Commissione Grosso - per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998) - Le cause di giustificazione (allegato alla Relazione del 15 luglio 1999)

Sottocommissione Grosso-Siciliano-Silvestri
Estensore materiale del documento: Grosso
LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE
 
Il tema delle cause di giustificazioni presenta alcuni problemi sia sul terreno della tipizzazione delle singole fattispecie esimenti, sia su quello della loro qualificazione giuridica.
Sotto il primo profilo appaiono necessarie alcune modificazioni delle norme attualmente in vigore ed una più articolata previsione di fattispecie scriminanti. Sotto il secondo appare opportuno valutare la opportunità di prevedere o meno due categorie di esimenti, le cause di giustificazione oggettive, e le circostanze soggettive di esclusione della responsabilità, la cui distinzione risulta oggi affidata alle scelte, non sempre univoche, della dottrina.
Lo schema di legge delega predisposto dalla Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro, sia pure non esaurendo lo spettro dei problemi, ha affrontato in modo serio e in larga misura condivisibile entrambe le sopra menzionate prospettive.

L'esercizio del diritto, l'adempimento di un dovere, l'ordine illegittimo vincolante
Le figure dell'esercizio di un diritto e dell'adempimento di un dovere previste dall'art. 51 comma 1 c.p. non sollevano problemi di rilievo. La riforma dovrebbe di conseguenza confermare la disciplina vigente.
Qualche problema è suscitato invece dalla fattispecie dell'ordine illegittimo vincolante, non nel senso che sarebbe opportuno eliminare tale figura, bensì in quello che occorrerebbe operare sul terreno di una ridefinizione dei confini entro i quali riconoscere rilievo al vincolo di insindacabilità da parte dell'inferiore gerarchico, nella duplice direzione di un ridimensionamento e di una tipicizzazione della categoria.
In questa prospettiva due sono fondamentalmente i nodi sui quali appuntare l'attenzione: la individuazione dei casi in cui riconoscere il vincolo di insindacabilità e la determinazione dei limiti di tale vincolo.
Riguardo al primo problema vincoli di sindacato dovrebbero continuare ad essere previsti nel settore tradizionale della gerarchia militare (esercito, pubblica sicurezza, agenti di custodia degli istituti di pena, ecc.) e dei corpi civili organizzati militarmente (vigili del fuoco, guardie forestali, ecc.), nonchè in quello degli ausiliari della giustizia (ufficiali giudiziari, cancellieri, ecc.), nei confronti della cui attività si esige sovente una prontezza di esecuzione incompatibile con eventuali eccezioni di merito da parte del destinatario dell'ordine.
Esigenze di certezza suggerirebbero d'altronde, a questo punto, una esplicita e tassativa elencazione legislativa delle attività sottoposte al principio di insindacabilità degli ordini.
Nonostante in dottrina sia affiorata qualche posizione di segno diverso, non sembrerebbe opportuno prevedere ulteriori estensioni del vincolo di insindacabilità nei settori della dipendenza civile pubblica e privata.
Il problema dei limiti della dipendenza gerarchica dei dipendenti civili dello Stato è stato affrontato dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale, dopo avere disposto che l'impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico relativamente alle proprie funzioni e mansioni (art.16), ha tuttavia previsto che nel caso in cui l'inferiore riceva un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a darvi comunque esecuzione ove l'ordine venga rinnovato per iscritto; l'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale (art.17). Sulla base di questa disciplina all'impiegato civile dello Stato viene riconosciuto un potere abbastanza vasto di sindacato di merito sul contenuto dell'ordine: la palese illegittimità è sempre eccepibile con eccezione motivata in prima istanza, mentre l'ordine a contenuto criminoso non deve mai essere eseguito. Ebbene, ci si può domandare se sia davvero opportuno mantenere il principio della necessaria esecutività dell'ordine palesemente illegittimo reiterato per iscritto.
Con riferimento ai limiti ai quali il principio di insindacabilità degli ordini dovrebbe essere comunque sottoposto, già oggi è pacificamente riconosciuto, nonostante il silenzio dell'art. 51 ult. cpv. c.p., che il vincolo non riguarda la illegittimità formale, che è sempre eccepibile, e la manifesta criminosità dell'ordine stesso. E si è discusso se dovesse, o comunque potesse, essere altresì eccepita la criminosità non manifesta ma comunque nota al destinatario del comando.
In sede di riforma entrambi questi profili dovrebbero essere esplicitati dal codice penale. Si dovrebbe dichiarare espressamente che la insindacabilità concerne soltanto la illegittimità sostanziale e che la manifesta criminosità dell'ordine obbliga il subordinato a non eseguirlo. Si dovrebbe altresì stabilire che la percezione di una criminosità comunque non manifesta obbliga (o in ogni caso legittima) a rifiutare l'esecuzione dell'ordine.
Lo schema di legge delega Pagliaro ha affrontato alcuni dei punti sopra menzionati. Non vi è cenno della necessità di individuare tassativamente i settori di rilevanza del principio di insindacabilità, né della sindacabilità della illegittimità formale; è stato tuttavia opportunamente precisato che l'ordine illegittimo vincolante esclude la responsabilità penale "sempre che la criminosità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore" (art. 17 n. 1).
Modificando il sistema vigente di tipizzazione delle scriminanti, esso ha d'altronde distinto le esimenti nelle due categorie generali delle "cause di giustificazione" (art. 16) e delle "cause soggettive di esclusione della responsabilità" (art. 17). L'ordine illegittimo vincolante è stato classificato fra le circostanze soggettive: non essendo nella specie in gioco un bilanciamento fra interessi contrapposti, ma soltanto la condizione soggettiva nella quale si trova il subordinato gerarchico obbligato all'esecuzione del comando, questa esplicita differenziazione delle figure dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere (comprensivo ovviamente dell'ordine legittimo dell'autorità) e dell'ordine illegittimo vincolante corrisponde ad una più razionale sistemazione della materia.
Tradizionalmente l'ordine privato viene escluso dal novero delle esimenti. Al riguardo si può comunque osservare che, indipendentemente dalla rilevanza interna della osservanza e della inosservanza degli ordini dati, e dalle eventuali sanzioni privatistiche previste dai contratti di impiego privato per i casi di disobbedienza, delle due l'una: o il contenuto dell'ordine è conforme alle leggi, ed allora deve (o può) essere eseguito, o non è conforme alle leggi, ed in caso di esecuzione comporta responsabilità, a seconda dei casi penale o civile, sia a carico di colui che lo ha impartito, sia a carico di colui che lo ha eseguito.
Lo schema di legge delega Pagliaro, nel tentativo di dare rilievo alla situazione di disagio in cui può comunque venire a trovarsi l'impiegato privato che riceve un ordine, prevede sotto il profilo delle cause soggettive di esclusione della responsabilità "l'ordine di un privato rivestito di un'autorità specificamente riconosciuta dalla legge, quando l'ordine si riferisca ad attività inerenti al rapporto di dipendenza e l'agente confidi ragionevolmente nella sua liceità" (art. 17 n. 2).
In realtà nel caso di specie non è tanto l'esistenza dell'ordine e della posizione di subordinazione gerarchica a funzionare come causa di esclusione della riprovevolezza soggettiva, quanto "la ragionevole fiducia nella sua liceità", cioè, in ultima analisi, l'erronea opinione di liceità di un ordine invece illegittimo. La efficacia esimente, più che nella esistenza dell'ordine, deve essere pertanto individuata nella rilevanza dell'errore, sia esso errore di fatto o errore di diritto, penale o extrapenale. Con il che si realizza una (opportuna) grande estensione dell'ambito dell'errore rilevante (oltre quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. in tema di art. 5 c.p.); una estensione che, a questo punto, dovrebbe tuttavia essere riconosciuta anche nei confronti degli ordini pubblici.

Difesa legittima e stato di necessità
La disciplina vigente della difesa legittima e dello stato di necessità solleva alcuni problemi interpretativi; sono d'altronde aperti alcuni nodi di fondo sui quali sarebbe necessario fare definitiva chiarezza (ad esempio, problema della natura giuridica dello stato di necessità). Di qui la necessità di alcuni (limitati) interventi.
Occorrerebbe innanzitutto chiarire se le due esimenti operano oggettivamente sulla linea della disciplina generale tracciata dall'art. 59 comma 1 c.p., ovvero se la loro efficacia sia subordinata alla percezione della situazione di pericolo, presupposto della 'costrizione' cui gli artt. 52 e 54 c.p. sembrano, alla lettera, subordinare la efficacia scriminante. La netta maggioranza della dottrina si è orientata, come è noto, nella prima direzione.Una indicazione legislativa volta a risolvere definitivamente la questione, anche, eventualmente, con soluzioni differenziate, gioverebbe alla chiarezza della disciplina.
Una seconda necessità di intervento riguarda la specificazione del concetto di proporzione nella struttura delle due figure. Ormai definitivamente superata, anche nella giurisprudenza della Cassazione, la vecchia tesi della proporzione fra i mezzi, si sostiene che la proporzione, intesa come valutazione comparata dei beni contrapposti, deve essere comunque misurata diversamente a seconda che si tratti della difesa legittima ovvero dello stato di necessità. In quest'ultima figura, trattandosi della contrapposizione fra beni appartenenti a persone entrambe incolpevoli rispetto alla produzione del pericolo, la commisurazione deve tenere conto esclusivamente, e rigorosamente, del valore degli interessi in gioco; nella difesa legittima occorre invece valutare altresì la posizione di minore dignità di tutela di chi con la aggressione ingiusta ha creato la situazione di pericolo, per cui, entro certi limiti, potrà essere giudicata proporzionata anche la reazione che determini un danno superiore a quello minacciato dall'aggressore. In sede di riforma si tratta di evidenziare già a livello di dizione legislativa la differenza.
Ulteriori interrogativi ha sollevato l'elemento della 'inevitabilità' del pericolo. Una parte della dottrina ha sostenuto che tale requisito, menzionato nel solo art. 54 c.p., non rileverebbe nella difesa legittima. Altri ha invece sostenuto che anche in quest'ultima esimente l'inevitabilità avrebbe un suo, sia pure più circoscritto, rilievo, rilevabile sotto il profilo della 'necessità' della reazione. Condotta necessitata, si è sostenuto, è quella che è in grado di neutralizzare il pericolo cagionando all'aggressore il minor danno possibile; il che significa che la reazione dell'aggredito non può essere considerata scriminata se il medesimo risultato può essere evitato con una difesa meno dannosa. Nello stato di necessità l'indicazione esplicita della inevitabilità del pericolo starebbe a significare che, al di là della azione necessitata, dato il diverso rapporto intercorrente fra i soggetti antagonisti, deve essere preferita la condotta in assoluto meno dannosa, anche quando essa comporti un nocumento per la persona originariamente in pericolo e che agisce per salvarsi. Ancora una volta, dunque, sarebbe opportuno un intervento legislativo che risolva definitivamente un problema oggi affrontato soltanto sul terreno della interpretazione.
In tema di legittima difesa la riforma dovrebbe pronunciarsi infine su di una questione che ha avuto una certa eco nella elaborazione della materia. L'art. 52 c.p. non subordina, a differenza dell'art. 54 c.p., la efficacia della scriminante alla condizione che 'il pericolo non sia volontariamente causato'; cionondimeno in alcune sentenze si è sostenuto che tale requisito sarebbe implicitamente richiesto anche nei confronti della difesa legittima. L'argomento sistematico desumibile dal confronto degli artt. 52 e 54 c.p. esclude questa possibilità; nè vi è motivo di estendere alla difesa legittima, dove opera un aggressore ingiusto, un requisito che nello stato di necessità si giustifica in considerazione della posizione paritetica degli antagonisti. C'è tuttavia un caso in cui parrebbe comunque opportuno escludere la applicazione della scriminante: quello in cui una persona susciti ad arte l'aggressione allo scopo di potere colpire impunemente l'assalitore, e che dovrebbe pertanto essere espressamente previsto in sede legislativa.
Anche in tema di stato di necessità vi sono alcuni ulteriori problemi aperti. Non è innanzitutto chiaro che cosa si debba esattamente intendere per 'danno grave alla persona' (tanto che vi sono divergenze anche rilevanti in dottrina e giurisprudenza). Si discute se de iure condendo sia davvero opportuno mantenere tale limitazione, o sia preferibile allargare anche lo stato di necessità a tutti i beni.
Quand'anche su quest'ultimo punto si giudicasse preferibile non procedere ad innovazioni radicali, sarebbe opportuno disciplinare espressamente la situazione di chi, per salvare un diritto patrimoniale altrui minacciato, danneggia un bene di valore minore della stessa persona: per escludere, come sembrerebbe naturale, la responsabilità del soccorritore oggi si può fare riferimento, in via interpretativa, agli istituti della negotiorum gestio o del consenso presunto, mentre sarebbe preferibile disporre di una norma che regolasse esplicitamente il caso.
Fonte di incertezze, a causa di una disciplina non coordinata, è infine l'istituto del c. d. 'soccorso di necessità'. Tale istituto è previsto dall'art. 54 c.p. (salvare sé o 'altri'). Nel caso in cui risulti minacciata la vita o la integrità fisica di una persona sembrerebbe tuttavia entrare in gioco la scriminante dell'adempimento di un dovere, indirettamente desumibile dall'art.593 c.p., alla stregua del quale parrebbe possibile configurare, nei casi di pericolo di vita o di persona comunque ferita, un vero e proprio dovere di soccorso. In questo modo, nonostante la apparente previsione generale di cui all'art. 54 c.p., a quest'ultima norma sarebbero sottratte, e sottoposte ad un regime giuridico diverso, le ipotesi di maggiore rilievo, nelle quali è in gioco la vita e la integrità fisica di una persona. Una normativa che affrontasse coscientemente i nodi suscitati da questo possibile intreccio di figure diverse sarebbe pertanto assolutamente necessaria.
Si può infine osservare che l'art. 54 c.p., prevedendo in un unico contesto stato e soccorso di necessità, con riferimento a quest'ultima figura suscita alcuni problemi in merito alla rilevanza del requisito che il pericolo non deve essere "da lui volontariamente causato", ed alla circostanza che l'art. 54 comma l c.p. non si applica "a chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo". Nel primo caso sembrerebbe che il pericolo non debba essere stato causato volontariamente da chi è intervenuto in soccorso, con la conseguenza che la scriminante non parrebbe applicabile a chi ha creato la minaccia nei confronti di altra persona, e poi è intervenuto per salvarla, e sarebbe invece applicabile a chi è intervenuto per salvare una persona che si è messa volontariamente in stato di pericolo (conseguenza, quantomeno la prima, del tutto illogica). Nel secondo caso, stando alla lettera della legge, sembrerebbe, ancora più assurdamente, che in ipotesi di soccorso di necessità chi ha un particolare dovere di esporsi al pericolo non è scriminato se interviene a favore altrui. Rimediato a tale palese incongruenza, si dovrebbe comunque ulteriormente precisare che è a sua volta scriminato chi interviene (o quantomeno chi interviene senza saperlo) a favore di una persona che è a sua volta obbligato ad esporsi al pericolo.
Al di là dei nodi esegetici, esiste comunque con riferimento allo stato di necessità il problema di fondo concernente la sua qualificazione giuridica. Mentre infatti per quanto concerne la difesa legittima nessuno dubita trattarsi di causa oggettiva di giustificazione, in materia di stato di necessità si sono storicamente contrapposte prospettive diverse qualificazione, rispettivamente, come causa di giustificazione o di causa di esclusione della responsabilità soggettiva). Anche questo nodo dovrebbe essere risolto legislativamente. Potendosi anche pensare, come ha suggerito il Progetto Pagliaro, alla previsione di figure differenziate di stato di necessità, rispettivamente ascrivibili all'una o all'altra categoria a seconda della loro strutturazione specifica.
Questo precisato, si deve dare atto allo Schema di legge delega Pagliaro di avere affrontato buona parte dei problemi accennati.
Esso ha innanzitutto previsto due fattispecie di stato di necessità: una figura generale di stato di necessità classificata, al fianco della difesa legittima, fra le cause di giustificazione (art. 16 nn. 3 e 4), ed una figura più particolare di 'necessità cogente' inserita fra le circostanze soggettive di esclusione della responsabilità penale (art. 17 n.3), fornendo in questo modo una risposta legislativa al problema della natura giuridica di tali esimenti. Mentre non è stato risolto con chiarezza il problema relativo alla presenza o meno di un elemento psicologico nella struttura della causa di giustificazione, in quanto la formulazione usata nell'art. 16 n.4 ("ipotesi in cui il soggetto abbia agito per salvare&") potrebbe indurre ritenere che anche nei confronti di tale figura si sia inteso subordinare la non punibilità alla finalità di tutela con la quale si è agito.
I compilatori dello schema di legge delega hanno, in secondo luogo, chiaramente avvertito la esigenza di fornire indicazioni differenziate in tema di proporzione fra i beni contrapposti: in tema di difesa legittima hanno precisato che la legge dovrà specificare che "il requisito della proporzione deve riferirsi a tutti gli elementi significativi della aggressione" (e quindi tenere anche conto della posizione di minore dignità di tutela dell'aggressore, la cui valutazione dipenderà a sua volta dalle modalità della aggressione stessa), in materia di stato di necessità hanno disposto che deve trattarsi di "un interesse personale proprio o altrui superiore a quello sacrificato" (introducendo quindi un criterio rigorosissimo, che esclude dall'ambito della proporzione le situazioni di mera equivalenza fra i beni), in tema di 'necessità cogente', infine, hanno precisato che l'interesse salvato deve presentare "una sostanziale equivalenza rispetto a quello offeso".
In tema di stato di necessità il progetto Pagliaro, dopo avere confermato i requisiti della inevitabilità e della produzione non volontaria del pericolo, ha considerato rilevanti agli effetti della esimente tutti "gli interesse personali propri o altrui", sia essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano alla integrità fisica o a quella morale. Come si è rilevato, a questo sicuro ampliamento dei beni tutelabili corrisponde tuttavia una drastica delimitazione della scriminante sul terreno della proporzione, nel senso che l'interesse di natura personale proprio o altrui salvato deve essere superiore a quello sacrificato). Si è inoltre opportunamente precisato che la scriminante è inapplicabile a chi "essendo tenuto ad esporsi al pericolo, agisca per salvare un interesse proprio la cui superiorità non sia di particolare rilevanza", attenuando così giustamente la rigidezza della disciplina vigente che impone a chi è tenuto ad esporsi al pericolo anche il sacrificio più intenso.
La "necessità cogente" è stata costruita sotto il profilo della salvezza "di sé o di altra persona legata da speciali vincoli affettivi, dal pericolo attuale, non altrimenti evitabile né altrimenti causato, di morte o di danno grave alla integrità fisica o alla libertà personale o sessuale". Questa figura, la cui previsione autonoma appare condivisibile, è destinata ad operare (nei limiti più angusti individuati dalla indicazione specifica dei beni tutelabili e dal vincolo affettivo che deve legare il soggetto che agisce e il terzo a favore del quale si interviene) quando viene sacrificato un bene che non sia inferiore a quello salvato, ma presenti "sostanziale equivalenza".
È infine interessante rilevare che lo schema di legge delega contempla fra le cause soggettive di esclusione della responsabilità penale l'ipotesi in cui vi sia "affidamento nel consenso altrui, qualora il fatto sia commesso nell'interesse proprio, ma l'agente ragionevolmente confidi che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito" (art. 17 n. 4), mentre le ipotesi di negotiorum gestio (sacrificio di un interesse patrimoniale altrui per salvaguardare un interesse più rilevante della stessa persona) è stata considerata sotto il profilo del consenso presunto.

L'uso legittimo delle armi

L'uso legittimo delle armi, introdotto dal codice penale Rocco, integrato dalla legislazione di emergenza, è stato sottoposto da una parte della dottrina a critica serrata. Alla luce di queste critiche si è sostenuto che la disciplina dell'art. 53 c.p. deve essere comunque cambiata.
Nodo di fondo è decidere se occorra addirittura eliminare la scriminante, ritornando al sistema della legislazione liberale italiana che prevedeva che la forza pubblica potesse utilizzare, come qualunque cittadino, la sola causa di giustificazione della difesa legittima. Ove si decidesse di mantenere la esimente speciale, occorrerebbe comunque prevedere una disciplina che garantisca i cittadini contro i possibili eccessi ed abusi. In questa prospettiva la dottrina prevalente si limita ad esigere che nella struttura della causa di giustificazione vengano formalmente inseriti i requisiti della necessità e della proporzione. Altri, rilevato che in questo modo si finirebbe per creare un doppione della legittima difesa, ha cercato di suggerire soluzioni più articolate, ad esempio lo sdoppiamento della esimente a seconda che la forza pubblica sia costretta ad affrontare situazioni di violenza o di resistenza attiva, ovvero situazioni di resistenza passiva, legittimando nei primi casi anche l'uso delle armi, consentendo nei secondi soltanto l'impiego di diversi, meno aggressivi, mezzi di coazione fisica.
Lo schema di legge delega non ha eluso il tema della riforma dell'uso legittimo delle armi. Ha scelto tuttavia la strada più facile, limitandosi a prevedere nell'art. 16 n. 6 che la scriminante in parola deve essere "resa conforme ai principi che regolano le scriminanti", e, "in particolare, a quelli di necessità e proporzione".

Consenso dell'avente diritto

In tema di consenso dell'avente diritto è emersa qualche incertezza vuoi con riferimento alla delimitazione di taluni diritti indisponibili (fede pubblica, libertà personale,integrità fisica), vuoi, soprattutto, riguardo a taluno dei requisiti di validità del consenso (età).
Lo schema di legge delega si è fatto carico di questo secondo profilo. Nell'art. 16 n. 2 ha infatti disposto che occorre prevedere "il consenso dell'avente diritto, rispetto ai reati aventi ad oggetto interessi disponibili, disciplinandone la validità con particolare riferimento alla capacità del titolare in relazione alla natura dell'atto".
Opportunamente ha d'altronde subito dopo previsto che occorre "riconoscere, nei limiti suddetti, la rilevanza del consenso presumibile, stabilendone i presupposti e, fra questi, in particolare, la verosimile utilità obbiettiva, al momento del fatto, per il titolare dell'interesse e la mancanza di un suo dissenso". In questo modo si è andati incontro alla esigenza di disciplinare espressamente i casi in cui un soggetto danneggia un bene patrimoniale di una persona nell'intento di salvare un altro bene patrimoniale di valore maggiore della stessa.

Una nuova scriminante?

Lo schema di legge delega predisposto dalla Commissione presieduta dal Prof. Pagliaro è infine intervenuto in un settore delicato, fino ad oggi affidato ai principi non scritti delle scriminanti tacite e delle regole di perizia professionale: la attività terapeutica e gli interventi medico chirurgici. Nell'art. 16 n. 5 ha infatti stabilito che occorre prevedere come causa di giustificazione "l'attività terapeutica, sempre che: a) vi sia il consenso dell'avente diritto o, in caso di impossibilità a consentire, il suo consenso presumibile e la urgente necessità del trattamento; b) il vantaggio alla salute sia verosimilmente superiore al rischio; c) siano osservate le regole della migliore scienza ed esperienza".
L'utilità di prevedere questa scriminante "espressa" ha suscitato discussioni. La disciplina specificamente suggerita dà comunque adito ad interrogativi, ed in sede di eventuale realizzazione dovrebbe pertanto essere sottoposta ad attento vaglio critico.
In via di prima approssimazione è possibile osservare che la nuova causa di giustificazione sarebbe destinata ad operare oltre i limiti dello stato di necessità, nel senso che ove sussistano gli estremi di quest'ultima scriminante il medico sarà tenuto ad intervenire indipendentemente dalla esistenza del consenso effettivo o presumibile, ed anche contro la volontà del paziente. E soggiungere che, se è vero che al di fuori dei confini dello stato di necessità ogni intervento medico presuppone il consenso del paziente, il tema del consenso presupposto di liceità dell'intervento medico esige a sua volta che si affronti adeguatamente il tema delicatissimo della informazione corretta del malato: un tema attorno al quale c'è grande incertezza in dottrina, e che la Commissione incaricata di redigere lo schema di legge delega, pur ritenendo di dovere intervenire sul nodo della scriminante della attività terapeutica, si è ben guardata dall'esaminare.
Si può infine rilevare che il requisito indicato sotto la lettera c) più che alla struttura della esimente sembra attenere al profilo della mancanza di colpa, per cui sembrerebbe forse opportuno non menzionarlo fra i requisiti della causa di giustificazione accanto agli elementi di cui alle lettere a) e b).