di cautela è consigliabile permettere l’accesso ai colloqui ai soli genitori e agli eventuali fratelli e sorelle (accompagnati dai primi se minorenni), previo accertamento delle identità dei visitatori attraverso il controllo dei documenti. Naturalmente, il minore può ricevere la visita del proprio avvocato (concordandone i tempi con il responsabile di struttura), dell’Assistente Sociale U.S.S.M. referente e di quella dell’Ente Locale di riferimento.
2. Per le visite di altri familiari e/o di persone ritenute significative dal minore o dalla stessa famiglia è necessario che il minore presenti all’A.G.M. apposita istanza di autorizzazione. In tali casi è consigliabile segnalare tale richiesta per le vie brevi all’assistente sociale. Al momento della trasmissione formale dell’istanza del minore all’A.G.M., la comunità inserirà tra gli indirizzi, per opportuna conoscenza l’U.S.S.M. e il C.G.M.. In caso di autorizzazione resta ferma la regola dell’accertamento di identità al momento del colloquio.
3. Per i minori che svolgono attività formativa, di studio o lavoro, articolata su tutti i giorni feriali, è preferibile lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, salvo esigenze particolari che possono essere rappresentate da parte delle famiglie.
4. La comunità deve garantire uno spazio adeguato ai colloqui facendo accedere indicativamente un massimo di tre persone per volta, salvo diversa valutazione da parte del responsabile della struttura qualora trattasi di congiunti.
Si consiglia di chiarire preventivamente ai familiari questa regola, al fine di evitare la possibilità che dei visitatori in soprannumero non possano accedere al colloquio creando turbativa alla vita comunitaria e all’organizzazione della giornata.
5. Il denaro e gli eventuali oggetti, capi di vestiario, generi alimentari confezionati, che i visitatori vogliono lasciare al minore, vanno consegnati all’educatore di turno prima del colloquio. Il denaro va depositato in luogo sicuro e registrato sull’apposito modello (vedasi modello XII). Gli altri oggetti e generi consentiti, una volta controllati, qualora risultino conformi al regolamento comunitario, possono essere consegnati al minore.

b. CORRISPONDENZA EPISTOLARE
1. Il minore può corrispondere con l’esterno, salvo espliciti divieti da parte dell’A.G.M.
2. In tutti i casi in cui si ritenga di avere perplessità sui destinatari o i mittenti della posta spedita e ricevuta dal minore, si consiglia di segnalare all’Ass. Soc. U.S.S.M. l’attività di corrispondenza al fine di valutarne congiuntamente la coerenza rispetto agli obiettivi previsti dal progetto individualizzato e quindi effettuare gli opportuni interventi di chiarificazione con il minore.
2.1  MODALITA’ DI PARTENZA: Le buste in partenza devono essere spedite esclusivamente attraverso il personale educativo che ne garantisce, in questo modo, un’opportuna verifica su destinatari e mittenti. Si consiglia di raccogliere la posta ad un determinato orario e provvedere all’invio a cura esclusiva di un operatore della comunità.
2.2  MODALITA’ DI CONSEGNA: Si consiglia di aprire – alla presenza del minore destinatario – le buste in arrivo, esclusivamente al fine di verificare che nella busta non vi siano oggetti o sostanze non consentite dal regolamento comunitario (oggetti di valore, sostanze stupefacenti – in questo caso si attiva la procedura straordinaria B a pag.40 -, materiale pornografico, etc.). Lo stesso discorso vale per l’ingresso di eventuali pacchi.
3. Il responsabile della comunità, qualora abbia motivato sospetto che nella corrispondenza epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone immediata segnalazione per i provvedimenti del caso all’autorità giudiziaria competente. Il minore deve subito essere informato che la corrispondenza è stata trattenuta.

c. COMUNICAZIONI TELEFONICHE
1. Il minore – salvo espliciti divieti da parte dell’A.G.M. – può comunicare telefonicamente dalla comunità con i genitori, con il proprio avvocato e, naturalmente con l’Ass. Soc. referente utilizzando le modalità tecnologiche disponibili (apparecchio fisso, apparecchio pubblico a scheda, cellulare della comunità, etc.). Per comunicare telefonicamente con altre persone è necessario che il minore chieda autorizzazione alla A.G.M. con apposita istanza scritta indicando il numero telefonico richiesto, le persone a cui deve telefonare e le motivazioni dell’istanza.
2. E’ buona regola disciplinare il numero di telefonate in entrata e in uscita, definire un tempo massimo di conversazione telefonica (l’Ordinamento Penitenziario prevede negli istituti un tempo massimo di dieci minuti) nonchè verificare che il numero telefonico composto sia effettivamente corrispondente a quello delle persone con cui il minore può comunicare.
3. La composizione del numero telefonico, per le telefonate in uscita, è sempre a cura dell’educatore.
4. E’ escluso l’utilizzo del cellulare. Se il minore ne è in possesso al momento dell’ingresso si consiglia di depositarlo subito tra gli oggetti non consentiti e consegnarlo alla famiglia alla prima occasione utile.
5. Le telefonate, fatta salva la disponibilità della comunità o l’eventuale stato di indigenza dei minori, sono effettuate a spese degli interessati, anche mediante scheda telefonica prepagata.

3.1.3.TENUTA DENARO ED OGGETTI DI VALORE.
1. Al momento dell’ingresso la comunità prende in consegna sia il denaro in possesso del minore che gli oggetti di particolare valore (che possono diventare altrimenti oggetto di furto o merce di scambio non consentito all’interno della struttura) depositandoli in un luogo sicuro. Si consiglia di restituire gli oggetti di valore alla famiglia, alla prima occasione utile, redigendo apposito verbale di restituzione (v. modello XIV).
2. L’utilizzo del denaro deve essere disciplinato dal regolamento della comunità (formalizzazione delle richieste, tetto massimo di spesa, disciplina delle deroghe, etc.). Le somme a disposizione dei minori e le loro spese vanno documentate in appositi registri (v. modello XII). Si consiglia di far accedere i minori alla gestione del proprio denaro attraverso istanze (v. modello XI): tale meccanismo ha forte valenza educativa e responsabilizzante.


3.1.4 AMMISSIONE PRODOTTI ALIMENTARI DALL’ESTERNO.
1.  La comunità deve provvedere a tutte le necessità dei minori ospiti, tra cui naturalmente quella di garantire un’alimentazione, sana e adeguata all’età dei ragazzi.
2. I pasti principali sono quattro (colazione, pranzo, merenda e cena).
3. Nel caso in cui i familiari ammessi a colloquio chiedano di portare generi alimentari ai minori ospiti, sono ammissibili - per ovvi motivi di igiene - solo cibi e bevande confezionate (merendine, succhi di frutta, etc.) e in quantità fissate, nel massimo, dal regolamento comunitario, tenendo presente che le comunità sono soggette a periodici controlli ispettivi da parte dell’ASL e devono rispettare la normativa HACCP. I generi alimentari introdotti dall’esterno, pertanto, devono essere consumati nell’arco di pochi giorni, confezionati e controllabili rispetto alla scadenza.
4. L’ingresso di cibi preparati dagli stessi familiari è sconsigliato ed è da valutare caso per caso (ad es. una torta di compleanno). In caso di intossicazione alimentare la responsabilità ricade, comunque,  sulla Comunità.

 
3.1.5 CONTROLLI
La comunità ha l’obbligo di vigilare sul comportamento del minore e porre in essere tutti gli interventi necessari per motivarlo ad una adesione alle regole comunitarie. Affinché gli spazi di responsabilità dei minori possano rinforzarsi e maturare, essi debbono essere supportati da una organizzazione comunitaria che renda il più possibile esplicito e chiaro il contesto di regole con cui il minore è invitato a relazionarsi.
A supporto di questa costante attività di chiarificazione, sono poste le necessarie attività di controllo che garantiscono un buon livello di prevenzione alle trasgressioni se rese note ai minori al momento dell’ingresso. In questo senso esse rappresentano una forma di sostegno (chiarezza normativa) e un ulteriore incentivo di adesione alle regole comunitarie.
1. E’ necessario eseguire regolarmente azioni di controllo sugli effetti personali e sugli ambienti di vita dei minori, al fine di accertare l’assenza di oggetti e/o sostanze non consentite in comunità.
2. Per lo stesso motivo anche al ritorno dagli eventuali rientri in famiglia è buona regola controllare i bagagli del minore.
3. I controlli sulla persona, se ritenuti necessari, devono e possono essere effettuati solo dalle Forze dell’Ordine.
4. La comunità deve essere in grado di sottoporre i minori ospiti periodicamente, o in qualunque momento se ne rappresenti la necessità, a controlli tossicologici presso il SERT locale, in particolar modo per i minori già segnalati come consumatori di sostanze stupefacenti. A tal fine, al momento dell’ingresso del minore la Comunità presenta relativa richiesta di autorizzazione all’A.G.M. (v. modello III-B) e fa sottoscrivere ai familiari una liberatoria (v. modello III-A).
La comunità può anche utilizzare un laboratorio di analisi privato solo se i minori non siano noti come consumatori, né siano mai risultati positivi in precedenti occasioni.
Qualora i controlli tossicologici abbiano riscontro positivo la Comunità ha l’obbligo di :
1.  Effettuare immediati interventi di chiarificazione con il minore.
Comunicare tempestivamente all’Autorità Giudiziaria competente, all’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni e al Centro di Giustizia Minorile l’esito degli accertamenti, seguito nel più breve tempo possibile da una relazione dettagliata sugli interventi posti in essere;
2. Prevedere, a scopo di verifica, accertamenti tossicologici del minore presso il SERT locale a cadenza regolare, nelle settimane successive alla positività e comunicarne l’esito a tutti gli interlocutori istituzionali (A.G.M., U.S.S.M., C.G.M.).

3.1.6 RIENTRI IN FAMIGLIA, LICENZE E PERMESSI
1. La legge non prevede, in caso di applicazione di misura cautelare,  la concessione di permessi. Malgrado ciò per esigenze particolari (funerali, malattie gravi di un familiare, occasioni familiari particolari, festività particolari, etc.) i minori possono presentare apposita istanza di temporaneo rientro in famiglia, che la comunità trasmetterà all’A.G.M. competente – per l’autorizzazione - unitamente al parere formulato congiuntamente all’U.S.S.M..
2. Tali rientri in famiglia, soprattutto nell’ambito di messe alla prova in comunità, vengono proposti all’interno del progetto individualizzato e hanno come scopo principale quello di far sperimentare al minore un’occasione di frequentazione familiare fuori dalla comunità, al fine di verificarne anche la tenuta ed il livello di responsabilizzazione.
3. L’istanza di temporaneo rientro in famiglia deve essere adeguatamente motivata con indicazione, nella previsione di uscita dall’abitazione familiare (es. per ricorrenze familiari, comunioni, etc.) di orari, luoghi e accompagnatori.
4. In ogni caso, nel corso dei predetti rientri, i minori devono attenersi alle prescrizioni impartite dall’A.G.M. e/o comunque mantenere un comportamento assimilabile a quello intracomunitario.
5. La Comunità redige formale “atto di affidamento” del minore ad almeno un suo familiare maggiorenne convivente (v. modello V).
6. I minori sottoposti alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario  possono fruire di licenze ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 53 dell’Ordinamento Penitenziario e permessi solo in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o per eventi di particolare gravità (art.30 O.P.)
7. Durante le licenze i predetti minori sono sottoposti al regime di libertà vigilata.
8. I minori sottoposti a messa alla prova in comunità o alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, qualora il progetto preveda già l’autorizzazione a rientri periodici del minore in famiglia, presentano apposita istanza di autorizzazione solo per rientri straordinari.
9.  L’uscita e il ritorno del minore in comunità vanno sempre comunicati alle autorità competenti (v. modello I) con distinte comunicazioni (una di uscita, una di rientro).

 
 

3.2. PROCEDURE STRAORDINARIE:

A. In caso di allontanamento arbitrario devono essere applicate le seguenti procedure:
1. comunicazione tempestiva alle Forze dell’Ordine locali (consigliata anche per la Polizia Ferroviaria nelle comunità che hanno sede presso una città in cui la stessa sia presente) ai fini del rintraccio, con descrizione del minore e degli indumenti che indossava al momento dell’allontanamento (v. modello VIII bis);
2. comunicazione dell’avvenuto allontanamento all’A.G.M. competente, all’U.S.S.M. e al C.G.M.. Alla comunicazione urgente deve seguire nel più breve tempo possibile una relazione dettagliata sulle modalità dell’allontanamento (v. modello VIII);
3. comunicazione dell’avvenuto allontanamento ai genitori o ai facenti funzione genitoriale con invito a riaccompagnare il minore in comunità se dovesse tornare a casa, nel rispetto dell’ordinanza di collocamento in comunità;
4. in caso di rientro, tempestiva comunicazione dell’avvenuto rientro (v.modello IX), specificando se il rientro del minore è spontaneo o è avvenuto solo grazie al rintraccio da parte delle Forze dell’Ordine.
5. ove il minore allontanato abbia lasciato in deposito o abbandonato in comunità oggetti di valore, denaro, documenti, capi di vestiario e quant’altro è buona regola:
a) raccogliere entro le 24 ore successive all’allontanamento e custodire in luogo sicuro soldi, oggetti personali e capi di vestiario appartenenti al minore;
b) informare la famiglia del minore della presa in custodia degli oggetti del minore e successivamente convocare – dopo un ragionevole lasso di tempo che faccia ritenere che il minore non farà più rientro spontaneamente – un familiare dell’allontanato per la restituzione formale (compilazione modello XIV);
c) qualora i familiari del minore non siano disponibili o abbiano degli impedimenti a raggiungere la comunità, si informi formalmente (per iscritto) l’A.S. U.S.S.M. referente al fine di trovare congiuntamente soluzioni al problema della restituzione;
d) in caso di indisponibilità o impedimento dei familiari del minore e alla presenza in deposito di somme di denaro, si può anche – dandone preventiva informazione alla famiglia – effettuare un vaglia postale intestato ad uno dei genitori (il costo del vaglia sarà coperto, ovviamente, scalandolo dalla somma da inviare);
e) nell’ipotesi di ingresso in altra struttura comunitaria o in IPM (nell’eventualità di un aggravamento di misura) del minore allontanato, il C.G.M. provvederà ad avvisare la comunità che a quel punto concorderà direttamente con l’Istituto Penale per i Minorenni o con l’altra comunità la restituzione degli oggetti del minore.

B. In caso di rinvenimento oggetti non consentiti e/o sostanze stupefacenti/alcoliche, di dubbia natura o provenienza, devono essere applicate le seguenti procedure:
1. Requisizione immediata;
2. Custodia del materiale rinvenuto  in luogo sicuro e non accessibile, in busta sigillata con data del rinvenimento e firma dell’operatore che ha requisito l’oggetto;
3. Segnalazione e consegna alle Forze dell’ordine in caso di:
a. arma
b. sostanza stupefacente
c. oggetti di provenienza dubbia (soldi, oggetti di valore, documenti, etc);
4. Adempimenti del caso (denuncia, verbale di consegna, richiesta di analisi tossicologica, a seconda dei casi);
5. Tempestiva comunicazione all’A.G.M. competente, all’U.S.S.M. e al C.G.M., seguita nel più breve tempo possibile da una relazione dettagliata sulle modalità del rinvenimento, gli interventi posti in essere ed eventuale documentazione;
6. In caso di sostanza stupefacente, accertamenti tossicologici del minore presso il SERT locale nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni successivi al rinvenimento;
7. In caso di rinvenimento di cellulare si applichi la procedura di requisizione indicata nei punti 1,2 e punto 5. Il cellulare sarà riconsegnato alla famiglia redigendo apposito verbale di restituzione (v. modello XIV) o tenuto in custodia fino alle dimissioni del minore.

C. In caso di emergenza sanitaria o di atti autolesionistici devono essere applicate le seguenti procedure:
1. intervento di primo soccorso da parte degli operatori della comunità;
2. immediato accompagnamento al Pronto Soccorso dei minori coinvolti per le cure sanitarie o richiesta di ambulanza nei casi più gravi;
3. eventuale denuncia alle Forze dell’Ordine ove fossero stati posti in essere comportamenti configurabili come reato (ad esempio aggressione, percosse, lesioni etc., una rissa, detenzione d’arma e quant’altro);
4. tempestiva comunicazione alla famiglia, all’A.G.M. competente, all’U.S.S.M. e al C.G.M., seguita nel più breve tempo possibile da una relazione dettagliata sulle modalità dell’episodio, gli interventi posti in essere ed eventuale documentazione;
5.  nel caso di ricovero ospedaliero di urgenza, il minore sarà affidato al personale ospedaliero, informandolo dell’esistenza di una misura cautelare in atto. La comunità potrà chiedere all’A.G.M. l’autorizzazione ad affidare temporaneamente il minore ai propri genitori per l’assistenza in ospedale, ove ne ricorrano le condizioni e vi sia la loro disponibilità,  fino al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria. In assenza di tale opzione sarà cura del personale comunitario fornire il necessario sostegno al minore durante la degenza, nei tempi e nei modi più adeguati alle circostanze, informandone A.G.M., U.S.S.M. e C.G.M..

D.  In caso di aggressione e/o rissa è consigliabile applicare le seguenti procedure:
1. richiesta di pronto intervento da parte delle Forze dell’Ordine in caso di ingestibilità della situazione da parte degli operatori della comunità;
2. intervento di primo soccorso da parte degli operatori della comunità;
3. immediato accompagnamento al Pronto Soccorso dei minori coinvolti per le cure sanitarie o richiesta di ambulanza nei casi più gravi;
4. eventuale denuncia alle Forze dell’Ordine ove fossero stati posti in essere comportamenti configurabili come reato (ad esempio aggressione che comporta percosse, lesioni etc., una rissa, detenzione d’arma e quant’altro);
5. tempestiva comunicazione all’A.G.M. competente, all’U.S.S.M. e al C.G.M., seguita nel più breve tempo possibile da una relazione dettagliata sulle modalità dell’episodio, gli interventi posti in essere ed eventuale documentazione.

E. In caso di comportamenti non conformi alla legge e/o ripetute e gravi trasgressioni al regolamento interno.
1. eventuale denuncia alle Forze dell’Ordine ove fossero stati posti in essere  comportamenti configurabili come reato;
2. comunicazione all’A.G.M. competente, all’U.S.S.M. e al C.G.M., con relazione dettagliata sulle modalità comportamentali assunte dal minore, gli interventi posti in essere dalla comunità e le eventuali risposte del minore a tali interventi.
 
         Volume ideato e realizzato da:
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile
Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia
Servizi Minorili Puglia

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    Tel. 080.5484909 – 080.5484919 
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Si ringrazia per la stampa il Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata


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